Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
La sottoscrizione del difensore, apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, vale ad escludere l'inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 23013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23013 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 497
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 10569/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA FR, n. il 31 luglio 1975;
avverso la sentenza 8 ottobre 2008 - Tribunale di Benevento;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. LEONE FR, che per ME FR ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore avv. Annibale del Basso De Caro per la parte civile che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 8 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 24 novembre 2008, il Tribunale di Benevento dichiarava ME FR responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art.659 c.p., comma 1 commesso in Benevento tra il 15 gennaio 2004 e l'ottobre 2005 e, ritenute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 500,00 Euro di ammenda (pena interamente condonata) con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile (Zarro Romolo).
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata ME FR, quale responsabile del locale pubblico Musi Hall Malò, provocava l'emissione di rumori molesti, superiori ai limiti di legge, arrecando disturbo all'occupazione e al riposo delle persone.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito: nelle deposizioni testimoniali che avevano confermato l'emissione di rumori molesti, le testimonianze del dipendente ARPAC e di quello della Polizia Municipale che avevano effettuato i rilevamenti sonori, il dipendente dell'ASL che aveva impartito le prescrizioni al ME di abbattimento del rumore, gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti ed effettuati in due procedimenti civili dall'ing. NO e dall'ing. Delli Carri. 2. - Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ME FR, tramite il proprio difensore avv. FR Leone, chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) per violazione degli artt. 78, 79, 80 e 491 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento all'art. 586 c.p.p.; l'atto di costituzione di parte civile non aveva i requisiti minimi di validità, mancando altresì la procura speciale;
b) per violazione degli artt. 468, 493, 190 e 191 c.p.p. con riferimento all'art. 586 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); erroneamente il primo giudice aveva ammesso i testi indicati tardivamente dalla parte civile;
c) per violazione dell'art. 659 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la circostanza che possano essere disturbate anche più persone che si trovino in un luogo attiguo a quello da cui provengono i rumori non è sufficiente a concretare un illecito penale, non essendo stata provata l'idoneità ad arrecare disturbo a più persone. Anche gli accertamenti tecnici non comprovavano la sussistenza degli illeciti. Veniva inoltre contestata la sentenza nel punto in cui riteneva che le immissioni sonore fossero proseguite oltre l'ottobre 2004, sino al 2005. In data 30 aprile 2009 la parte civile (tramite il nuovo difensore avv. Umberto Del Basso De Caro) depositava memoria difensiva con cui confutava le avverse deduzioni. In particolare, sul primo motivo, veniva sottolineata la validità della costituzione presentando i requisiti formali di legge. Sul secondo motivo veniva ribadito il potere del giudice di ammettere con ordinanza i testi ritenuti utili. Sul terzo veniva rilevato che il ricorrente suggeriva una diversa valutazione del fatto esaustivamente preso in esame dal Tribunale che aveva vagliato in modo analitico e critico le emergenze di causa. Il reato contestato (ex art. 659 c.p.) è di pericolo presunto e gli accertamenti disposti in giudizio hanno dimostrato il superamento da parte delle immissioni sonore della normale tollerabilità. Infondato era infine l'ultimo motivo di gravame essendo la data del 2005 collegata con l'affidamento dell'incarico peritale all'ing. Delli Carri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. - In primo luogo, deve rilevarsi che non possono residuare dubbi in punto di tempestività della costituzione posto che questa Corte ha già avuto modo di chiarire essere rituale la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, purché non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento (Sez. 5, 13 dicembre 2006, n. 4972, Fortunato, rv. 236313) il che non si era verificato nel caso di specie, alla stregua delle stesse prospettazioni del ricorrente, che sembra non ricordare che l'esame delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. precede l'apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.. 3.2. - Correttamente inoltre la sentenza impugnata, in uno con l'ordinanza dibattimentale pronunciata dal giudice di primo grado, ha dato atto che l'atto di costituzione di parte civile reca la sottoscrizione del difensore, che costituisce anche autenticazione della firma della parte lesa su detto atto di costituzione. In proposito questa Corte ha affermato che la sottoscrizione del difensore, apposta in calce o in margine della dichiarazione di costituzione, vale ad escludere la sanzione processuale d'inammissibilità, assolvendo alla doppia funzione di attestazione dell'autenticità della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del difensore ai sensi dell'art. 78 c.p.p., lett. e) (Cass., Sez. 5, 18 maggio 2004, n. 27767, Viscardi;
Sez. 5, 15 novembre 1993, Dosi, rv 196620) venendo a costituire un insieme coerente ai fini della disciplina dettata dall'art. 78 c.p.p.. È stato altresì ritenuto da questa Corte che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale ad litem alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv. (...) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile, v. Cass., Sez. 4, 3 febbraio 2004, n. 14863, Micucci, rv. 228595). La firma in delega apposta dalla parte lesa in calce alla costituzione di parte civile presentata dall'allora difensore avv. Gianluca Zarro ha pertanto i requisiti minimi di legge essendo inequivocabile la volontà della persona offesa di costituirsi parte civile in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti come espressa con le parole delego "l'Avv...".
