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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 982/2023 promossa da:
( C.F./P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silva Gotti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Santo Stefano n. 43 Bologna
- Appellante -
(CF in persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli Avv.ti Devis Gentilini e Elisa Righetti dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso gli uffici in Viale Aldo Moro n. 52 Bologna
- Appellata / App incidentale –
(CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Bonsanto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Puglie n. 5 Bologna
- Appellato–
(CF ) Controparte_3 P.IVA_4
-Appellata contumace-
In punto di: appello avverso l'Ordinanza ex art 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Bologna il
10.5.2023 nel procedimento rg 15796/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis cpc la società si rivolgeva al Tribunale di Parte_2
Bologna nei confronti dell' per sentirlo condannare, ai sensi Controparte_4 dell'art. 17 LR ER n. 8/94, al risarcimento ex art. 2043 o ex art. 2052 cc dei danni causati dalla fauna selvatica alle proprie colture sui terreni ubicati nel Comune di GN ( ricompresi nel predetto ambito territoriale) nelle annate agrarie 2017/2018 e 2018/2019 per l'ammontare di complessivi euro 29.422,00, di cui euro 14.623,00 per l'annata agraria 2017/2018 ed euro 14.799,00 per l'annata agraria 2018/2019.
Si costituiva in giudizio A.T.C. BO 3 e, oltre a contestare la domanda della ricorrente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, indicando la Regione quale legittimata passiva. CP_1
Alla prima udienza la società ricorrente contestava le difese spiegate dall'ATC BO 3 e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa la Regione CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la e contestava Controparte_1 nell'an e nel quantum le pretese della ricorrente, eccependo inoltre il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la carenza di legittimazione passiva, indicando quale unici legittimati passivi e CP_ responsabili l' e la , che chiedeva di essere autorizzata a CP_4 Controparte_3 chiamare in causa per sentirsi manlevare.
Si costituiva in giudizio la eccependo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e contestava, in ogni caso, nel merito le richieste della ricorrente.
Con l'Ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna dichiarava la legittimazione passiva della e rigettava le domande proposte dalla società ricorrente, compensando le Controparte_1 spese di lite fra le parti tutte.
La pronuncia viene impugnata da con appello principale e dalla Parte_2 [...] con appello incidentale condizionato. CP_1 ha proposto appello nei soli confronti della Parte_2 Controparte_1 riconosciuta dal Tribunale legittimata passiva.
pagina 2 di 10 L'appellante censura la decisione per avere inquadrato la responsabilità nell'ambito dell'art 2043 cc anziché dell'art 2052 cc, e richiama sul punto l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, evidenziano il diverso onere probatorio che consegue alla corretta qualificazione della responsabilità, incombendo alla l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento CP_1 diligente ad evitare il danno.
Censura la pronuncia, inoltre, nella parte in cui il Tribunale ha rilevato il difetto di allegazione da parte della ricorrente della condotta colposa contestata all'Ente e il mancato assolvimento degli oneri probatori.
-Si è costituita in giudizio e ,oltre a contestare il gravame principale, ha Controparte_1 proposto appello incidentale in via condizionata, notificando l'impugnazione a e a Controparte_5
. Controparte_3
Con il primo motivo censura la sentenza per avere omesso di dichiarare la Controparte_1 carenza di titolarità/legittimazione attiva dell' , deducendo il difetto di prova in Parte_2 ordine alla proprietà o affitto dei terreni indicati in ricorso.
Con il secondo motivo critica la decisione per “mancata applicazione degli artt. 2055, 2043 e 1298 cc” nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato assorbita dal rigetto della domanda attorea la domanda subordinata di regresso/manleva spiegata nei confronti di e della CP_4 [...]
e l'ulteriore domanda, svolta in via subordinata, di ripartizione pro quota Controparte_3 dei danni eventualmente riconosciuti.
La sul punto reitera le difese svolte in primo grado, affermando la legittimazione passiva CP_1 di e della , nell'ambito delle rispettive competenze, e la CP_4 Controparte_3 loro esclusiva responsabilità, e chiede di essere tenuta indenne e manlevare;
in via gradata chiede accertarsi il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della della e dell' con ripartizione Controparte_1 Controparte_3 CP_4 pro quota dei danni eventualmente riconosciuti.
Si è costituito in giudizio e ha resistito al gravame proposto dalla Controparte_5 CP_1 chiedendone il rigetto.
