Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
L'incompatibilità del perito - cui non si estende la disciplina prevista per il giudice, posto che il perito non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale - se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullità degli atti compiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2007, n. 35239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35239 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1063
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 010889/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN GI N. IL 03/07/1955;
2) RA LU N. IL 13/02/1961;
avverso SENTENZA del 26/09/2006 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G.;
udito il difensore del RI, avv. Paolo Federico. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Appello di Messina ha confermato, per la parte che qui interessa, le condanne inflitte il 21.11.2002 dalla Corte d'Assise della sede - in rito abbreviato - nei confronti di RA LU (16 anni di reclusione) e UN IO (30 anni di reclusione) per concorso in più di cinque persone nell'omicidio premeditato di RE LA, concesse al primo imputato le attenuanti generiche equivalenti e applicate le pene accessorie conseguenti.
Il giudice di secondo grado riteneva il UN capace di partecipare coscientemente al giudizio in considerazione della sua condotta processuale e sulla scorta della disposta perizia del Dott. VA e dei precedenti accertamenti;
la presenza di tratti abnormi della personalità non aveva infatti influito sulla consapevolezza della vicenda giudiziaria e sull'impiego di ragionate strategie difensive. La ricusazione del Dott. VA, cui era stato in precedenza affidato analogo incarico in altro procedimento, era infondata e tardiva. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rese in tempi ben anteriori alla L. 1 marzo 2001, n. 63 ed acquisite al momento (11.6.2001) in cui il UN aveva optato per il rito abbreviato, erano utilizzabili in forza del principio "tempus regit actum" ed essendone prevista la rinnovazione solo nella fase delle indagini preliminari.
Le prove della responsabilità degli imputati sono tratte dalle dichiarazioni collaborative dello RA, di RA EB e di AR ZO. Secondo costoro il delitto era maturato nell'ambito della lotta fra "clan" malavitosi contrapposti e specificamente come pressoché immediata reazione al tentativo dell'organizzazione rivale di uccidere AS, fratello di IO UN. Quest'ultimo avrebbe partecipato alla riunione in cui fu deliberata la rappresaglia ed alla ricerca degli avversari, compiuta da almeno due gruppi su vetture rubate, l'una guidata da DO OL, su cui prendevano posto il RA e il ZO, l'altra con a bordo RA, IO UN e AN De LU. Il primo gruppo aveva individuato e colpito lo LA, mentre l'altro aveva desistito dalla ricerca per la presenza, nella località verso la quale era diretto, di forze di polizia. Le dichiarazioni sono reputate attendibili, attesa la confessata, diretta partecipazione, con ruolo preminente, dei dichiaranti al delitto. Tale giudizio non è smentito dal fatto che IO UN nell'ottobre 1980 avesse subito un incidente stradale e portasse un'ingessatura ad un braccio, ancora in sede il 19.12.1980; l'attentato allo LA risale infatti al 6.1.1981, e non è noto se a quell'epoca l'imputato fosse ancora ingessato, ne' ciò gli avrebbe impedito di tenere la condotta descritta. Le chiamate in correità sono altresì convergenti nei punti qualificanti (movente, occasione, modalità esecutive, composizione dei gruppi di fuoco, reperimento casuale della vittima, attaccata perché esponente di spicco dell'organizzazione rivale). Marginali elementi di non piena corrispondenza tra le varie dichiarazioni sono reputati fisiologica conseguenza del tempo trascorso, della graduale puntualizzazione dei ricordi, dei diversi ruoli avuti nella vicenda. La responsabilità del UN è concordemente affermata per la fase deliberativa della spedizione, diretta a colpire mortalmente qualsiasi membro del gruppo avverso, e in sostanza anche per quella esecutiva, poiché solo lo RA non ricorda con certezza se egli vi partecipò. La sua condotta configura concorso nel reato, avendo egli partecipato alla fase organizzativa e svolto il compito assegnatogli nel piano criminoso. La piena capacità di intendere e volere del detto imputato è affermata in base alle conclusioni della perizia affidata dalla Corte territoriale al dott. VA, che ha concluso per un disturbo misto della personalità con tratti istrionici e antisociali, non influente in grado significativo sull'imputabilità. Il quadro clinico descritto in atti (il UN ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti peritali) non corrisponde all'ipotizzata patologia schizofrenica di tipo paranoide, poiché le varie manifestazioni, e gli stessi tentativi di suicidio, alla prolungata osservazione si sono rivelati superficialmente innestati nel contesto di personalità prevalente, assumendo aspetti francamente istrionici. Tanto premesso, poiché anche un disturbo della personalità, per consolidata giurisprudenza, può assumere carattere di infermità incidente sull'imputabilità quando il fatto di reato sia da esso determinato, la sentenza impugnata esclude tale ultima condizione, non essendosi verificato alcun significativo deterioramento delle facoltà cognitive, della percezione della realtà e della organizzazione comportamentale, come emerge dalle stesse modalità di ideazione ed esecuzione del fatto criminoso.
