Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
È configurabile il reato d'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nel caso in cui, unitamente ai semi di canapa indiana, si forniscano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità e gli strumenti idonei alla coltivazione di essi. (Fattispecie nella quale si contestava all'indagato di aver posto in vendita e pubblicizzato, anche tramite Internet, semi di canapa indiana, con accessori, DVD e libri contenenti spiegazioni sulle più opportune modalità di coltivazione).
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- 1. Istigazione all'uso di sostanze stupefacenti: una pronuncia di meritoAmbra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Secondo la sentenza annotata la messa in vendita di semi di cannabis, degli strumenti per la loro coltivazione nonchè di monografie illustrative delle modalità di coltivazione ed estrazione dell'hashish da piante di canapa indiana, compiuta tramite distinti siti internet editi e gestiti da un unico soggetto e tra loro collegati attraverso link reciproci, integra il delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L'imputato non può, inoltre, invocare in proprio favore una ignoranza inevitabile della legge penale (5 c.p.) per essere stato precedentemente assolto per fatti di analogo tenore, qualora le precedenti sentenze di assoluzione …
Leggi di più… - 2. Richiesto l'intervento delle Sezioni unite a proposito del reato diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione : « Se, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e la resa, oppure siano necessari il riferimento diretto alla loro qualità e la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso ». La discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza del 18 ottobre 2012 . Come si può leggere nell'ordinanza di rimessione, sul reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, quando sia realizzato attraverso la propaganda, a fini di vendita, di …
Leggi di più… - 3. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
Leggi di più… - 4. Semi di cannabis, commercio, siti web, istigazione all'uso, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2013
- 5. Semi di canapa, sostanze stupefacenti, punibilità, assenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2009, n. 23903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23903 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
ACR
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
23903 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 20/05/2009
SENTENZA
N: 1071, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott.LICARI CARLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FOTI GIACOMO N. 043741/2008 "
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICK) COPIE PENALI 3. Dott.D'ISA CLAUDIO "
Richiesta copia studio 4. Dott. MASSAFRA UMBERTO FE dals ITALIA OSSI por diritti € 1,77 ha pronunciato la seguente
11 18/6/09 SENTENZA / ORDINANZA
IL CANCELLERE sul ricorso proposto da : TE FF COPIE PUBBLICO MINISTERO PRESSO
Ri niesta copia CLATO IL SOLE 24 ORE TRIBUNALE di FERRARA
ser diritty € 1.77
10/6/09 nei confronti di: IL CANCELLIE
1) LE AO N. IL 02/01/1977
avverso ORDINANZA del 11/12/2008
TRIB. LIBERTA' di FERRARA
sentita la relazione fatta dal Consigliere важитнеlam ine fabile, if LICARI CARLO rette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. quale le durenſo l'am ullamento Асизи suva
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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, in data 11.12.2008, del Tribunale del Riesame dello stesso capoluogo con cui è stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nell'ambito del procedimento a carico di RB PA indagato del delitto di cui all'art. 82 D.P.R.309/90.
Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte relativa all'affermazione secondo cui la vendita di semi di canapa indiana e degli accessori per la coltivazione della stessa, unitamente a DVD e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, materiale pubblicizzato pubblicamente anche tramite internet, non integrerebbe il reato di cui all'art. 82 D.P.R, 309/90, non configurandosi in tal caso l'istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma trattandosi di attività di mero orientamento culturale penalmente non rilevante;
ed ancora, nella parte relativa all'affermazione secondo cui la condotta dell'indagata consisterebbe unicamente in una attività preliminare e preparatoria che non può essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica penalmente sanzionata della coltivazione o dell'istigazione alla coltivazione, trattandosi di semplice vendita di semi di canapa indiana e di altri accessori per la coltivazione della stessa.
Il ricorrente sostiene ex adverso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. Sez. IV, sent. 22911 del 23.3.2004 D'Angelo; Cass. Sez. Vl, n. 16041 del
5.3.2001, Gobbi e altri), la condotta posta in essere dall'indagato - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame non integra un mero orientamento culturale penalmente non rilevante, bensì il reato di cui all'art. 82 d. P.R. 309/90, poiché la condotta dell'agente (in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni verbali, scritte, simboliche utilizzate) è
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concretamente idonea a conseguire l'effetto di indurre all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti i destinatari dei suggerimenti.
Rileva, inoltre, come - nel caso in esame - sia integrato sia l'elemento soggettivo del reato contestato all'indagato in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, sent. n. 16041 del
5.3.2001), costituito dall'intento di promuovere l'uso di sostanze stupefacenti, sia l'elemento materiale, costituito dall'essersi l'indagato avvalso di manifestazioni verbali, di scritti e di un linguaggio "simbolico", affinché l'uso di stupefacenti, da parte dei destinatari delle sue esortazioni, sia effettivamente realizzato.
