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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2905 / 2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa SA TI nella causa tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Bruno e Franco Solerio;
Parte_1 attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata, e difesa dall'Avv.to CP_1
Rita Brandi;
convenuto
NONCHÉ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Bagnadentro;
CP_2 convenuto
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo Piccinini Controparte_3 terza chiamata in causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2905/2023
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale per lesioni personali;
sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità, esclusiva e solidale, della società e.. e del CP_1 CP_1 sig. nella causazione del sinistro, occorso al sig. , in data 7 aprile CP_2 Parte_1
2022.
2. Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, quantificati nella somma complessiva di
€ 181.829,62, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, previa detrazione dell'acconto sul danno di € 55.500,00 ricevuto in corso di causa, il 2 novembre 2023.
3. Condannare i convenuti, in solido e singolarmente, alla refusione delle spese tutte di giudizio e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta CP_1
“respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso, previa ammissione della documentazione prodotta; in via principale, accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità a carico d E…Srl, respingere CP_1 in toto siccome infondate tutte le domande ex adverso proposte, assolvendola integralmente da ogni domanda di condanna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree nei confronti de e…srl, ovvero accertata e ritenuta una responsabilità, anche solo CP_1 concorsuale, de e…srl nella causazione dei danni lamentati dall'attore, accertata altresì la CP_1 sussistenza della copertura assicurativa RCT
* dichiararsi la , già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa,
14, CAP 31021 Partita IVA , tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne P.IVA_1
l'assicurata e…srl da ogni domanda avanzata nei confronti della stessa dal sig. CP_1 Parte_1 nel presente giudizio;
[...]
* dichiararsi, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., la , già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Partita IVA , P.IVA_1
2 tenuta al rimborso in favore de e…srl delle spese e dei compensi, competenze presente CP_1 giudizio, anche in caso di soccombenza;
* in ogni caso, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare l , gi Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Partita IVA , a P.IVA_1 manlevare e tenere indenn e…srl dalle domande, tutte, proposte dall'attore, anche in punto CP_1 spese;
- in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento del concorso di colpa del convenuto nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni subiti CP_2 dall'attore, per l'effetto condannare in via di regresso il ridetto convenuto al CP_2 rimborso in favore della conchiudente delle somme riconosciute in favore dell'attore, in ragione del ridetto concorso di colpa, con vittoria di compenso e spese di lite
- in via istruttoria, richiama le istanze già formulate nella propria comparsa ed in atti”
per parte convenuta : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenut;
CP_2 dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno subito dall'attore la e… con CP_1 manleva del , ai sensi degli artt. 2043 e 2049 CC, nonché ai sensi Controparte_5 della legge 81/2008.
Con vittoria di competenze del presente giudizio”.
per la terza chiamata : Controparte_3
“ In via principale e gradatamente subordinata
- Respingere qualsiasi domanda dell'attore contro la e…Srl perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto e comunque non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ritenere assorbita la domanda di manleva svolta contro la comparente.
- Nella denegata e non certo creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a CP_1
e…Srl, respingere la domanda di manleva dalla stessa formulata stante l'assenza di copertura del sinistro per cui è causa per tutte le ragioni meglio viste in narrativa.
In via subordinata
3 - Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilit e…Srl e CP_6
l'operatività della copertura assicurativa, dedurre l'importo di € 60.000,00 già liquidato d
[...]