La circostanza che il gruppo di fuoco del UN abbia rinunciato alla ricerca delle vittime designate avendo notato la presenza della polizia non è ritenuta apprezzabile sotto il profilo della desistenza volontaria, perché necessitato, e non influente sulla realizzazione criminosa da altri portata a compimento secondo il piano concordato. Tale ultimo rilievo esclude anche l'applicabilità delle previsioni dell'art. 115 c.p.. L'attenuante di cui al precedente art. 114 c.p., comma 1, è normativamente esclusa per la concomitante presenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p.p., comma 1, n.
1. La gravità del fatto e l'intensità del dolo, desunta dalla accurata organizzazione dei gruppi di fuoco e dall'emerso proposito di colpire nuovamente in ospedale la vittima, che era sopravvissuta alle ferite per soccombere soltanto qualche giorno dopo, unitamente ai precedenti penali fanno ritenere congrua la pena dell'ergastolo, sostituita da quella di 30 anni di reclusione in virtù della scelta del rito.
Quanto allo RA, viene esclusa l'attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 perché la sua collaborazione, pur apprezzabile, non aveva avuto carattere di decisività, essendo già acquisite le chiamate in correità degli autori materiali del delitto.
Quest'ultimo imputato ha proposto ricorso per cassazione, che non risulta corredato dai motivi, riservati al nuovo difensore Avv. Giancarlo Foti. È in atti un esposto in cui il ricorrente rappresenta che il precedente difensore non gli aveva trasmesso in tempo utile la copia della sentenza impugnata e non l'aveva informato di non essere abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Hanno inoltre presentato identici ricorsi per cassazione il UN e il suo difensore. Con un primo, complesso motivo viene denunciata l'erronea applicazione di legge processuale e sostanziale, con vizio della motivazione, quanto alle condizioni mentali dell'imputato ed alla loro influenza sull'imputabilità e sulla capacità processuale. L'esame delle articolate deduzioni difensive era stato del tutto sommario, ne' vi era una specifica valutazione circa un eventuale vizio parziale di mente;
la impressionante documentazione clinica prodotta deponeva, anche escludendo lo scompenso psicotico, per un disturbo di personalità grave e complesso, necessariamente incidente sulla capacità di intendere e volere e integrante uno stato di infermità che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, va apprezzato ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.. In ogni caso,la perizia disposta dal giudice di appello era nulla. Viene rappresentato al proposito che solo con la lettura dell'elaborato peritale la difesa aveva appreso che il dott. VA aveva già partecipato in altro processo a perizia psichiatrica sull'imputato;
era seguita alla prima udienza utile la ricusazione, che non poteva ritenersi tardiva. D'altra parte, il preventivo rifiuto da parte del UN di qualsiasi perito siciliano costituiva già una forma di ricusazione. Era evidente l'incompatibilità del perito, poiché il suo precedente elaborato era stato acquisito e valutato in primo grado.
Con altro motivo viene ribadita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative, rese senza l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3 - nel testo introdotto dalla L. n. 63 del 2001 - e non rinnovate ai sensi dell'art. 26 della legge;
inutilizzabilità patologica e preclusiva di ogni impiego dell'atto, anche in sede di giudizio abbreviato.
Un terzo motivo di gravame censura la motivazione in punto di attendibilità e convergenza delle dichiarazioni collaborative, non conformi sul dato essenziale della partecipazione del UN sia alla fase ideativa, sia a quella esecutiva.
