Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E N IO Z 6 8 A 9 R 1 5 T / A . S 4 I I / N R 6 G - 2 E A . B R T .R . U .P L A IB L D 0 25 52 /02 D A L . R E E B PUBBLICA ITALIANA T D T A I N T S E N 1 S IA E 3 E S 1 R I . A E N T A LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 11136/98 Consigliere Cron. 6139 Dott. Enrico PAPA - - Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 21/09/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA VI, in persona del curatore eredita', elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, difeso dall'avvocato RAU ANTONIO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 1805 -1- avverso la sentenza n. 21/97 della Commissione tributaria regionale di CAGLIARI, depositata il 12/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso in via principale l'integrazione del contraddittorio;
in subordine l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Aventina Angius, erede accettante con beneficio di inventario di VI AS, ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1976 e 1977 con i quali è stato elevato il reddito d'impresa prodotto dal de cuius. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il dr. LA TI, curatore dell'eredità beneficiata, deducendo sette motivi. Il Ministero delle Finanze ha depositato atto di costituzione. Motivi della decisione In via preliminare va esaminata la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal P.G. in udienza. A parere della Corte questa richiesta non è fondata poiché nel giudizio è presente il curatore dell'eredità beneficiata a difesa degli interessi di tutti i contribuenti che hanno un collegamento con la successione di AS VI, e si è costituito il Ministero delle Finanze, per cui sono presenti tutte le parti. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione del principio del contraddittorio in quanto, nel momento in cui è stata comunicata la data dell'udienza di primo grado, il dr. TI LA non aveva alcuna veste per intervenire nell'udienza in cui la causa è stata decisa (22.10.1994), posto che l'eredità beneficiata è stata chiusa con decreto del Pretore di Cagliari del 26.11.1992 e riaperta in data 22.12.1994. La doglianza non è fondata poiché agli atti vi è una comunicazione della Pretura di Cagliari del 10.8.1994 da cui risulta che nuovo curatore della eredità beneficiata era il dr.TI LA, per cui correttamente la Segreteria ha rivolto in quel periodo l'invito al soggetto indicato dalla Pretura, anche se poi è emerso da altra comunicazione della Pretura emessa in rettifica in data 14.11.1994 (e cioè dopo che l'udienza era stata tenuta) che il dr. FF LA era cessato dalle funzioni a seguito del decreto di chiusura della eredità beneficiata in data 14.4.1994. Peraltro, dagli atti è emerso che il dr. Яна - L TI LA ha presentato istanza per essere nominato curatore in data 19.4.1994 e che tale istanza è stata accolta nella stessa data. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 8 del d.p.r. n. 472/97. La doglianza è fondata poiché questa norma si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs.n.472/97 per effetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del citato decreto. Con il terzo motivo ha dedotto mancanza di motivazione e violazione dell'art. 39, comma 1 del d.p.r. n. 600/73 in relazione alle presunzioni utilizzate. Questa doglianza è fondata poiché manca effettivamente nella sentenza impugnata una motivazione che consenta di comprendere le ragioni che hanno indotto i giudici a confermare l'accertamento operato dall'ufficio. Non è certo sufficiente richiamare le motivazioni espresse dal giudice di primo grado (come hanno fatto i giudici di appello), ma è necessario adottare una motivazione autonoma, idonea a superare le doglianze formulate dall'appellante nella sua impugnazione. Nella specie nulla di tutto ciò è avvenuto, per cui la sentenza va cassata e gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della CTR della Sardegna anche per le spese. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del terzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR della Sardegna. Così deciso in Roma il 21.9.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. E CORT Il Presidente Il cons. est. N O I G athe Dr. Pasquale Reale Z Dr. Giuseppe Falcone A jyilli The S IL CANCELLIERE C1 N E AL SA Сешь E REGISTRAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.2 FEB. 2002 D.P.R. 26/4/1986 CANCELLIERE . 5 Oggi N DA - AL GA Amotete TAB. ALL. B AI SENSI DEL ESENTE IA R TA IBU 131 IA TR . N ATER M