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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1524/2024
PROMOSSA DA
ammessa a procedura di Concordato Preventivo n. Parte_1
4/2012 Trib. CT, rappresentata dal liquidatore giudiziale, avv. Giuseppe Augello, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), via O. Scionti, 15 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Romeo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 per mandato in atti dall'avvocato Santi Pierpaolo Giacona, presso il cui Studio in Catania, Via Umberto
n. 354, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 7 E NEI CONFRONTI DI
ed in concordato preventivo (codice fiscale e partita Parte_1
I.V.A. n. ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
Controparte_2
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa nel proc. 4981/22, comunicata in data 16.10.2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da ed in concordato Parte_1 preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, con cui era stata chiesta la condanna di
[...] alla restituzione della somma di € 8.265,51, addebitata in data 19.6.2012 sul Controparte_1 conto corrente della ricorrente – successivamente alla presentazione, avvenuta in data 1.6.2012, di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo –, a titolo di pagamento di una rata di un finanziamento.
In estrema sintesi il primo giudice: riteneva non applicabile nel caso a mani l'art. 44 L. Fall., in quanto non richiamato dall'art. 169 L.
Fall.; riteneva non applicabile l'art. 168 L. Fall. “essendo evidente la diversa finalità dell'istituto di paralizzare le azioni esecutive e cautelari cristallizzando la situazione alla data della presentazione della domanda, a garanzia del rispetto del principio di par condicio creditorum. Dal divieto di iniziare
o proseguire le azioni esecutive e cautelari non può ricavarsi, dunque, il diritto della società ad ottenere la restituzione di un pagamento operato da un creditore in proprio favore” (v. p. 4 dell'ordinanza impugnata);
pagina 2 di 7 riteneva non applicabile l'art. 161, comma 6, L. Fall. (rectius comma 7): “dal momento che, in disparte ogni ulteriore profilo, non viene in rilievo nella fattispecie in esame un pagamento effettuato dal debitore in violazione del principio della par condicio creditorum quanto piuttosto un comportamento illegittimo effettuato da un creditore, quale soggetto terzo rispetto alla procedura di concordato” (v. p.
4 dell'ordinanza impugnata); sussumeva la domanda proposta dalla ricorrente nell'ambito della responsabilità da fatto illecito aquiliano (“Esclusa la possibilità di applicare le norme invocate dalle parti, l'accertamento dell'illegittimità della condotta del creditore va operato non tanto alla stregua del sottosistema normativo previsto in materia di concordato preventivo quanto piuttosto in base ai principi generali dell'ordinamento, che vietano a chiunque di arrecare un danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La domanda proposta dalla ricorrente va, pertanto, qualificata come una domanda risarcitoria, avendo la stessa prospettato un comportamento illegittimo del creditore tale da provocare un danno alla società, rappresentato dall'avere addebitato in proprio favore l'importo pari alla rata di finanziamento (v. pp.
4 – 5 dell'ordinanza impugnata), per poi dichiarare che la ricorrente, in causa con il suo liquidatore giudiziale, non fosse legittimata ad agire visto che la domanda spiegata non rientrava tra le
“controversie liquidatorie o distributive derivanti dal concordato preventivo sicché la relativa legittimazione processuale compete alla società ammessa alla procedura di concordato, la quale prosegue l'esercizio dell'impresa e, dunque, mantiene la legittimazione in ordine alla proposizione della domanda”, salvo ad escludere che , intervenuta in causa Parte_1 con il suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, avesse proposto domanda e fermo restando che il suo intervento veniva dichiarato inammissibile;
condannava la ricorrente e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta ordinanza ed in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, proponeva appello.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto mentre Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore restava Parte_1 contumace.
All'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
In punto di fatto va osservato che ha presentato, in data Parte_1
1.6.2012, ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, liquidatorio, con cessione dei beni, regolato dalla legge all'epoca vigente, anteriore al D.L. 22.6.2012, n. 83 che ha introdotto il comma 6 nell'art. 161 L. Fall. (con la previsione del c.d. concordato in bianco) ed il comma 7 (con il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito del ricorso e prima dell'ammissione).
