Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo nè sia stato effettuato alcun deposito ex art.270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma primo, cod. proc. pen., mentre il deposito di cui all'art.270, comma secondo, cod. proc. pen. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art.268, commi 6 e 8, cod. proc. pen. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art.268, comma quinto, cod. proc. pen.., fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 30815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30815 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 872
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 49413/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
1) IS IL N. IL 23/05/1990 C/;
avverso l'ordinanza n. 931/2011 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 01/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta che ha concluso al capo 2; rigetto ricorso SI;
Udito il difensore avv. Bernardo Garofolo che chiede rigetto ricorso P.M. e ampliamento ricorso imputato.
OSSERVA
1. Il Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, che, nei confronti di SI PP, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di quel Tribunale, il 20.10.2011, in relazione alla imputazione di porto e detenzione di arma comune da sparo, ascritta al capo 2, confermando l'ordinanza per gli altri reati.
1.1. Deduce il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, sia in relazione al contenuto di alcune conversazioni intercorse tra OV AN e OV Tindaro, il 25.05.2011; tra OV AN e IN il 27.05.2011; tra OV e la madre MA AN il 15.06.2011, ed intercettate presso la sala colloqui del carcere ove si trovava ristretto il SI dalle quale emerge la strategia messa in atto dall'imputato per accreditare l'ipotesi che l'arma utilizzata nel corso della rapina potesse essere un giocattolo;
sia in relazione alla illogica affermazione che l'imputato non ha inteso patteggiare la pena proprio perché l'arma era soltanto un giocattolo.
1.2 Anche il difensore di SI PP ha proposto ricorso contro la stessa ordinanza in relazione alla conferma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina a mano armata ed in più persone riunite.
1.3 Deduce il ricorrente il vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., perché il Tribunale ha ricostruito la circostanza che il SI fu visto dalla Polizia, il giorno seguente alla rapina, a bordo dello scooter usato per commettere la rapina in modo contraddittorio sia con riguardo alla via in cui fu visto sia con riguardo all'attività di recupero del mezzo. Vizi di illogicità e contraddittorietà l'ordinanza manifesta anche nella parte in cui si deducono elementi di responsabilità a carico del SI dalle conversazioni intercettate all'interno della sala colloqui del carcere tra OV AN e la fidanzata AL TI e nella ricostruzione dei contatti telefonici tra quest'ultima ed il SI.
1.4 Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., comma 2, in relazione alla parte della motivazione che attribuisce valenza indiziaria alle dichiarazioni del SI, rese senza le garanzie della difesa;
1.5 con il terzo motivo deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate perché acquisite in diverso procedimento e non portate a conoscenza ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., comma 2;
1.6 con il quarto motivo lamenta l'inutilizzabilità dei dati acquisiti con i tabulati telefonici in assenza di un decreto motivato di acquisizione posto che il decreto di esibizione del P.M. non comprende l'utenza in uso al SI;
1.7 con il quinto motivo la carenza di motivazione in relazione alla non adeguatezza di diversa misura custodiale meno afflittiva.
1.8 Per l'udienza odierna la difesa di SI ha depositato memoria con motivi aggiunti,nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Entrambi i ricorsi sono infondati.
Il P.M.,pur dichiarando di impugnare il provvedimento per vizio di motivazione,nella specie della illogicità manifesta, si limita poi a prospettare una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti, dei quali fa minuziosa ed attenta disamina. Va però rimarcato che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato e che dedurre questo vizio in sede di legittimità vuoi dire dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non opporre alla logica valutazione degli atti del giudice di merito una diversa, magari altrettanto logica, valutazione. In particolare il Tribunale ha posto a base della decisione la circostanza che la pistola non è stata trovata sicché oggettivamente persiste un dubbio sulla natura della stessa, e ciò a prescindere dalle sensate considerazioni interpretative che si possono tessere sui colloqui degli indagati captati in carcere. Non vi è infatti nulla di illogico rilevare che, allo stato ed ai soli fini del procedimento incidentale di riesame, permane un dubbio sulla effettiva natura dell'arma, il ricorso del P.M. deve, pertanto, essere rigettato. Anche il ricorso del difensore di SI non è fondato. Sono manifestamente infondati i motivi sub 1) e sub 5) il primo perché si limita a prospettare una diversa valutazione degli elementi investigativi raccolti artatamente indicandoli come elementi di pretesa manifesta illogicità della motivazione, il secondo perché secondo la giurisprudenza datata e consolidata di questa Corte in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive. (Per tutte:Sentenza n. 17313 del 2011 Rv. 250060).
Anche gli ulteriori motivi sono infondati: il motivo sub 3) perché le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico. Ne consegue che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è necessario il previo invito alla nomina del difensore ne' l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere (Sentenza n. 46040 del 2008 rv 241776; Sentenza n. 15018 del 2011 rv 250228). Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen., che concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350 cod. proc. pen., comma 7) e non si applica neanche la disciplina di cui all'art.64 cod. proc. pen. che concerne l'interrogatorio, che è atto diverso. (sentenza n. 12445 del 2005 rv 231689). Quanto alle intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento ,questo collegio condivide e fa propria la regola ermeneutica secondo la quale Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche , disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo ne1 sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art. 267 c.p.p., comma 1, mentre il deposito di cui all'art. 270 c.p.p., comma 2, - da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 268 cod. proc. pen., commi 6 e 8, - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268 cod. proc. pen., comma 5, fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale. (sentenza n. 16277 del 2003 rv 224254). Quanto infine alla pretesa assenza di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici deve condividersi la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto sufficiente a tal fine la delega d'indagine specifica relativa alla richiesta di analisi specifica dei tabulati telefonici di SI, anche con riferimento ai contatti con TI. È già stato ritenuto da questa corte, infatti, che l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. (sentenza n. 46086 del 2007 rv 238170). Al rigetto del ricorso consegue, solo per la parte privata, l'obbligo del pagamento delle spese del procedimento. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna SI PP al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012