3.3. - Anche il secondo motivo di gravame non è fondato. Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza ex art. 493 c.p.p., comma 3 del difensore della parte civile costituita all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prova in violazione di uno specifico divieto di legge e che quindi la deposizione del teste sia inutilizzabile. Ed infatti la costituzione di parte civile al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468 c.p.p., comma 1, non può privare la parte civile medesima di chiedere prove (Cass., Sez. 4, n. 5010 del 2 maggio 1994, rv. 198623). Anche dopo la chiusura della fase degli atti introduttivi del dibattimento, il giudice può ammettere prove ritenute essenziali, avvalendosi dei poteri ex art. 507 c.p.p. (Cass., Sez. 2, 9483 del 20 ottobre 1993, r.v. 195309; Cass., Sez. 1, 7477 del 1 luglio 1994, rv. 198367). Comunque l'eventuale erronea ammissione della prova, non tempestivamente indicata, non comporta una nullità (peraltro non prevista), sussistendo il potere di ufficio del giudice del dibattimento di provvedere ad assumere il mezzo di prova non tempestivamente indicato dalla parte (Cass., Sez. 3, 8 marzo 2005, n. 16868, Partenza, rv. 231983; Sez. 5,22 febbraio 2001). È peraltro appena il caso di rilevare, a margine, che l'apporto probatorio recato dall'unico teste addotto dalla parte civile (ispettore Fantasia) è talmente minimo e pressoché nullo in relazione al compendio assunto che è agevole in questa sede operare con successo la prova di resistenza. A tal proposito è opportuno ricordare - come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 25 febbraio 1998 (proc. Gerina) - che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta prova di resistenza nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente (gli atti oggetto di trasmissione da parte del Pubblico ministero e inseriti nel fascicolo del dibattimento senza peraltro alcuna comunicazione ai prevenuti) abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass., Sez. U, 30 giugno 2000, n. 16, Tammaro, rv. 216249; Sez. 6, 22 febbraio 2005, n. 10094, Ricco ed altro, rv. 231832; Sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 569, Bonandrini e altro, rv. 226972; Sez. 1, 5 febbraio 1999, n. 1495, Archinà e altri, rv. 212274). Ebbene quanto dichiarato dal Fantasia non solo risulta da altre dichiarazioni, ma altresì dai numerosi rilevamenti tecnici effettuati.
3.4. - Il terzo motivo di gravame è inammissibile poiché sviluppa critiche di solo merito nei confronti dell'insindacabile apprezzamento fattuale del primo giudice che ha affrontato l'analisi dei dati processuali (in modo puntuale, logico e congruo) al fine di verificare la valenza probatoria degli elementi confermativi dell'ipotesi accusatoria. E il supporto argomentativo della motivazione, in punto di ricostruzione del fatto, è esaustivo ed immune da vizi logici.
È principio consolidato che per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1 (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) che sia necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sè insufficienti le lamentele di una o più singole persone (Cass., Sez. 3, 1 dicembre 2005, n. 3678, Giusti e ivi citate: Sez. 3, 23 maggio 2001, Feletto;
Sez. 1, 9 dicembre 1999, Bedogni;
Sez. 1, 19 novembre 1999, Piccioni;
Sez. 1, 24 novembre 1999, Ressa;
Sez. 1, 21 ottobre 1996, Calabria;
Sez. 1, 24 aprile 1996, Scola;
Sez. 1, 23 maggio 1996, Rinolfi;
Sez. 1, 28 novembre 1995, Asquini;
nonché, conformi: Sez. 1, 8 ottobre 2004, n. 40393, Squizzato;
Sez. 1, 13 dicembre 2007, n. 246, Guzzi). E a tale indirizzo s'è correttamente riportato il Tribunale affermando che i rumori prodotti dal locale pubblico del ricorrente, giusti gli accertamenti tecnici eseguiti nei processi civili, i rilevamenti dell'ARPAC e le testimonianze raccolte, risultavano potenzialmente idonei ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, integrando la fattispecie detta.
Una volta accertato che i rumori travalicavano, per la loro entità oggettiva, i limiti della normale tollerabilità, ed erano potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, era del tutto irrilevante che una o più persone non avesse avvertito il disturbo o non lo avesse ritenuto intollerabile (cfr., ex plurimis Cass., Sez. 1, 4 febbraio 2009, n. 9016, Squadrani;
Sez. 1, 28 novembre 1995, Asquini, RV 203460; Sez. 1, 3 marzo 1994, PM in proc. Tricarico, rv. 196989). Peraltro è lo stesso ricorrente che, pur citando la giurisprudenza di questa Corte in punto di contiguità fisica delle abitazioni con la fonte del rumore, ammette che le persone disturbate abitavano in porzioni non finitime, con ciò confessando la diffusibilità del disturbo.
3.4.1. - Da ultimo, quanto alla censura della sentenza nel punto in cui riteneva che le immissioni sonore fossero proseguite oltre l'ottobre 2004, sino al 2005, (data riconducibile all'elaborato dell'ing. Delli Carri) va rilevato che l'annotazione del giudice a quo è in fatto e dunque non contestabile in questa sede di legittimità. Corre peraltro obbligo rammentare l'orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta e, successivamente, ripresa, la prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta (Sez. 3, 23 settembre 2008, n. 40026, Viganò, rv. 241293).
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009