Sul conto corrente intestato alla società n. 1205306 il cui saldo, alla data di presentazione del ricorso ex art. 161 L. Fall. era pari a + € 390,52 affluiva, in data 19.6.2012, una rimessa di € 8.005,37. In pari data veniva addebitato in conto il pagamento, in favore della banca presso cui il conto era accesso, di €
8.265,51 a saldo della rata di un finanziamento concesso alla società, scaduta il 30.9.2011 (v. estratto conto e contabile bancaria in atti).
Tanto premesso, tralasciando di esaminare il primo motivo di gravame il quale, sebbene anch'esso fondato, verte sulla irrilevante questione dell'applicabilità, nel caso a mani, dell'art. 44 L. Fall., i restanti tre motivi di gravame – da esaminarsi congiuntamente – si appalesano ampiamente fondati.
Innanzitutto è pienamente condivisibile la critica formulata dall'appellante alla qualificazione, operata dal primo giudice, della domanda attorea sub specie di azione di risarcimento del danno aquiliano, nei termini che è sufficiente appresso trascrivere: “Non considera il primo Giudice che, per quanto autonomamente addebitato dalla sul conto corrente del debitore, l'atto non perde la natura di CP_1 pagamento con efficacia solutoria di un debito del correntista verso la Nel caso a mano, poi, la CP_1 rivestiva la figura di debitore rispetto alla provvista esistente sul conto corrente e di creditore CP_1 rispetto allo stesso titolare del conto corrente per effetto di una rata di pagamento scaduta in data
30.09.2011 e pagata in data 19.06.2012 solo dopo la presentazione della domanda di concordato del
01.06.2012 …. L'azione resta, pertanto, rivolta alla dichiarazione di inefficacia del pagamento sopra indicato ….”.
In altri termini, fermo restando che la presenza del conto corrente concluso inter partes escluderebbe comunque il ricorso all'illecito aquiliano atteso in caso di addebito illegittimo la banca presso cui il conto è acceso risponderebbe comunque contrattualmente nei confronti della correntista, la causa petendi della sua domanda è chiaramente individuata nella violazione della par condicio creditorum che, attraverso l'addebito costituente pagamento della rata di finanziamento, è stata realizzata, da cui discende la sua inefficacia nei confronti dei creditori concordatari con conseguente obbligo di pagina 4 di 7 restituzione di quanto addebitato alla società in concordato.
A tale ultimo proposito non può la Corte che dissentire da quanto sostenuto dal primo giudice circa la estraneità, alla fattispecie per cui è causa, della norma contenuta nell'art. 168 L. Fall. (secondo cui, nel testo ratione temporis vigente: “Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”), atteso che piuttosto, proprio perché la norma in questione vieta ai creditori concorsuali di agire in executivis sul patrimonio del debitore concordatario, a maggior ragione deve ritenersi negata la possibilità, per il predetto, di effettuare pagamenti che determinino, in via spontanea, il medesimo risultato vietato dalla disposizione de qua (v. Cass., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578 ed anche Cass., sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522).
A ciò va aggiunto che non sussiste ragione alcuna per ritenere che la inefficacia dei pagamenti effettuati senza l'autorizzazione del giudice delegato dopo l'apertura della procedura sancita dall'art. 167, comma 2, L. Fall. non si applichi pure ai pagamenti effettuati dopo la presentazione del ricorso e prima del decreto di ammissione, pervenendosi altrimenti alla conseguenza paradossale secondo cui il pagamento di crediti concorsuali effettuato prima della nomina del giudice delegato, in tutto e per tutto lesivo della par condicio creditorum al pari del pagamento dei medesimi crediti effettuato dopo l'ammissione al concordato, sfuggirebbe immotivatamente alla sanzione della inefficacia con definitiva compromissione delle ragioni del ceto creditorio (e ciò fermo restando che, sotto altro profilo, il pagamento resterebbe valutabile, al pari degli altri atti in frode, ai sensi dell'art. 173 L. Fall.; v. per tutte Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11958).