Altra doglianza riguarda la configurabilità della volontaria desistenza anche quando - come nel caso di specie - il contributo di un concorrente venga meno in conseguenza di una valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa. Ulteriori censure riguardano la mancata assunzione ex art. 603 c.p.p. di prove decisive circa la presenza dell'ingessatura al braccio dell'imputato, che gli avrebbe impedito di svolgere le attività materiali attribuitegli dai chiamanti in correità; la mancata individuazione di un contributo causalmente efficiente e consapevole all'azione delittuosa indipendentemente posta in essere dall'altro gruppo di fuoco;
l'omessa motivazione circa i criteri di determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione degli artt. 114 o 115 c.p.. Il gravame è illustrato da pertinenti motivi nuovi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dello RA è inammissibile perché non corredato da motivi;
ne' l'esposto in atti contiene una richiesta di restituzione in termini o rappresenta situazioni riconducibili alle previsioni dell'art. 175 c.p.p.. Il gravame del UN non può trovare accoglimento. Quanto alle questioni concernenti lo stato mentale dell'imputato, nei suoi riflessi processuali e sostanziali, va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompatibilità del perito VA. Essendo stata acquisita nel giudizio di primo grado la perizia da lui espletata in altro procedimento, egli avrebbe "concorso a pronunciare la sentenza" della Corte d'Assise, onde ricorrerebbe la situazione di cui all'art. 34 c.p.p., comma 1, al quale rinvia il successivo art.36 c.p.p., lett. g), a sua volta richiamato - in tema di obbligo di astensione del perito - dall'art. 221 c.p.p., comma 3. Va al proposito ribadito e condiviso un principio già affermato da questa Corte (Sez. 1^ 2.11.1995/27.1.1996, Marino ed altri), secondo cui, in forza della tassatività delle ipotesi stabilite dal legislatore (regola vigente, per generale consenso, in materia di ricusazione) non è ammissibile la estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel processo;
principio del resto già sancito, sia pure relativamente all'istituto della ricusazione del perito disciplinato dall'abrogato codice di rito, dalla pronuncia della Corte Costituzionale 7/14.7.1982 n. 135 secondo la quale "la posizione del giudice e quella del perito nel processo penale si differenziano radicalmente, restando attribuita al primo la definizione del giudizio ed al secondo la sola funzione di portare a conoscenza del giudice gli elementi tecnici utili per la decisione. E tale profonda diversità di situazioni rende non irragionevole la differente disciplina dei diversi procedimenti di ricusazione. La garanzia di indipendenza, disposta dall'art. 108 Cost., in favore del giudice e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, si riferisce solo a chi sia chiamato ad esplicare funzioni di natura giurisdizionale, e non si estende quindi al perito, che è chiamato a svolgere funzioni non giurisdizionali". Ne segue che il perito - il cui parere, reso in altro procedimento, sia stato acquisito e utilizzato ai fini della decisione dal giudice di merito - non può, nè sotto il profilo soggettivo ne' sotto quello obbiettivo, considerarsi persona che abbia "concorso" nella formazione del provvedimento giurisdizionale. In ogni caso (come per il giudice) anche per il perito l'eventuale incompatibilità ex art. 36 c.p.p. non da luogo ad alcuna ipotesi di nullità degli atti compiuti, e costituisce soltanto titolo alla presentazione di istanza di ricusazione ai sensi del successivo art. 223 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 2.11.1995/27.1.1996, Marino ed altri, già citata), atto che non può essere ritualmente proposto "in incertam personam", con riferimento ad una estesa categoria di soggetti e senza specificazione della causa (art. 38 c.p.p.), onde non è integrato dal mero rifiuto dell'imputato di farsi visitare da qualsiasi perito siciliano. Quanto poi alla ricusazione nominativamente proposta nei confronti del dott. VA soltanto dopo il deposito della relazione peritale, essa è evidentemente tardiva, come si desume dalla stessa causa prospettata, costituita dal precedente accertamento tecnico in altro procedimento, già "acquisito e valutato nel giudizio di primo grado", e pertanto perfettamente noto alla parte all'atto della nomina del perito in appello, onde il termine utile per ricusarlo era consumato al momento del conferimento dell'incarico (art. 223 c.p.p., comma 3). Circa le valutazioni espresse dalla Corte territoriale sulla scorta delle risultanze peritali, le censure del ricorrente investono preliminarmente il profilo strettamente diagnostico. Vengono evidenziati in ricorso e nei motivi aggiunti la storia clinica del soggetto, risalente all'adolescenza, la familiarità psichiatrica, i ripetuti tentativi di suicidio, le diagnosi specialistiche orientate per una schizofrenia paranoide, espresse già nel 1986 e ribadite nel tempo fino a recenti accertamenti peritali in altri procedimenti in corso;
elementi tutti che, sebbene rappresentati, non avrebbero trovato adeguata considerazione ne' nella perizia "ex actis" del dott. VA, ne' nella sentenza impugnata che ne aveva condiviso le conclusioni. Al proposito va anzitutto chiarito che tali conclusioni non costituiscono una estemporanea ed isolata opinione, ma trovano conforto (v. pag.
