Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza del difensore della parte civile costituitasi all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile. Ed infatti, la costituzione di parte civile al dibattimento, in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468, comma primo, cod. proc. pen., non può privare la parte civile del diritto di chiedere prove, ai sensi dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Imputato assolto ma la querelante .. non paga per la querela infondata (ass. 21041/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2022
Il querelante, qualora il querelato sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, e la parte civile costituita, se la domanda viene rigettata o l'imputato è assolto per una causa diversa dal difetto di imputabilità, sono condannati, ove ne sia fatta richiesta, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e, in caso di colpa grave, al risarcimento del danno a questi causato. Nel caso in cui ricorrano "giustificati motivi" (così l'art. art. 541 cod. proc. pen.) o "giusti motivi" (così l'art. 427 anche richiamato dall'art. 542 cod. pro. pen.) il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese. Le formule citate, lette in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16868 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 485
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 30409/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NT PP, n. Torremaggiore, 10-12-1948;
PARTENZA GABRIELE, n. Spoltore, 11-05-1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 18-2-2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore dell'imputato Avv. APPELLA Paolo e l'Avv. Visconti Carlo per la parte civile.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Chieti, con sentenza in data 7/2/2003, riconosceva la penale responsabilità di DI NT PP e PARTENZA GABRIELE, imputati del reato p. e p., dall'art. 515 c.p. per avere il primo in qualità di gestore dell'alimentare Tigre ed il secondo di addetto al banco, consegnato a AN NI che aveva ordinato 300 grammi di provolone "Auricchio" un prodotto "Davoli", diverso per provenienza e qualità, da quello richiesto - in Chieti il 25/5/1997 e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena della multa di 200,00, concedendo i doppi benefici di legge, oltre le pene accessorie.
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 18-2-2004 rigettava il gravame degli imputati, che ora riproducono le medesime censure in Cassazione:
a) inammissibilità della testimonianza della AN essendo risultata depositata in ritardo la lista dei testimoni da escutere da parte della pubblica accusa;
b) inammissibilità della costituzione di parte civile sia perché la denunzia era stata sporta contro il titolare della Tigre Alimentari corrente in Chieti e non nei confronti degli imputati, sia perché l'oggetto specifico della tutela penale relativamente al delitto previsto dall'art. 515 c.p. è interesse concernente l'ordine economico, circostanza non ricorrente nel caso di specie poiché la costituita parte civile non aveva acquistato alcun provolone e quindi non aveva alcun rapporto con il supermercato;
c) violazione ed errata applicazione dell'art. 515 c.p. perché non sussistono elementi idonei a sostenere la tesi dell'accusa lai momento che la dazione di altro provolone in sostituzione di quello ordinato nell'ambito di un incarico affidatole dalla ditta Auricchio per la effettuazione di controlli è stata materialmente eseguita dal Partenza, addetto al banco, senza aver ricevuto istruzioni in tal senso dal legale rappresentante del supermercato dopo aver detto alla cliente di non avere a disposizione provolone Auricchio dolce;
in ogni caso il delitto in esame è punito a titolo di dolo, elemento di cui è dubbia la ricorrenza nella fattispecie.
I ricorsi sono infondati.
Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal P.M. venga ammesso dal giudice su istanza ex art. 493, comma 3 c.p.p. del difensore della parte civile costituita all'udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prova in violazione di uno specifico divieto di legge e che quindi la deposizione del teste sia inutilizzabile. Ed infatti la costituzione di parte civile al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione delle liste ex art. 468 comma 1 c.p.p., non può privare la parte civile medesima di chiedere prove (Cass. Sez. 4^, n. 5010 del 2-5-1994, rv. 198623). Anche dopo la chiusura della fase degli atti introduttivi del dibattimento, il giudice può ammettere prove ritenute essenziali, avvalendosi dei poteri ex art. 507 c.p.p. (Cass. Sez. 2^, 9483 del 20- 10-1993, r.v. 195309; Cass. Sez. 1^, 7477 del 1-7-1994, r.v. 198367). Comunque l'eventuale erronea ammissione della prova non tempestivamente indicata non comporta una nullità (peraltro non prevista), sussistendo il potere di ufficio del giudice del dibattimento di provvedere ad assumere il mezzo di prova non tempestivamente indicato dalla parte (Cass. Sez. 5^, 22-2-2001). Nel caso in esame non si ravvisa sul punto alcuna violazione di legge, tanto più che il P.M. in data 9-7-2001 aveva indicato la AN nella sua lista testimoniale e la prima udienza fu rinviata, consentendo alla Parte Civile di avvalersi della stessa teste. Il delitto di frode nell'esercizio del commercio può commesso da "chiunque", quindi non solo dal titolare di un negozio di alimentari o di un supermercato, ma anche da un collaboratore di questi (Cass. Sez. 6^, n. 12499 del 15-12-1988, rv. 179234). Il bene giuridico protetto della norma (art. 515 cod. pen.) è il leale ed onesto esercizio del commercio, che impedisce di consegnare al cliente una cosa diversa da quella richiesta (per un caso analogo Cass. Sez. 3^, 4375, del 12-5-1997, r.v. 208272). Nel caso in esame le modalità di richiesta e consegna sono state motivate in punto di fatto in modo congruo ed incensurabile in Cassazione. Trattavasi di un marchio conosciuto di provolone, come tale non confondibile. La consegna avvenne in modo consapevole e volontario da parte dell'impiegato del supermercato, ma anche il titolare del supermercato è stato giustamente ritenuto responsabile perché giornalmente presente e perché la contestazione della vendita di aliud pro alio fu fatta dalla cliente anche a costui. Trattasi di valutazione di merito adeguatamente motivata in fatto.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Si condanna altresì al rimborso in favore della costituente parte civile delle spese di questo grado di giudizio liquidate in euro 1.500,00 di cui euro 1000 per onorari oltre Iva e Cassa Avvocati.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2005