. CP_3
- Nella denegata e non certo creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere provata la domanda, contenere l'indennizzo nei limiti del giusto e del provato, considerando l'eventuale concorso di colpa del danneggiato stesso nella generazione del danno e con pedissequa applicazione di tutte le clausole contrattuali astrattamente applicabili nessuna esclusa (scoperti, franchigie e massimali). In ogni caso Contenere l'eventuale condanna entro i limiti del giusto e del provato. Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.10.2023, il SI. citava in giudizio la società Parte_1 CP_7
in persona del legale rappresentante, SI.ra , nonché il SI. per
[...] CP_8 CP_2 chiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso in data 07.04.2022. Premesso di essere titolare di una ditta individuale per la vendita di fiori e piante e di frutta e ortaggi presso i mercati di Sanremo, Taggia, Imperia e di Bordighera, allegava l'attore che in data 07.04.2022 verso le ore 13:30 si trovava insieme al figlio per l'acquisto di frutta e ortaggi all'interno del Per_1 piazzale della sede della convenuta società “ ”, sita in San Damiano D'Asti quando, dopo CP_7 aver ultimato gli acquisti, mentre si dirigeva verso il proprio furgone Citroën, veniva investito da un carrello elevatore di proprietà della ” e guidato da un dipendente della stessa, il SI. CP_7
, che stava manovrando il mezzo in retromarcia. Precisava che il mezzo, dopo averlo CP_2 urtato, lo scaraventava a terra schiacciando e lacerandogli il piede sinistro. Portato presso l'ospedale di Alessandria, gli veniva diagnosticata “FLC da scuoiamento, frattura basi del II e III metatarso, P1 del IV e V dito, P3 del V dito ed esiguo distacco osseo lamellare II cuneiforme piede sinistro”. Dopo il primo intervento, in data 11.04.2022veniva trasferito al CTO di Torino, dove subiva altri due interventi di cui il primo consistente in “asportazione delle porzioni disvitali della porzione mediale della pianta del piede sinistro” e di “toeletta della lesione e aree necrotiche circostanti e copertura con IDE sottile mesch 1:3 prelavato dalla coscia omolaterale”, rimaneva in degenza presso il medesimo ospedale sino al 06.06.2022.
Chiedeva, quindi, in questa sede di accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti ex artt. 2043 e 2049 c.c., per la causazione del sinistro occorso, nonché di “ ” per violazione CP_7 dell'art. 64 D.Lgs n. 81/2008 e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dall'attore, presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.01.2024, si costituiva “ CP_1
4 CP e…s. la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. La convenuta allegava la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore che, con ignorando il rumore prodotto dal cicalio del muletto in retromarcia, aveva con il suo comportamento imprudente contribuito al verificarsi del sinistro ex art. 1227 c.c.. La società convenuta eccepiva, quindi, l'erronea nonché sproporzionale quantificazione dei danni, patrimoniali e non, prospettata da controparte. In via riconvenzionale chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse accertato il concorso di colpa del SI. , conducente del mezzo e dipendente CP_2 dell'azienda, e fosse condannato in via di regresso ex art. 2055 c.c. al rimborso in favore di CP_1
di tutte delle somme corrisposte al Evidenziava, a tale ultimo riguardo, che il ,
[...] Pt_1 CP_2 seppur munito di apposita patente per la guida dei carrelli elevatori, fosse stato spesso destinatario da parte del datore di lavoro di richiami per moderare l'eccesiva velocità tenuta e per prestare maggiore attenzione nelle manovre del mezzo in retromarcia. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo al fine di essere manlevata da tutte le istanze Controparte_3 attoree, anche in punto spese, nonché a rimborsata da spese, compensi e onorari in caso di soccombenza nel giudizio in forza di polizza assicurativa.
In data 17.01.2024 si costituiva in giudizio il SI. , il quale contestate le circostanze CP_2 tutte allegate dall'attore, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. In primis contestava la ricostruzione del fatto così come ex adverso formulata sostenendo che, mentre era pacifico che si trovasse alla guida del muletto manovrandolo in retromarcia nella data e nell'ora dell'incidente, non corrispondeva al vero la circostanza che avesse omesso di consultare gli specchietti retrovisori. Precisava che il piazzale in oggetto era abitualmente adibito sia al traffico dei mezzi che dei pedoni e di aver proceduto nella manovra di retromarcia solo dopo essersi assicurato che non ci fosse nessuno nel campo di manovra;
conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta, esponeva che anche quel giorno il mezzo aveva emesso l'allarme a suono bianco, cosiddetto cicalio e che la responsabilità dell'evento occorso fosse da ascrivere al proprio datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure di prevenzione e di cautela di cui all'art. 64 D.Lgs n.