4-8 della sentenza di primo grado e 7-8 di quella d'appello) in altre perizie, disposte sia in diversi procedimenti, sia nel presente processo (in particolare, l'indagine collegiale affidata dal primo giudice ad esperti - OC, AL e LI - tutti provenienti da altro distretto fuori della Sicilia, nei confronti dei quali non esiste quindi neppure il motivo di prevenzione successivamente manifestato dall'imputato). Sulla base del coordinato esame delle risultanze cliniche e peritali, non esclusa la consulenza di parte, la sentenza impugnata ha ritenuto fondata la diagnosi di disturbo complesso della personalità con prevalenza dei tratti istrionici ed antisociali, posto che le varie manifestazioni sintomatiche, anche gravi, non trovano rispondenza nel quadro tipico dello scompenso psicotico ed assumono caratteristiche istrioniche. Trattasi di valutazione di merito adeguatamente motivata e in questa sede incensurabile, cui il ricorrente oppone un alternativo apprezzamento delle risultanze cliniche sulla base di mere e non argomentate citazioni di pareri difformi. Nè può dirsi che il giudice "a quo" (cfr. pag. 36 della sentenza impugnata) non abbia valutato la familiarità psichiatrica - fattore di rischio, ma non dimostrativa di una specifica patologia - e la serie di tentativi di suicidio posti in essere tra l'agosto 2001 e il marzo 2002, che vengono fatti risalire anche dalla consulenza di parte allo "stress" indotto dallo stato di detenzione;
vicenda chiaramente estranea alle tematiche dell'imputabilità nel remoto momento del commesso reato (gennaio 1981) e della capacità processuale, e rilevante soltanto sotto il profilo della compatibilità con la restrizione in carcere e di eventuali provvedimenti ex art. 148 c.p.. Va anche aggiunto che, come risulta dalle deduzioni difensive e dalla sentenza di primo grado, il periodo in cui si verificarono i tentativi di suicidio è immediatamente precedente alla divulgazione di una scelta collaborativa, dopo breve tempo ripudiata, che ha portato il soggetto "al totale isolamento familiare" (pag. 7 della sentenza di primo grado); dunque, la genesi è ragionevolmente ricondotta a fattori sopravvenuti (intolleranza del regime carcerario, forte conflitto emotivo) e non già a situazioni patologiche pregresse e rilevanti nel giudizio.
L'orientamento diagnostico fatto proprio dalla sentenza impugnata lascia aperto il problema dell'incidenza del disturbo di personalità sulla capacità processuale del soggetto. Infatti, il sistema normativo vigente (artt. 70, 71 e 72 c.p.p.) è chiaramente volto a prevedere la sospensione del processo ogni volta che "lo stato mentale" dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione;
questa non può intendersi limitata alla consapevolezza di ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa: con la conseguenza che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato (Corte Cost. 20/26.1.2004 n. 39). Ciò posto, correttamente il giudice "a quo" ha ritenuto la piena capacità di cosciente partecipazione al giudizio sulla scorta del parere peritale e in base al comportamento processuale dell'imputato, che ha sempre adottato pertinenti e ragionate strategie processuali, intervenendo attivamente in ogni grado nel giudizio e provvedendo anche personalmente alla propria difesa, onde il disturbo mentale è rimasto sotto questo profilo privo di incidenza.