La qualificazione della domanda attorea, nei termini sopra esposti, determina infine la sussistenza della legittimazione del liquidatore giudiziale a proporla in forza della stessa giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice, secondo cui: “il liquidatore, oltre a non avere legittimazione passiva, se non con riguardo alle controversie che investono lo scopo liquidatorio ed ineriscono alla ripartizione dell'attivo o all'entità delle spese della procedura (Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; 3 aprile 2013, n.
8102), non può vantare neanche quella attiva, ad eccezione, appunto, di quelle cause recuperatorie dell'attivo che non esulino dal mandato ricevuto dal debitore o dall'incarico avuto dal tribunale: la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o
l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass. n. 18823/2017; si veda anche Cass. n. 18755/2014).
pagina 5 di 7 In definitiva, quindi, in accoglimento dell'appello, deve ritenersi che il pagamento per cui è causa debba essere dichiarato inefficace rispetto ai creditori concordatari, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione della somma pagata, con gli interessi legali dalla domanda ma senza la richiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
La riforma della sentenza di primo grado impone di regolare le spese di lite anche di quel grado di giudizio secondo l'esito finale della controversia, ritenendosi tuttavia di compensarle tra
[...]
, in persona del liquidatore e legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, stante la dichiarata inammissibilità dell'intervento di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1524/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da ed in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Catania nel proc. 4981/22, comunicata in data 16.10.2024: dichiara la contumacia di , in persona del liquidatore e legale
Parte_1 rappresentante pro tempore; accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'inefficacia, nei confronti di ed in concordato preventivo, del pagamento
Parte_1 di € 8.265,51 effettuato in data 19.6.2012 in favore di Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] ed in concordato preventivo, della somma di € 8.265,51 con gli
Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
compensa nella misura dell'intero le spese di lite del primo grado di giudizio tra
Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
e condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in favore di ed in concordato preventivo, in persona Parte_1 del liquidatore giudiziale, che liquida, per ciascun grado, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
pagina 6 di 7
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1524/2024
PROMOSSA DA
ammessa a procedura di Concordato Preventivo n. Parte_1
4/2012 Trib. CT, rappresentata dal liquidatore giudiziale, avv. Giuseppe Augello, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), via O. Scionti, 15 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Romeo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 per mandato in atti dall'avvocato Santi Pierpaolo Giacona, presso il cui Studio in Catania, Via Umberto
n. 354, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 7 E NEI CONFRONTI DI
ed in concordato preventivo (codice fiscale e partita Parte_1
I.V.A. n. ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
Controparte_2
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa nel proc. 4981/22, comunicata in data 16.10.2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da ed in concordato Parte_1 preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, con cui era stata chiesta la condanna di
[...] alla restituzione della somma di € 8.265,51, addebitata in data 19.6.2012 sul Controparte_1 conto corrente della ricorrente – successivamente alla presentazione, avvenuta in data 1.6.2012, di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo –, a titolo di pagamento di una rata di un finanziamento.
In estrema sintesi il primo giudice: riteneva non applicabile nel caso a mani l'art. 44 L. Fall., in quanto non richiamato dall'art. 169 L.
Fall.; riteneva non applicabile l'art. 168 L. Fall. “essendo evidente la diversa finalità dell'istituto di paralizzare le azioni esecutive e cautelari cristallizzando la situazione alla data della presentazione della domanda, a garanzia del rispetto del principio di par condicio creditorum. Dal divieto di iniziare
o proseguire le azioni esecutive e cautelari non può ricavarsi, dunque, il diritto della società ad ottenere la restituzione di un pagamento operato da un creditore in proprio favore” (v. p. 4 dell'ordinanza impugnata);
pagina 2 di 7 riteneva non applicabile l'art. 161, comma 6, L. Fall. (rectius comma 7): “dal momento che, in disparte ogni ulteriore profilo, non viene in rilievo nella fattispecie in esame un pagamento effettuato dal debitore in violazione del principio della par condicio creditorum quanto piuttosto un comportamento illegittimo effettuato da un creditore, quale soggetto terzo rispetto alla procedura di concordato” (v. p.