81/2008, per garantire la sicurezza dei luoghi. Sul punto ribadiva che tali circostanze erano già state accertate in sede penale a seguito delle risultanze delle ispezioni dello e che, di Pt_2 conseguenza, nel procedimento penale in merito al sinistro de quo la propria posizione, era stata archiviata.
Con ordinanza di cui all'art. 171 bis c.p.c. il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, autorizzava la chiamata del terzo rinviando l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2024 si costituiva la terza chiamata
5 la quale contestava le domande attoree chiedendone il rigetto. In particolare, Controparte_3 asseriva che l'ipoacusia da cui è affetto il costituisse un fatto idoneo ad interrompere il nesso Pt_1 causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. In egual misura alla convenuta principale, insisteva sul comportamento imprudente tenuto del danneggiato, il quale aveva volontariamente e inaspettatamente percorso un'area adibita alla circolazione dei mezzi. Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni patrimoniali e non effettuata dall'attore. Eccepiva di aver già liquidato all'attore, a titolo di risarcimento e a scopo transattivo, un importo pari a € 60.000 e che nulla era più dovuto al Sul punto chiedeva che tale importo venisse dedotto dalle somme dovute al Pt_1 [...] Pt_ in caso di accoglimento delle sue istanze, tenuto conto in ogni caso del concorso di colpa. In merito alla copertura assicurativa richiamata dalla ne eccepiva la non operatività CP_1 essendo il tipo di mezzo coinvolto nell'infortunio non rientrante tra quelli oggetto di copertura assicurativa oltreché essere di proprietà della medesima società assicurata. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di manleva.
Con ordinanza istruttoria del 10.09.2024, il Giudice ammetteva prova per testi sui capitoli rilevanti e licenziava CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Escussi i testi indicate dalle parti e depositata relazione definitiva di CTU, su richiesta delle parti, il
Giudice rinviava all'udienza del 27.10.2027 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui al 189 c.p.c.. All'udienza del 27.10.2027, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla ricostruzione sinistro e responsabilità dello stesso
Dall'istruttoria documentale e orale espletata il sinistro può essere ricostruito come segue: in data
7/4/2022 il sig. titolare di una ditta individuale per la vendita di frutta e ortaggi presso i Pt_1 mercati annonari di Sanremo, di Taggia, di Imperia e di Bordighera, dopo aver ultimato gli acquisti dei generi alimentari presso la “La Mela e…srl” e aver caricato gli stessi sul suo furgone, usciva dagli uffici dell'azienda, posti in un capannone sul piazzale, e si incamminava in direzione della propria vettura (circostanza ammessa dallo stesso attore in sede di sommarie informazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'incidente, doc. 5 attore, verbale mai fatto oggetto di formale Pt_2 disconoscimento), quando veniva investito da un carrello elevatore dell'azienda convenuta, condotto in retromarcia dal dipendente della società, Il carrello elevatore schiacciava e CP_2 lacerava il piede sinistro dell'attore, dopo che lo stesso, colpito alla schiena, era stato scaraventato a terra. Il muletto era dotato del c.d. “allarme a suono bianco”, regolarmente funzionante, che si azionava quando il mezzo veniva manovrato in retromarcia.
Così ricostruito il sinistro, in punto responsabilità si deve rilevare che l'attore fonda la responsabilità
6 CP della convenuta e…S. nella verificazione dell'evento, sulla violazione della normativa CP_1 antinfortunistica di cui all'art. 64 d. lgs. 81/2008/art. 2043 e sull'art. 2049 c.c. .
