Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
L'estensione del fallimento della società di persone al socio illimitatamente responsabile è funzionalmente ed inderogabilmente devoluta al Tribunale che ha dichiarato il fallimento della società medesima ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare. Tale competenza sussiste anche per il fallimento degli altri soci della società già dichiarata fallita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Giulio Graziadei rel. presidente ff
Giuseppe Maria Berruti consigliere
Luigi Macioce "
Salvatore Di Palma "
Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 9/10 aprile 1997;
sentito il relatore;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Spoleto.
La Corte, considerato:
-che il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 12 marzo 1996, ha dichiarato il fallimento del defunto ON HI, titolare di omonima ditta, e poi, con sentenza del 18 marzo 1997, sul rilievo che il medesimo HI aveva operato in società di fatto con NO RI, ha dichiarato il fallimento di tale società e di detto altro socio;
-che lo stesso Tribunale di Spoleto, avendo ricevuto notizia della declaratoria di fallimento del RI, come imprenditore individuale, resa dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 17 aprile 1996, ha denunciato il conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.;
-che il Pubblico ministero, a corredo delle conclusioni sopra riportate, ha osservato che, nell'ambito territoriale del Tribunale di Spoleto, si sono svolte in via prevalente le attività imprenditoriali della società di fatto;
-che non sono state presentate controdeduzioni;
che le risultanze dei due procedimenti, e, in particolare, le informazioni fornite dai Carabinieri, evidenziano che la società di fatto ha esercitato impresa di confezionamento di capi di abbigliamento nel Comuni di Trevi e di Mercatale di Sassocorvaro, rispettivamente inclusi nel circondari di Spoleto e di Pesaro, e che il RI non ha espletato attività imprenditoriali ulteriori e distinte rispetto a quelle riferibili alla società medesima;
-che non si pone dunque un problema di concorso di procedure fallimentari a carico della stessa persona fisica come socio di società di persone e come imprenditore in proprio (concorso che dovrebbe essere superato con l'affermazione della competenza del tribunale preventivamente adito;
v., da ultimo, Cass. n. 8795 del 9 settembre 1997), perché le due dichiarazioni di fallimento del RI parimenti riguardano la sua posizione nell'ambito ed all'interno della società di fatto ravvisata dal Tribunale di Spoleto;
-che l'estensione dei fallimento della società di persone al socio illimitatamente responsabile è funzionalmente ed inderogabilmente devoluta al tribunale che abbia dichiarato il fallimento della società medesima, al sensi dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
-che la competenza del Tribunale di Spoleto, sul fallimento della società di fatto fra il HI ed il RI nonché del HI, non è oggetto di conflitto, e non è quindi sindacabile in questa sede;
-che tale competenza, in applicazione del citato art. 147, non può non sussistere anche per il fallimento dell'altro socio della società già dichiarata fallita;
-che, pertanto, in adesione alle richieste del Pubblico ministero (ancorché per ragioni in parte difformi), si deve affermare la competenza del Tribunale di Spoleto pure in ordine al fallimento di NO RI, con l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pesaro;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza d'attività difensiva di parti private;
p.q.m.
-dichiara la competenza del Tribunale di Spoleto e cassa la sentenza del Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999