La è stata dichiarata contumace. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va disattesa l'eccezione sul difetto di “titolarità/legittimazione attiva” dell' che la Regione ripropone con il gravame Parte_2 CP_1 incidentale, sostenendo la mancata prova della proprietà / affitto dei terreni sui quali insistono le colture danneggiate. pagina 3 di 10 Deve rilevarsi che sin dall'iscrizione della causa a ruolo, ha prodotto Parte_2 visura delle Anagrafe delle Aziende Agricole, regitro tenuto dalla in cui sono riportati tutti CP_1
i dati dell'azienda e dell'attività e sono individuati i terreni, condotti in affitto, e il tipo di coltivazione impiantato.
Sono stati depositati, inoltre, in allegato alle due perizie di parte del perito agrario (nelle quali Per_1 pure sono individuati i terreni danneggiati), i piani colturali anni 2018 e 2019 presentati dall' da cui risulta l'indicazione dei terreni e delle colture praticate. Pt_2
Come è stato rilevato da questa Corte di Appello in controversie precedenti analoghe, il piano colturale è quel documento che viene presentato ogni anno dalle aziende agricole ad AGREA
(Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura), ente istituito e controllato proprio dalla che lo approva dopo aver valutato la corrispondenza dei terreni indicati nel piano a quelli CP_1 di proprietà del coltivatore o da questi condotti in locazione;
inoltre, per poter presentare un piano colturale, un'azienda agricola deve essere obbligatoriamente iscritta all'Anagrafe Regionale delle aziende agricole, dove risultano gli appezzamenti di proprietà e quelli condotti in locazione.
La non ha in alcun modo contestato tali documenti prodotti dalla ricorrente né tantomeno CP_1 ha allegato elementi che ponessero in dubbio la disponibilità dei terreni da parte dell'
[...]
( neppure ha insistito nell'eccezione negli atti conclusivi). Parte_2
Ad abundantiam la disponibilità dei terreni in capo alla ed il tipo di Parte_2 coltivazione praticata da parte dall'azienda agricola è stata confermata dalla ctu svolta in primo grado, senza che alcuna contestazione sia stata sollevata dalla ( che peraltro ha prodotto, su CP_1 richiesta del ctu , ortofoto estratti dagli archi regionali che dimostrano l'ubicazione dei terreni e le coltivazioni insistenti) .
-Sulla prova del fatto storico.
Il Tribunale ha ritenuto non assolti dalla gli oneri probatori in ordine all'an Parte_2
e quantum del danno subito ( oltre che il difetto di allegazione e prova della condotta colposa dell'Ente pubblico su cui infra) rilevando la mancanza “di prova orale o documentale della domanda risarcitoria spiegata”.
La decisione si presta alle censure sollevate dall'appellante principale in quanto il Tribunale ha del tutto disatteso le fotografie allegate alle due perizie di parte del Perito non oggetto di Per_2 Per_1 alcun rilievo da parte delle convenute, che costituiscono prova documentale dei danni causati alle colture dalla fauna selvatica, mostrando segni inequivoci della presenza e dei danneggiamenti compiuti dagli animali.
pagina 4 di 10 Dalla ctu espletata in primo grado, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, anche con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP, risulta inoltre che il perito, seppure non ha potuto verificare di persona i danni relativi alle annate agrarie oggetto della domanda risarcitoria, ha confermato, all'esito degli accertamenti effettuati sui luoghi ( che, come accertato, sono situati in diretta prossimità di aree boschive liberamente frequentate da selvaggina in continua ricerca di cibo) e dell'esame e confronto delle ortofoto prodotte dalla e della documentazione CP_1 fotografica allegata alle perizie dell'Azienda agricola, l'effettiva presenza di animali selvatici sulle colture praticate nell'azienda, affermando senza incertezze la riconducibilità delle mancate produzioni delle annate agrarie 2017-2018 e 2018-2019 alla presenza e danni causati dalla fauna selvatica ( v risposta quesito A).
I danni, consistiti nella mancata produzione e nei costi di ripristino dei terreni danneggiati dal passaggio della fauna selvatica, sono stati quantificati per l'annata agraria 2017-2018 in € 4.700,00 e per l'annata agraria 2018-2019 in € 2.100,00.
Gli importi rivalutati dalla data della domanda giudiziale ad oggi ammontano a complessivi
€8.092,00. Sulla somma decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
Non spettano interessi compensativi in difetto di specifica domanda ( Cass. 10376/24). .
-Deve essere disattesa la tesi del concorso colposo dell'azienda agricola ex art 1227 2 c cc per la mancata adozione di misure volte alla protezione delle colture, essendo risultata scarsamente efficiente la dissuasione sonora apposta dall'Azienda. .