Quanto alla prima, il rapporto redatto dagli ispettori dello dell'ASL AT, delegati Parte_2 all'attività di indagine dal P.M. titolare nell'ambito del procedimento penale aperto per il reato di cui all'art. 590 c.p. ai danni dell'odierno attore (doc. 3/7 produzioni attore), dà atto della mancata CP predisposizione da parte di e…S. di adeguate misure di prevenzione all'interno del CP_1 piazzale idonee a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni, a tutela dei dipendenti e dei terzi.
In particolare, accerta che al momento del sinistro non vi era alcuna segnaletica di sicurezza sia verticale che orizzontale atta ad individuare i percorsi dedicati ai pedoni e quelli riservati alla circolazione dei macchinari aziendali, così da evitare la contemporanea presenza di persone e macchine nella medesima zona. Circa i rilievi sul mezzo, il muletto risultava funzionante, così come il cicalino dello stesso e il girofaro, idonei ad emettere il segnale acustico di allarme (doc. 03, 04 relazione ASL AT).
L'incidente si è, dunque, verificato in un'area in cui non era presente alcuna prescrizione che vietasse l'ingresso ai pedoni o che individuasse le aree adibite in via esclusiva alla movimentazione dei carichi attraverso i mezzi, motivo per cui sullo stesso piazzale circolavano liberatamene e indistintamente sia mezzi che utenti. Tali circostanze non sono state specificamente contestate da
[...] CP e…S. che, sul punto, si è limita ad allegare l'esistenza di una responsabilità concorrente del CP_1 dipendente che, pur correttamente formato, avrebbe manovrato il carrello elevatore, CP_2 viaggiando in retromarcia, senza adottare la minima diligenza nella manovra.
La stessa sig.ra , legale rappresentante della società, sentita liberamente nel corso della CP_8 prima udienza di comparizione del 09.09.2024, ha confermato che, al momento dell'incidente, non era presente la segnaletica a terra idonea a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni, ma solo un cartello in cui si invitava i non addetti a fare attenzione ai muletti circolanti, misura, all'evidenza, insufficiente. Il teste RSPP della società convenuta al momento dei fatti, ha confermato Testimone_1 la redazione del verbale datato 01.09.2021 in occasione dei sopralluoghi effettuati (doc. 13 memoria art. 171 ter n. 2 , verbale nel quale dava atto di aver “appurato un buon uso dei muletti CP_1 anche se a velocità un po' sostenuta” e suggeriva alla società di “integrare la segnaletica orizzontale per il passaggio carrelli”.
Il nesso di causalità tra la mancata predisposizione da parte della convenuta di adeguate misure di prevenzione all'interno del piazzale idonee a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni e l'investimento dell'attore ad opera del dipendente è evidente alla luce della dinamica del sinistro come sopra accertata. Il giudizio controfattuale porta ad affermare che, ove fossero state adeguatamente individuate ed indicate, mediante l'utilizzo di segnaletica sia verticale che
7 orizzontale, le zone interdette al transito e alla sosta dei pedoni in quanto riservate alla circolazione dei macchinari, l'infortunio per cui è causa non si sarebbe verosimilmente verificato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto alla responsabilità di e…S.r.l. ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente CP_1 CP_2
si osserva che quest'ultima fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e il
[...] padrone o committente risponde del fatto doloso o colposo dei domestici o dipendenti, senza che sia prevista alcuna prova liberatoria per il preponente. La norma risulta applicabile non solo tutte le volte che vi sia un rapporto di lavoro subordinato, ma anche ove la preposizione derivi da un rapporto di mero fatto, tanto che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, essendo sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di supremazia o direzione. In altre parole, il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha affidato al preposto hanno reso possibile o hanno favorito la produzione dell'evento dannoso. Pertanto la responsabilità sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate a quest'ultimo, ma anche quando tra detti elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, vale a dire che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti e abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze.
