Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
È rituale la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, purché non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha ritenuto rituale la costituzione di parte civile davanti al giudice di pace - che previamente non l'aveva ammessa per ragioni formali -, reiterata, quale primo atto, all'udienza di rinvio prima dell'apertura del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2214
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 037365/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FO ST N. IL 14/06/1923;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 TRIB. SEZ. DIST. di TRICASE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F.M. Iacoviello che ha concluso chiedendo rigettarsi ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
OR IN è stata condannata dal GdP di Alessano alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC perché riconosciuta colpevole del delitto ex art. 594 c.p.. Il Tribunale di Lecce, sez. dist. Tricase, con sentenza 22.4.2005, ha confermato. Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione di legge e carenze motivazionali in quanto il giudice di secondo grado ha esaminato la prima cesura di appello solo in relazione all'art. 78 c.p.p. e non anche l'art. 79 c.p.p., atteso che comunque la costituzione di PC avvenne oltre il termine consentito della chiusura della fase preliminare, 2) violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza posto che emerge difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli tratti dal giudice del merito, essendo evidente che se i testi riferiscono di aver udito la parola "ladri", ciò non può tradursi nella parola "ladra", come arbitrariamente ha fatto il giudicante. La prima censura è infondata. La costituzione di PC deve avvenire prima della costituzione delle parti (artt. 79-484 c.p.p.). Come ha evidenziato il giudice di appello, il processo fu rinviato allo scopo di tentare conciliazione tra le parti. Ebbene è giurisprudenza consolidata quella in base alla quale è rituale la costituzione di PC avvenuta all'udienza di rinvio quando il dibattimento non sia stato già aperto (cfr. ASN 100012906-RV 215535).
Dall'esame degli atti emerge che, all'udienza 11.2.2003, il giudicante non ammise, per ragioni formali, la costituzione di PC e rinviò preliminarmente al giorno 1.4.2003; in tale seconda udienza furono riproposte, quale primo atto, le formalità per la costituzione di PC e il GdP questa volta la ammise.
La seconda censura è inammissibile per mancanza di specificità. Con essa, invero si ripropone, per altro in forma assolutamente generica, censura già prospettata al giudice di appello e motivatamente disattesa.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007