Infatti, come insegna la S.C. il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a questi una condotta attiva o positiva diretta ad impedire le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso;
tal fine, si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, quale non può ritenersi l'obbligo di recinzione (v. Cass. 3250/96 in ipotesi analoga di mancata recinzione di un campo danneggiato da lepri selvatiche), mancando peraltro nel caso di specie elementi concreti per giungere ad una diversa conclusione in merito alla non gravosità dell'opera di recinzione.
-Ricordato che, in relazione ai danni provocati alle colture da animai selvatici, concorrono due azioni, l'una di responsabilità da illecito aquiliano e l'altra di indennizzo ex L.157/1992 e conseguenti norme regionali, l' ha posto a fondamento della sua domanda, Parte_2
Cont proposta inizialmente contro il solo , la disciplina di cui alla LR ER 8/94 ed ha prodotto la pagina 5 di 10 corrispondenza intervenuta, prima del giudizio, con la resistente nonché con la con la quale CP_1 gli enti negavano di essere tenuti all'indennizzo, attribuendosi reciprocamente la relativa obbligazione indennitaria.
Il Tribunale non si è tuttavia pronunciato sulla domanda di indennizzo ex LR cit., ma ha qualificato la domanda in termini di risarcimento da illecito extracontrattuale, laddove il ricorso ex art. 702 cpc conteneva, nelle conclusioni, un mero richiamo agli artt. 2052 e 2043 cc.
L'appellante non si è doluto dell'omessa pronuncia sulla domanda di indennizzo da essa proposta, ma ha limitato l'impugnazione alla affermazione della applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 2052 cc anziché dell'art. 2043 cc, e nulla hanno eccepito, in punto di qualificazione della domanda, neppure le parti appellate.
Orbene, posto che, secondo le condivisibili indicazioni di cui alla pronuncia n. 20997/2020 della
S.C, deve affermarsi che chi abbia patito un danno ai fondi da lui coltivati da parte di animali selvatici dispone sia della azione risarcitoria extracontrattuale che di quella indennitaria, ritiene la
Corte che il Tribunale sentenza impugnata abbia erroneamente inquadrato la responsabilità nell'ambito dell'art 2043 cc, e conseguentemente posto a carico del danneggiato l'onere della prova non solo del danno e del nesso causale, ma anche della condotta colposa addebitabile all'Ente pubblico, rientrando invece la fattispecie nella disciplina dell'art. 2052 cc, tanto attuando una sorta di collettivizzazione del danno.
E' a tal fine sufficiente richiamare, fra le tante, le pronunce n. 41429/21 e 20997/20 della S.C., riguardanti precipuamente tale ipotesi di danno (ai fondi coltivati da parte di animali selvatici), nelle quali si è condivisibilmente affermato che «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà
o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I.
n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;
…nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c. c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, pagina 6 di 10 nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno;
…in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c. c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi… Essendo la l'ente legittimato passivo sul CP_1 piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2052 c.c., secondo la ricostruzione sistematica contenuta nei precedenti di legittimità (indicati nelle stesse sentenze), la legittimazione della deve ritenersi correttamente esclusa, con riguardo alla domanda di CP_6 risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale>>.
Nel caso in esame provato il danno e della sua dipendenza causale dalla fauna selvatica, e mancata la prova liberatoria da parte della la domanda risarcitoria della va CP_1 Parte_2 senz'altro accolta.
E' dunque solo ad abundantiam che si osserva come l'attuale appellante avrebbe avuto diritto, per le ragioni esposte, anche, e nello stesso importo, all'indennizzo ex LR ER 8/94 e ss.mm., rispetto al quale mai è stato eccepito l'esaurimento o l'insufficienza dei relativi fondi, e sempre da parte della
Infatti, l'art. 17 d) LR cit., nel testo successivo alle modifiche apportate dalla L.R E.R. CP_1
1/16, individua espressamente nella Regione (e non più nelle Province) il soggetto sul quale devono gravare gli oneri per i danni alle colture cagionati dalla fauna selvatica.
-Sulla domanda di manleva/regresso.
La ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_7 [...] affermandone la responsabilità sul rilievo della vigenza, all'epoca dei Controparte_3 fatti, del “Piano provinciale di controllo del cinghiale della Provincia di Bologna” che attribuiva agli operatori e alla Polizia Provinciale – e “conseguentemente alla Polizia locale della
[...]