Il ricorso è fondato. 14
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Come espone il ricorrente, è dato non contestato, in punto di fatto, che l'indagato è legale rappresentante della omonima ditta con insegna "Fili di canapa", con sede a Ruvo di Puglia e titolare di negozio affiliato al network "vu.du-inferno giallo", di ditta, quindi, che pubblicizza anche su internet, in maniera chiara e non allusiva, l'uso, la coltivazione e la produzione di canapa indiana, e pone in vendita semi di canapa indiana con il corredo di materiale, come il fertilizzante, per la coltivazione dei semi e di manuali, contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione per ottenere dai semi piante idonee a produrre sostanza stupefacente, nonché prodotti utilizzati per l'uso e anche per la vendita dello stupefacente, come ad esempio bilancini di precisione.
Tanto premesso, va qui riaffermato il principio enunciato da questa stessa Sezione della Corte di
Cassazione con la richiamata sentenza n. 22911 del 23/03/2004, riguardante proprio un caso analogo a quello per cui si procede, sottoposto al suo sindacato in seguito al ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame de L'Aquila che aveva confermato il decreto del P.M., con il quale si era disposto il sequestro quale corpo di reato, a carico del titolare del negozio denominato
"Hempatia", di numerose bustine di semi di canapa indiana con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione.
Secondo quel principio, da questo Collegio pienamente condiviso, si configura il reato di cui all'art. 82 D.P.R. 309/1990, nell'ipotesi in cui si forniscono agli acquirenti, come nel caso di specie, dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola.
A tale enunciazione va aggiunta la considerazione che la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell'uso, di tal che parlare di istigazione alla coltivazione equivale a parlare di istigazione all'uso.
Va, a questo punto, posto in rilievo che gli stessi giudici del riesame, partendo dalla premessa che la disposizione legislativa in esame non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione, hanno precisato, però, purché ciò avvenga "in forme e modi asettici".
Orbene, pur non fornendo nel provvedimento impugnato, alcuna spiegazione di come la condotta di messa in vendita debba avvenire "in forme e modi asettici", è agevole desumere dal significato intrinseco dei termini utilizzati come i giudici del riesame intendano riferirsi al fatto che, ai fini della non punibilità di detta condotta, è necessario che non si ponga in essere alcuna attività aggiuntiva, che concretizzi l'istigazione alla vendita e all'uso dei semi finalizzati alla coltivazione di essi in modo da ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.
E' proprio in questo passaggio dell'ordinanza che si evidenzia l'errata interpretazione della norma di cui trattasi, essendo stata reputata non sussumibile in essa la condotta contestata all'indagato come
3 messa in vendita dei semi di canapa indiana e degli strumenti necessari alla coltivazione di essi bassono attuata proprio in forme e modi che asettici non definirsi, nemmeno secondo l'ipotesi interpretativa formulata dai giudici del riesame.
L'attività contestata all'indagato, infatti, comprende anche quella divulgativa e persuasiva, attuata in diverse modalità, avente l'unico fine di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all'uso della stessa.
Non va tralasciato di considerare che tale aspetto della condotta configura una vera e propria pubblicità della merce posta in vendita, diretta ad ampliare la quantità venduta e a rendere elastica la curva della domanda, richiamando l'attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti.
Nel caso di specie, attraverso uno strumento di comunicazione di massa ancor più potente e diffusivo della televisione, quale è Internet, è stata pubblicizzata la vendita non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione di piante, ma anche dei DVD e dei libri contenenti le spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi medesimi per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.
Devono, quindi, ritenersi pienamente realizzati, sul piano soggettivo, l'intento di promuovere l'uso dello specifico stupefacente trattato e, dal punto di vista materiale, la concreta condotta tesa affinché
l'uso dello stupefacente medesimo si realizzi effettivamente da parte dei destinatari delle esortazioni pubblicitarie.
Il Tribunale, nel rilevare che il legislatore, se da un lato vieta la coltivazione, dall'altro non vieta la produzione o la messa in vendita delle cose necessarie per la coltivazione, sostiene che in tal modo si sarebbe creata una lacuna nel sistema sanzionatorio che non può essere coperta in via interpretativa per il principio della tassatività delle fattispecie penali, escludente qualsiasi interpretazione estensiva per via analogica.
L'assunto non è condivisibile, perché la condotta, integrante la fattispecie delittuosa concretamente contestata all'indagato, non è riferita alla sola vendita delle cose necessarie per la coltivazione della canapa indiana, ma comprende anche l'istigazione pubblica all'uso illecito di detta sostanza stupefacente, attuata a mezzo della messa in vendita delle cose necessarie alla coltivazione con modalità di divulgazione e di pubblicità idonee a conseguire l'effetto nei confronti dei destinatari delle esortazioni di indurli a coltivare i semi per produrre la sostanza stupefacente e destinarla al consumo.
Per concludere sul punto, non è corretto ventilare l'ipotesi della creazione di una fattispecie penale per effetto di un'asserita esegesi analogica in malam partem, trattandosi più propriamente di una questione di interpretazione semantica che si conforma pienamente alla ratio legis.
4 Consegue dall'anzidetto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del
Riesame di Ferrara, al quale è demandato il compito di valutare, alla luce di principi giuridici sopra enunciati, la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento o l'eventuale ripristino del provvedimento cautelare già adottato nei confronti del RB.
P.Q.M
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Ferrara.
Così deciso, in Roma, all'udienza camerale del 20 maggio 2009.
1 Consire Il Cons stensore Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 GIU, 2009
I CANCELLIERE C/1
Giulio Mana BERIO