Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 30815
CASS
Sentenza 26 aprile 2012

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Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo nè sia stato effettuato alcun deposito ex art.270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma primo, cod. proc. pen., mentre il deposito di cui all'art.270, comma secondo, cod. proc. pen. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art.268, commi 6 e 8, cod. proc. pen. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art.268, comma quinto, cod. proc. pen.., fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale.

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    Luigi Giordano · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 30815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30815
Data del deposito : 26 aprile 2012

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