Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8040 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 REPUBBLICA ITALIANA DELLA GGE 11-0-73 N. 533 IN NOME DEL POPOLO ITANIANO, LA CORIES I ASSA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16396/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 27057 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA LO NIGRO CLAUDIO, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso LA rappresentato e difeso dall'avvocato CASSAZIONE, VITTORINO LO GIUDICE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
G & S DI AL GI & SO VA, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, la CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO 2002 BIZZINI, giusta delega in atti;
561 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 67/99 del Tribunale di -CALTAGIRONE, depositata il 10/05/99 R.G.N. 586/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato LO GIUDICE;
udito l'Avvocato BIZZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Caltagirone, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da Lo RO DI nei confronti G. e S. s.n.c. di GA MO e IN RE per convenuti al pagamento dila condanna dei prestazioni retributive e trattamento di fine rapporto, con i corrispondenti oneri contributivi, ritenendo che l'appellante non aveva adeguatamente assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, in particolare, quanto al dies a quo del rapporto, data la inidoneità probatoria dei documenti, pur legittimamente prodotti in secondo grado, ovvero relativi alla data di iscrizione alla Camera di Commercio, oltre alla autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro alla assunzione di un apprendista in mansioni similari a quelle svolte dal Lo RO. Altrettanto doveva dirsi per la sul punto, delle prove testimonialigenericità, assunte in primo grado, per di più rese non da collaboratori dello stesso Lo RO ma da clienti del distributore. Né la prova poteva ritenersi acquisita relativamente alla prestazione di lavoro straordinario, posto che, al di là della prova della durata della prestazione giornaliera, non era 3 provato quale fosse l'orario di lavoro concordato tra le parti, all'interno di quello stabilito dalla autorità competente. D'altra parte riteneva il Tribunale di dover condividere anche la decisione istruttoria del Pretore capitolo di prova dedotto dal ricorrente in primo grado e diretto a dimostrare che il Lo RO percepiva di fatto una retribuzione inferiore а quella risultante dalle buste paga acquisite agli atti del giudizio, posto che per non invertire l'onere della prova, soddisfatto dal datore di lavoro con la produzione anzidetta, incombeva al ricorrente indicare quali erano le busta paga indicanti una retribuzione inferiore e quale era il quantum della pretesa differenza. Riteneva infine il Tribunale di dover rigettare anche il motivo di appello relativo alla omessa lettura del dispositivo in udienza risultando dal relativo verbale del 24.6.98 che il Pretore aveva deciso la causa nei termini risultanti da separato dispositivo. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Lo RO censurandola, con due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la Società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE + Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione degli artt. 116, 117, 228, 420 c.p.c. e dell'art. 2730 C.C. ritenendo che il Tribunale, quanto all'accertamento dell'orario di lavoro convenuto tra le parti, ha omesso di valutare sia le dichiarazioni rese dal GA in sede di interrogatorio libero, sia le dichiarazioni contenute nella memoria del agosto 96 ove la convenuta aveva ammesso che il Lo RO aveva un orario di lavoro coincidente con quello di apertura e di chiusura del distributore, nei limiti consentiti dalla Camera di commercio di Catania. Ritiene inoltre il ricorrente che il Tribunale è incorso in vizio di motivazione non avendo esaminato e valutato la particolare rilevanza probatoria di tali dichiarazioni e in relazione alla loro provenienza dallo stesso datore di lavoro e in relazione alla loro sovrapponibilità alle deposizioni testimoniali, precisandosi infine che ciò che vale per l'orario di lavoro vale altrettanto per il dies a quo del rapporto, avendo il GA affermato che il Lo RO venne assunto della gestione delin coincidenza con l'inizio distributore di benzina. Con il secondo motivo deduce il ricorrente 5 violazione dell'art. 1417 c.c. essendo nel rito del lavoro ammessa la prova testimoniale anche in ipotesi di simulazione ed essendo la prova dedotta ammessa destinata a provare che il datore di e non lavoro simulava di effettuare un pagamento della retribuzione nella misura indicata nelle buste paga mentre ne corrispondeva uno inferiore. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso debbano essere rigettati: quanto al primo, infatti costante orientamento di questa Corte (tra le altre, si veda Cassazione n.2700/97, Cassazione n.10896/98, Cassazione n.4687/99) che fatta eccezione per le prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove per la quale i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori;
è pertanto devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri: conseguentemente, ai fini di 6 una corretta decisione, il giudice non tenuto a vagliare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali e l'iter intende fondare il suo convincimento degli stessi, seguito nella valutazione incompatibiliimplicitamente disattendendo quelli con la propria decisione. Così come risulta dalla motivazione del Tribunale che ha esaminato sia i documenti prodotti dalla difesa del Lo RO sia le prove testimoniali, pervenendo alla conclusione della loro inidoneità all'onere probatorio, quanto al dies a quo del rapporto e all'orario di lavoro pattuito, incombente sull'appellante. Quanto al secondo motivo deve altrettanto rigettarsi avendo ritenuto il Tribunale che la prova testimoniale dedotta mancava di specificità rispetto alla circostanza che avrebbe dovuto provare. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio vengono compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002. t il Presidente: SaucoMit h Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria I 0 3 A - 3 GIU. 2002 D 1 S 3 , S . 5 Oggi, O T A L . T R L , N A ' O A IL CANCELLIERE L S B 3 E L I 7 P E заист - D S D 8 I - A I 1 N T S 1 S G N O O E S P E A I G M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G E D E E S E R O D 8