Quanto all'imputabilità, il ricorrente ha richiamato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 2.1/18.3.2005, Raso), secondo il quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto normativo di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati). Ora, stabilito che l'esistenza di un disturbo della personalità può eventualmente - ma non necessariamente - influire sull'imputabilità, e che occorrono a tal fine sia la potenzialità di perturbare gravemente i meccanismi intellettivi o volitivi, sia l'effettivo e concreto nesso causale con l'azione compiuta, il giudice "a quo" (pag. 37 - 38 della sentenza) ha escluso che nella fattispecie ricorrano tali condizioni sulla base dei rilievi peritali (assenza di un significativo deterioramento cognitivo, di alterazioni dell'esame della realtà e di disorganizzazione ideo-comportamentale), nonché in ragione del movente e delle modalità organizzative ed esecutive del delitto, rispondenti - nel quadro dei disvalori malavitosi - a razionali scelte e strategie. La detta valutazione è coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza, e ad essa il ricorrente non oppone alcuno specifico argomento, limitandosi a richiamare, nei motivi aggiunti, l'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 5^, 9.2/8.3.2006, Scarpinato) secondo il quale vi può essere menomazione della capacità di volere anche quando il soggetto sia in grado di intendere il carattere antisociale dell'azione delittuosa, ma sia mosso da un impulso incoercibile che vanifichi tale capacità di apprezzamento. Non viene però indicato, nel caso concreto, alcun elemento a sostegno del carattere cogente dell'impulso a delinquere, che appare invece riferibile non a caratteristiche intrinseche e ingovernabili della personalità del soggetto, ma alla sua cosciente adesione ad un sistema di valori contrapposto a quello comunemente accettato (ed in tal senso è significativa la ricordata vicenda del provvisorio "pentimento").
Infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità delle chiamate in correità poste a fondamento della decisione. Va al proposito chiarito che ZO AR e RA EB, confessi autori materiali dell'omicidio, furono separatamente giudicati;
RA e UN furono rinviati al giudizio della Corte d'Assise con Decreto 16 settembre 1998 per l'udienza del 17.12.1998 (le loro posizioni sarebbero state separate e poi nuovamente riunite in primo grado). Nel corso del dibattimento, riformata dalla L. 16 dicembre 1999, n.479 la disciplina del giudizio abbreviato (in precedenza non ammesso per i reati - come l'omicidio premeditato - punibili con l'ergastolo a seguito della sentenza 22/23.4.1991 n. 176 della Corte Costituzionale), gli imputati si avvalsero della normativa transitoria (D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter, comma 2, convertito con modifiche nella L. 5 giugno 2000, n. 144) che consentiva, alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della L. n. 144 del 2000, l'accesso al rito alternativo con acquisizione ed utilizzazione degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. (fra questi erano comprese, nella fattispecie, le dichiarazioni dei collaboratori). L'opzione per il rito abbreviato venne espressa dal UN all'udienza dell'undici giugno 2001, prima utile essendo stato in precedenza sospeso il giudizio nei suoi confronti (cfr. per la storia della vicenda processuale le pag.
