Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento non è condizionata all'avvenuta espiazione della pena detentiva o, comunque, al decorso di un congruo periodo di espiazione, dal momento che la legge non prevede termine alcuno per la proposizione della domanda da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2007, n. 31872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31872 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/04/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1647/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 000100/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CO N. IL 04/03/1966;
avverso ORDINANZA del 07/11/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di SA AR CA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di rimessione del debito proposta da AN CO sul rilievo che, richiedendo la legge la costante regolarità della condotta nel corso dell'esecuzione, il comportamento del condannato deve essere necessariamente valutata in prossimità della scadenza della pena o, comunque, dopo il decorso di un congruo periodo di detenzione, nella specie non ancora verificatosi in relazione alla pena (ergastolo) inflitta al reo;
visto il ricorso con cui l'interessato denuncia violazione di legge sull'assunto che la non imminenza della scarcerazione non poteva costituire una ragione sufficiente per rigettare l'istanza di ammissione al beneficio della remissione. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che, nel contrasto tra l'orientamento giurisprudenziale postulante il decorso di un congruo periodo di detenzione (v., per tutte, Cass., sez. 1^, 2.12.1996, Campanile, Ced Cass., rv. 207084)) e quello, opposto, secondo cui la legge non prevede alcun termine per la proposizione dell'istanza di remissione del debito (v. Cass., sez. 1^, 23.10.1996, Calzone, Ced Cass., rv. 205955), il collegio ritiene di optare per il secondo indirizzo in base al dirimente rilievo che, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, u.c., (già art. 56 O.P.), la domanda in questione può essere presentata "fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso" per cui, una volta notificato, come nel caso di specie, l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, questi deve necessariamente attivarsi per richiedere il beneficio e bloccare la procedura stessa;
nessuna norma prevede, poi, che la decisione sull'istanza debba restare sospesa sino al termine dell'espiazione della pena, o, comunque, per un congruo periodo di espiazione in carcere, la cui determinazione, in assenza di previsioni al riguardo, sarebbe, peraltro, inammissibilmente rimessa alla discrezionale valutazione del giudicante (in tal senso Cass., sez. 1, sentenza n. 5674 del 20 gennaio - 14 febbraio 2006, ric. Astorina;
Cass. sez. 1, sentenza n. 45556 del 28 ottobre - 24 novembre 2004 ric. Confisso).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007