” – il compito di attuarlo, effettuando l'abbattimento dei cinghiali. Controparte_3
Tale domanda si manifesta infondata alla luce della avocazione delle competenze disposta con la LR
1/2016, che all'art art 13 ha modificato l'art 16 della LR 8/1994 , rimettendo alla Regione “il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuate i parchi e le riserve naturali” ( art 16 ) .
pagina 7 di 10 Va anche rilevata la novità e inammissibilità della domanda proposta dalla solo in questa CP_1 sede, con la quale fa valere la “responsabilità contrattuale” della sulla base di Controparte_3 convenzioni - peraltro citate, ma non prodotte agli atti- con le quali sarebbero stati erogati finanziamenti alla per l'attuazione dei piani di controllo della fauna Controparte_3 selvatica.
La ha riproposto, inoltre, la domanda di manleva nei confronti di Controparte_7 CP_4
3, sostenendone la responsabilità sul rilievo dell'attribuzione delle funzioni di gestione e di
[...] organizzazione dell'esercizio venatorio sulla scorta delle Leggi Regionali 1994/8 e 2015/13 e delle competenze attribuite in tema di prelievo della fauna selvatica cacciabile.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante e conforme (cfr., ex multis n. 2218/2024, n.
775/2014; n. 372/2013) nel riconoscere la mancanza di responsabilità degli per i danni alle CP_4 coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, individuando unica legittimata passiva e responsabile la in seguito alla LR n. 1 del 26.02.2016 che ha trasferito Controparte_7 alla tutte le competenze prima previste dalla legge regionale n. 8/94 in capo alla CP_1 [...]
(e prima alla Provincia di Bologna). Controparte_3
Come è stato rilevato anche nella pronuncia impugnata, con l'art. 13 LR 2016/1 la ha CP_1 avocato a sé tutte le competenze, nonché le funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica, precedentemente previste dalla L.R. 8/94 in capo alla Provincia, e successivamente alla
[...]
. Controparte_3
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore ed espressa conferma nelle sentenze c.d. “gemelle” del febbraio 2016 della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno stabilito che “la Provincia/Città Metropolitana - (leggasi la dopo la citata L.R. n. 1 del CP_1
26.02.2016) - è l'unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica” (Cass. Civ. sez. III, n.
2374 e n. 2375 del 08.02.2016).
Anche la ripartizione di responsabilità tra ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. CP_4
8/94 è stata, nella stesse pronunce, affrontata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la ” e, come si è CP_6 detto, la a partire dal 2016 “e gli altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale ed CP_1 aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla ) in materia CP_6 faunistico venatoria, del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica”.
pagina 8 di 10 Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha soltanto una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli hanno attribuito in via esclusiva alla ogni onere CP_4 CP_1 prevenzionale e risarcitorio ed al contempo hanno inquadrato gli come enti senza rapporti CP_4 con i terzi danneggiati. Pertanto è inesatto affermare che gli A.T.C. siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico-ambientale tali da configurarsi come “enti ad ampia autonomia decisionale”, posto che gli stessi operano quale longa manus della P.A., come previsto dalla stessa
L. reg. E.R. n. 8/1994 che, all'art. 31, recita “1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della . CP_1
Le citate sentenze della Suprema Corte hanno pure confermato che “la responsabilità ricade sul soggetto [la che ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia CP_1 individuabile come tale all'esterno”, in quanto “non si può attribuire a questa singola norma [l'art.
17 della L. reg. E.R. n. 8/1994] la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, diversificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di protezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto danneggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l'area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile ed unica legittimata la [ora la ) o rientri piuttosto in un ambito CP_6 CP_1
Cont territoriale di caccia (nel qual caso sarebbe responsabile e legittimato passivo l )”.
La soccombente, va condannata a rifondere alla le spese di CP_1 Parte_2 entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle ctu, nonché a rifondere le spese del presente grado nei confronti di 3, spese liquidate d'ufficio in difetto di note. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte
-- Accoglie l'appello principale di per l'effetto, in riforma della Parte_3 pronuncia impugnata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di €8.092,00, oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
-Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell' CP_1 Controparte_4
e della;
[...] Controparte_3
- Condanna la al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in Controparte_1 favore di che liquida ai sensi del dm 147/22 per il primo grado in Parte_3
pagina 9 di 10 €278,00 per anticipazioni e €2.700,00 per compensi e per il secondo grado in €382,00 per anticipazioni e €3.000,00 per compensi ,oltre 15% spese gen. iva e cpa
-Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in €3.000,00 per Controparte_4 compensi ,oltre 15% spese gen. iva e cpa.
Pone le spese della CTU a carico della CP_1 CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR 115/2002 per il pagamento, a carico della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 10 di 10