4 dell'ordinanza impugnata); sussumeva la domanda proposta dalla ricorrente nell'ambito della responsabilità da fatto illecito aquiliano (“Esclusa la possibilità di applicare le norme invocate dalle parti, l'accertamento dell'illegittimità della condotta del creditore va operato non tanto alla stregua del sottosistema normativo previsto in materia di concordato preventivo quanto piuttosto in base ai principi generali dell'ordinamento, che vietano a chiunque di arrecare un danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La domanda proposta dalla ricorrente va, pertanto, qualificata come una domanda risarcitoria, avendo la stessa prospettato un comportamento illegittimo del creditore tale da provocare un danno alla società, rappresentato dall'avere addebitato in proprio favore l'importo pari alla rata di finanziamento (v. pp.
4 – 5 dell'ordinanza impugnata), per poi dichiarare che la ricorrente, in causa con il suo liquidatore giudiziale, non fosse legittimata ad agire visto che la domanda spiegata non rientrava tra le
“controversie liquidatorie o distributive derivanti dal concordato preventivo sicché la relativa legittimazione processuale compete alla società ammessa alla procedura di concordato, la quale prosegue l'esercizio dell'impresa e, dunque, mantiene la legittimazione in ordine alla proposizione della domanda”, salvo ad escludere che , intervenuta in causa Parte_1 con il suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, avesse proposto domanda e fermo restando che il suo intervento veniva dichiarato inammissibile;
condannava la ricorrente e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta ordinanza ed in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, proponeva appello.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto mentre Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore restava Parte_1 contumace.
All'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
In punto di fatto va osservato che ha presentato, in data Parte_1
1.6.2012, ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, liquidatorio, con cessione dei beni, regolato dalla legge all'epoca vigente, anteriore al D.L. 22.6.2012, n. 83 che ha introdotto il comma 6 nell'art. 161 L. Fall. (con la previsione del c.d. concordato in bianco) ed il comma 7 (con il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito del ricorso e prima dell'ammissione).
Sul conto corrente intestato alla società n. 1205306 il cui saldo, alla data di presentazione del ricorso ex art. 161 L. Fall. era pari a + € 390,52 affluiva, in data 19.6.2012, una rimessa di € 8.005,37. In pari data veniva addebitato in conto il pagamento, in favore della banca presso cui il conto era accesso, di €
8.265,51 a saldo della rata di un finanziamento concesso alla società, scaduta il 30.9.2011 (v. estratto conto e contabile bancaria in atti).
Tanto premesso, tralasciando di esaminare il primo motivo di gravame il quale, sebbene anch'esso fondato, verte sulla irrilevante questione dell'applicabilità, nel caso a mani, dell'art. 44 L. Fall., i restanti tre motivi di gravame – da esaminarsi congiuntamente – si appalesano ampiamente fondati.
Innanzitutto è pienamente condivisibile la critica formulata dall'appellante alla qualificazione, operata dal primo giudice, della domanda attorea sub specie di azione di risarcimento del danno aquiliano, nei termini che è sufficiente appresso trascrivere: “Non considera il primo Giudice che, per quanto autonomamente addebitato dalla sul conto corrente del debitore, l'atto non perde la natura di CP_1 pagamento con efficacia solutoria di un debito del correntista verso la Nel caso a mano, poi, la CP_1 rivestiva la figura di debitore rispetto alla provvista esistente sul conto corrente e di creditore CP_1 rispetto allo stesso titolare del conto corrente per effetto di una rata di pagamento scaduta in data
30.09.2011 e pagata in data 19.06.2012 solo dopo la presentazione della domanda di concordato del
01.06.2012 …. L'azione resta, pertanto, rivolta alla dichiarazione di inefficacia del pagamento sopra indicato ….”.
