Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Nel caso di specie è stata esclusa la rilevanza penale della condotta del genitore imputato in relazione a rumori provocati dai figli minori e idonei ad arrecare disturbo solo agli abitanti dell'appartamento sottostante).
Commentari • 3
- 1. Cane che abbaia disturba la quiete. Quale la responsabilità del proprietario?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 agosto 2016
- 2. Cane che abbaiaresta a casa, a traslocare è la vicina!Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2015
È illegittima l'ordinanza sindacale urgente e contingibile con cui è stato ordinato, su richiesta di una vicina, al proprietario di due cani, un po' troppo rumorosi, di allontanarli da casa e di installare barriere antirumore tra le due proprietà. Alla donna non resta altro che ricorrere ad <> od ad altri accorgimenti per non sentire il rumore. È quanto sancito dalla sentenza del Tar Puglia-Lecce n.2684 depositata il 10 settembre 2015 attinente ad un tipico caso di litigio condominiale. Il caso. La donna stanca dell'abbaiare molesto dei due cani del confinate, soprattutto <> nelle vicinanze del loro giardino, ottenne che il Sindaco del Comune di Leverano emettesse un'ordinanza contingibile …
Leggi di più… - 3. Il cane abbaia di notte? Ne risponde il padroneAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1574
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 044015/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ NN N. IL 04/07/1978;
avverso SENTENZA del 22/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PORRETTA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gialanella chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna condannava GU AN per il reato di cui all'art. 659 c.p. per aver arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di altri abitanti nello stabile impedendo che i figli minori producessero rumori e schiamazzi anche in ore destinate al riposo. Riteneva provato il reato alla luce delle deposizioni delle persone offese e del verbalizzante che aveva constato tali fatti alle 6 della mattina ed aveva rilevato che il rumore prodotto era idoneo a disturbare il riposo di chiunque, nonché per le dichiarazioni dell'imputata che aveva affermato a sua discolpa di non poter legare i figli.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata e deduceva contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva attribuito alla stessa la colpa dei rumori e nella parte in cui aveva ritenuto tali rumori superiori ai limiti della normale tollerabilità; inoltre rilevava che il reato sussisteva solo quando i rumori erano idonei a disturbare il riposo di una pluralità indeterminata di persone, mentre nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i vicini, cioè coloro che abitavano nell'appartamento sottostante.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio. Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonché il totale disinteresse per il disturbo arrecato e più volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 1^ 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. 3^ 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008