3-6 della sentenza di primo grado). Poiché era nel frattempo entrata in vigore la L. 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione del nuovo testo dell'art. 111 Cost.,
sostiene il ricorrente che le dichiarazioni rese durante le indagini dovevano essere rinnovate nelle forme ivi previste all'art. 26, comma 2. Trattasi di affermazione palesemente infondata, poiché la norma citata prescrive tale adempimento, a cura del P.M., "se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari", fase invece già da gran tempo chiusa con la richiesta del decreto dispositivo del giudizio emesso nel 1998. Ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'acquisizione e valutazione, dopo l'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, delle dichiarazioni rese in precedenza durante le indagini preliminari è poi superata dal rilievo che tali dichiarazioni vennero confermate nel separato dibattimento a carico degli esecutori materiali del delitto, "i cui atti hanno... trovato ingresso nel presente processo con il pieno consenso delle difese e degli stessi imputati che hanno scelto il rito abbreviato" (pag. 42 della sentenza di primo grado). Infatti, le dichiarazioni confermative rese in altro giudizio sono soggette alla disciplina dell'art. 238 c.p.p.; pertanto, a norma del comma 4 del detto articolo (nel testo sostituito dalla L. n. 63 del 2001) e in conformità alla previsione dell'art. 111 Cost., comma 5, ne è sempre ammessa l'utilizzazione "nei confronti dell'imputato che vi consenta", anche (in deroga al precedente comma 2 bis) se il suo difensore non abbia partecipato all'assunzione della prova. Oppone il ricorrente che nella sede propria le dichiarazioni dei collaboratori (esattamente, quelle di ZO e RA) vennero rese in qualità di imputati esaminati nel dibattimento ex art. 208 c.p.p.; poiché, secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale (ord. 25.5/4.6.2003 n. 191), anche tale esame deve essere preceduto dagli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., come modificato dalla L. n.63 del 2001, le dichiarazioni in questione, raccolte prima della novella, sarebbero affette da inutilizzabilità originaria ed assoluta, onde non potrebbero essere in nessun caso trasfuse in altro procedimento. Trattasi di conclusione inaccettabile, poiché la normativa transitoria non ha affatto inteso eliminare dalla scena processuale le prove in precedenza ritualmente assunte nel giudizio secondo le disposizioni allora in vigore, ma disporre per l'avvenire, ed ha chiaramente riaffermato, per quanto riguarda il dibattimento, la regola generale "tempus regit actum"; ciò si desume dalla L. n.63 del 2001, art. 26, comma 1, secondo il quale la novella si applica
"nei" (non "ai") "processi penali in corso alla data di entrata in vigore" della legge e, "a contrario", dal successivo comma 2, che detta una diversa disciplina derogatoria soltanto per le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini (cfr. Cass., Sez. 4^, 19.6/7.11. 2202, Ecelestino;
Sez. 5^ 1.12.2003/11.3.2004, Caldarola).
Tanto premesso circa l'utilizzazione delle chiamate in correità, nessuna pertinente obiezione è avanzata con l'ulteriore motivo di ricorso che ne investe l'attendibilità. I giudici di merito hanno ampiamente esposto le risultanze delle prove dichiarative (v. pag. 23 - 31 della sentenza di primo grado;
21 - 26 di quella di appello), e ne emerge, comparando sia le versioni rese in diverse occasioni da ogni singolo dichiarante, sia il narrato di ciascuno, la sostanziale concordanza e l'assenza di elementi di contrasto rilevanti. La non piena sovrapponibilità non dà luogo ad elementi che reciprocamente si escludano;
in particolare, ciò non può dirsi circa l'affermazione dello RA di non ricordare con certezza (ad oltre un decennio di distanza dal fatto) se il UN prese parte al "raid" sulla vettura che rientrò senza essere coinvolta in alcuna azione di fuoco. Ciò considerato, atteso l'assodato inserimento dei dichiaranti, in posizioni di rilevo, nella stessa organizzazione criminale e la loro conoscenza diretta dei fatti, in quanto tutti partecipi all'ideazione ed all'esecuzione del piano criminoso, in assenza di elementi in contrario, mai dedotti dalla difesa, il giudizio di attendibilità e convergenza delle chiamate è logicamente ineccepibile, ne' con il ricorso vengono prospettati puntuali e verificabili argomenti in contrario;
il ricorrente si limita infatti al generico rinvio a principi giurisprudenziali correttamente applicati dai giudici di merito e ad una alternativa valutazione, non corredata da specifici riferimenti, del significato e concordanza delle risultanze probatorie.