In altri termini, fermo restando che la presenza del conto corrente concluso inter partes escluderebbe comunque il ricorso all'illecito aquiliano atteso in caso di addebito illegittimo la banca presso cui il conto è acceso risponderebbe comunque contrattualmente nei confronti della correntista, la causa petendi della sua domanda è chiaramente individuata nella violazione della par condicio creditorum che, attraverso l'addebito costituente pagamento della rata di finanziamento, è stata realizzata, da cui discende la sua inefficacia nei confronti dei creditori concordatari con conseguente obbligo di pagina 4 di 7 restituzione di quanto addebitato alla società in concordato.
A tale ultimo proposito non può la Corte che dissentire da quanto sostenuto dal primo giudice circa la estraneità, alla fattispecie per cui è causa, della norma contenuta nell'art. 168 L. Fall. (secondo cui, nel testo ratione temporis vigente: “Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”), atteso che piuttosto, proprio perché la norma in questione vieta ai creditori concorsuali di agire in executivis sul patrimonio del debitore concordatario, a maggior ragione deve ritenersi negata la possibilità, per il predetto, di effettuare pagamenti che determinino, in via spontanea, il medesimo risultato vietato dalla disposizione de qua (v. Cass., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578 ed anche Cass., sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522).
A ciò va aggiunto che non sussiste ragione alcuna per ritenere che la inefficacia dei pagamenti effettuati senza l'autorizzazione del giudice delegato dopo l'apertura della procedura sancita dall'art. 167, comma 2, L. Fall. non si applichi pure ai pagamenti effettuati dopo la presentazione del ricorso e prima del decreto di ammissione, pervenendosi altrimenti alla conseguenza paradossale secondo cui il pagamento di crediti concorsuali effettuato prima della nomina del giudice delegato, in tutto e per tutto lesivo della par condicio creditorum al pari del pagamento dei medesimi crediti effettuato dopo l'ammissione al concordato, sfuggirebbe immotivatamente alla sanzione della inefficacia con definitiva compromissione delle ragioni del ceto creditorio (e ciò fermo restando che, sotto altro profilo, il pagamento resterebbe valutabile, al pari degli altri atti in frode, ai sensi dell'art. 173 L. Fall.; v. per tutte Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11958).
La qualificazione della domanda attorea, nei termini sopra esposti, determina infine la sussistenza della legittimazione del liquidatore giudiziale a proporla in forza della stessa giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice, secondo cui: “il liquidatore, oltre a non avere legittimazione passiva, se non con riguardo alle controversie che investono lo scopo liquidatorio ed ineriscono alla ripartizione dell'attivo o all'entità delle spese della procedura (Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; 3 aprile 2013, n.
8102), non può vantare neanche quella attiva, ad eccezione, appunto, di quelle cause recuperatorie dell'attivo che non esulino dal mandato ricevuto dal debitore o dall'incarico avuto dal tribunale: la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o
l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass. n. 18823/2017; si veda anche Cass. n. 18755/2014).
pagina 5 di 7 In definitiva, quindi, in accoglimento dell'appello, deve ritenersi che il pagamento per cui è causa debba essere dichiarato inefficace rispetto ai creditori concordatari, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione della somma pagata, con gli interessi legali dalla domanda ma senza la richiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
La riforma della sentenza di primo grado impone di regolare le spese di lite anche di quel grado di giudizio secondo l'esito finale della controversia, ritenendosi tuttavia di compensarle tra
[...]
, in persona del liquidatore e legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, stante la dichiarata inammissibilità dell'intervento di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1524/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da ed in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Catania nel proc. 4981/22, comunicata in data 16.10.2024: dichiara la contumacia di , in persona del liquidatore e legale
Parte_1 rappresentante pro tempore; accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'inefficacia, nei confronti di ed in concordato preventivo, del pagamento
Parte_1 di € 8.265,51 effettuato in data 19.6.2012 in favore di Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] ed in concordato preventivo, della somma di € 8.265,51 con gli
Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
compensa nella misura dell'intero le spese di lite del primo grado di giudizio tra
Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
e condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in favore di ed in concordato preventivo, in persona Parte_1 del liquidatore giudiziale, che liquida, per ciascun grado, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
pagina 6 di 7
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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