Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16868
CASS
Sentenza 8 marzo 2005

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Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza del difensore della parte civile costituitasi all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile. Ed infatti, la costituzione di parte civile al dibattimento, in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468, comma primo, cod. proc. pen., non può privare la parte civile del diritto di chiedere prove, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Imputato assolto ma la querelante .. non paga per la querela infondata (ass. 21041/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2022

    Il querelante, qualora il querelato sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, e la parte civile costituita, se la domanda viene rigettata o l'imputato è assolto per una causa diversa dal difetto di imputabilità, sono condannati, ove ne sia fatta richiesta, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e, in caso di colpa grave, al risarcimento del danno a questi causato. Nel caso in cui ricorrano "giustificati motivi" (così l'art. art. 541 cod. proc. pen.) o "giusti motivi" (così l'art. 427 anche richiamato dall'art. 542 cod. pro. pen.) il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese. Le formule citate, lette in una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16868
Data del deposito : 8 marzo 2005

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