L'unico elemento positivo di contrasto viene ravvisato nella ingessatura ad un braccio portata dal UN, in ordine alla quale è altresì censurata (quinto motivo del ricorso principale) la mancata ammissione di "nuove" prove. Va al proposito chiarito che la circostanza è tutt'altro che nuova, poiché risulta dalle dichiarazioni di SA RT, acquisite e valutate in primo grado (cfr. pag. 20 - 21 della sentenza della Corte d'Assise). D'altra parte il giudice di secondo grado non ha omesso di considerare le deduzioni difensive, ritenendo non decisiva la circostanza in quanto il SA riferisce che, in occasione di una riunione malavitosa immediatamente successiva al 19.12.1980, il UN aveva un braccio ingessato a seguito di precedente incidente stradale;
non è infatti noto se, al momento dell'agguato (6.1.1981), il gesso fosse stato rimosso, e in ogni caso non gli avrebbe impedito di salire sulla vettura con altre due persone e svolgere funzioni, quanto meno, di supporto ed avvistamento. Tale conclusione è oltretutto sorretta da un argomento logico: il "raid" costituiva immediata risposta al tentativo di omicidio del fratello del ricorrente, avvenuto il giorno prima, e perciò la partecipazione del UN alla vendetta aveva una forte e personale motivazione. Va altresì rilevato che tale movente, individuale ed esclusivo, offre un convincente riscontro alle chiamate in correità, che per la loro attendibilità e concordanza sugli aspetti essenziali della vicenda sono già di per sè idonee a fornirsi reciproca conferma ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Le restanti censure in punto di responsabilità (motivi quarto, sesto e - nell'ultimo periodo - settimo del ricorso principale) presuppongono un'alternativa ricostruzione fattuale dell'episodio, non ammessa in sede di legittimità. In sostanza, vi sarebbe stata una generica previsione del gruppo criminale di eliminare gli avversari reperibili, nel quadro della quale i due "commando" si sarebbero mossi indipendentemente. Poiché il gruppo di fuoco cui apparteneva il UN non trovò bersagli e desistette dalla ricerca per la presenza, nella zona assegnatagli, di forze di polizia, si configurerebbe una ipotesi di accordo non seguito da esecuzione, non punibile ex art. 115 c.p., o comunque di volontaria desistenza dall'azione; ne' sarebbe ravvisabile alcuna figura di concorso nel delitto indipendentemente realizzato dall'altro gruppo che individuò e colpì lo LA. È assorbente in proposito il rilievo che, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni collaborative, le due spedizioni, pur nel quadro di un anteriore progetto di massima, nella loro specificità furono insieme deliberate con l'assenso e l'attiva partecipazione del ricorrente, quale immediata ritorsione all'attentato a AS RI. Ne segue che tutti i partecipanti alla fase ideativa rispondono necessariamente di concorso morale nell'azione degli esecutori del delitto, indipendentemente dalla condotta - sia essa autonoma o coordinata - dei componenti dell'altro gruppo rimasto inattivo. Tale è del resto lo specifico addebito mosso a IO UN ed a RA nel capo d'imputazione, cosi letteralmente formulato: "in concorso tra loro, e con..." (altri nominativamente indicati) "deliberavano di uccidere, nell'ambito di una guerra di mafia in corso contro il gruppo contrapposto, riferibile a Costa Gaetano, gli appartenenti al suddetto gruppo tra cui anche LA RE che veniva attinto mortalmente... da ZO AR e RA EB...". Pertanto, del tutto estranea alla contestazione è la condotta tenuta dal gruppo di fuoco cui apparteneva il UN che è chiamato a rispondere del fatto commesso da ZO e RA in virtù della sua partecipazione alla deliberazione criminosa.
Nessun fondamento hanno le generiche doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ritiene adeguata la pena irrogata in primo grado (e, quindi, l'esclusione delle attenuanti generiche) in ragione della gravità del fatto, realizzato mediante azione coordinata di gruppi armati, dei precedenti e della condotta susseguente (studio di un ulteriore attentato all'interno dell'ospedale ove era ricoverata la vittima in fin di vita). Trattasi di argomentata e ragionevole applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., ne' il ricorrente indica alcuna circostanza rappresentata al giudice "a quo" o emergente dagli atti che sia suscettibile di influire in diverso senso sul giudizio. Nei confronti del ricorrente è stata contestata e ritenuta, senza impugnazione sul punto, l'aggravante del numero (più di cinque) delle persone concorrenti nel reato, prevista dall'art. 112 c.p., n.1; la sentenza di appello ha già rilevato che tale aggravante, per espressa esclusione da parte del successivo art. 114 c.p., comma 2, non consente l'applicazione dell'invocata attenuante della minima importanza del contributo concorsuale;
a tale assorbente rilievo nessuna replica è mossa con il gravame, che si limita a denunciare un inesistente vizio di motivazione. Pertanto, il ricorso del UN va respinto e quello dello RA dichiarato inammissibile;
consegue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Lo RA - non emergendo ragioni di esonero - va altresì condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso dello RA e rigetta quello del UN. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché il solo RA al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007