Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. (In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini).
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Un solo vicino che si lamenta non basta per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo delle persone: essendo un reato di pericolo, bisogna accertare in concreto la diffusività, e cioè che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 07/01/2015) 19-02-2015, n. 7392 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - Dott. SAVINO Maria G. - Consigliere - Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere …
Leggi di più… - 4. Rumori: se il cane del vicino abbaia e ti molestaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 40393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40393 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1809
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 6421/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento;
avverso la sentenza del 10 novembre 2003 del GIP del tribunale di Udine emessa nei confronti di:
ZZ AN, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, Dr.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ricorre per Cassazione contro la sentenza del 10 novembre 2003 con la quale il GIP del tribunale di Udine ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di ZZ AN imputato del reato di cui all'art. 659 c.p. così rubricato: "perché non impedendo l'abbaiare diurno e soprattutto notturno del proprio cane disturbava il riposo e le occupazioni degli abitanti la zona circostante".
Rileva il ricorrente lo ZZ è stato prosciolto in base alla considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava "tutti i vicini" e che il "medesimo era attualmente cessato", in violazione del principio, richiamato nella stessa sentenza impugnata, secondo il quale "è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire un potenziale disturbo per una pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate".
2. Il ricorso è fondato.
La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete (cfr., tra le altre, Cass. 24 novembre 1999, n. 14607, RV. 216107). Va, tuttavia, rilevato che trattandosi di un reato di pericolo presunto per la sua configurazione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di un numero più o meno consistente di persone, ma è sufficiente la dimostrazione che l'evento di disturbo fosse potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.
Nella specie, pertanto, la circostanza che l'abbaiare del cane aveva disturbato soltanto alcuni vicini di casa era del tutto ininfluente, essendo compito del giudice accertare, invece, se lo strepito dell'animale avesse caratteristiche tali per il suo modo di manifestarsi (intensità, frequenza, di giorno, di notte), o per le modalità dei luoghi (cane tenuto all'aperto, presenza di abitazioni) o per altri elementi risultanti dalle indagini espletate avesse efficienza tale da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, a nulla rilevando la circostanza che lo strepito fosse poi cessato, potendo tale fatto influire soltanto sulla data di consumazione de reato, ove lo si considerasse eventualmente permanente. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti allo stesso GIP al quale il P.M. aveva chiesto la emissione di decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Udine per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2004