Fermi i superiori principi, nel caso di specie la dinamica del sinistro rende evidente come il dipendente nell'adempimento delle proprie mansioni lavorative, abbia condotto il CP_2 muletto della datrice di lavoro in retromarcia senza adeguatamente accertarsi, in ogni momento della manovra, che non vi fossero pedoni nel raggio di azione del mezzo e senza commisurare la velocità alle caratteristiche del luogo come sopra descritte in modo da consentirgli di tempestivamente arrestare il mezzo in caso di ostacolo, condotte colpose che lo hanno portato a non avvedersi della presenza dell'attore che stava transitando a piedi nel piazzale e ad investirlo cagionandogli le lesioni per le quali è causa. Né il ha allegato e provato l'esistenza di una CP_2 circostanza idonea, per la sua imprevedibilità ed inevitabilità, ad interrompere il nesso di causa tra la sua condotta negligente ed imprudente e l'evento dannoso. Il fatto che il si trovasse ad Pt_1 attraversare il piazzale nel medesimo momento in cui circolava il muletto era, infatti, assolutamente prevedibile non essendo interdetto né regolamentato il contemporaneo transito tra pedoni e mezzi nella medesima area, ed evitabile attraverso il corretto uso degli specchietti retrovisori. CP Le allegazioni della conventa e…S. in merito ai reiterati richiami verbali effettuati al CP_1 dipendente affinché moderasse la velocità nella conduzione del muletto (circostanze CP_2 confermate dal teste , dipendente della “ ”), anziché attenuare la propria Tes_2 CP_7
8 responsabilità ex art. 2049 c.c., che, per quanto sopra detto, ha natura oggettiva, colorano di particolare imprudenza e negligenza la mancata predisposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale sul piazzale ad uso promiscuo in oggetto.
In applicazione dei superiori principi e accertato il nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da e l'evento dannoso, risulta integrata la fattispecie invocata da parte attrice CP_2 che, configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, richiede solo che il comportamento colposo,
o doloso, del preposto sia stato agevolato dall'assegnazione di compiti o incombenze da parte del padrone o committente, circostanze ricorrenti nel caso in esame.
Quanto alla configurabilità di un concorso di colpa dell'odierno attore per non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversare il piazzale e al suono emesso dal mezzo che procedeva in retromarcia, l'articolo 1227, comma primo, del Codice Civile prevede che "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Come chiarito dalla Corte di Cassazione, questa disposizione contiene una regola di causalità giuridica specifica che dà rilievo alle concause e incide sia sull'an, riducendo la responsabilità del debitore, sia sul quantum del risarcimento. La corretta applicazione di tale norma richiede un doppio scrutinio comparativo delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore.
Nel caso di specie, l'odierno attore stava attraversano a piedi un'area di proprietà privata nella quale la circolazione dei pedoni era pacificamente consentita e non sottoposta a particolari cautele, non sono state allegate circostanze tali da far ritenere che la sua presenza o le concrete modalità di attraversamento fossero imprevedibili né che, a cagione delle stesse, l'incidente fosse inevitabile. Il fatto che il soffra di ipoacusia non appare, nella concreta circostanza, aver determinato o Pt_1 agevolato/aggravato il fatto considerato che l'attore indossava il dispositivo acustico (il teste Tes_3
figlio dell'attore, all'udienza del 20 gennaio 2025 ha confermato che il giorno
[...] dell'infortunio si trovava con il padre e che quest'ultimo indossava sia gli occhiali che gli apparecchi acustici;
del pari la moglie dell'attore, ha confermato che quel giorno, come tutte Testimone_4 le mattine, il marito aveva gli occhiali e l'apparecchio acustico, “è una routine, li mette sempre, anche per stare in casa”), che il muletto ha investito il alle spalle precludendogli ogni Pt_1 possibilità di preventivo avvistamento, che nell'area si svolgevano le ordinarie attività lavorative ed era frequentata da dipendenti intenti alle proprie mansioni e da clienti, con verosimile rumorosità di fondo idonea a distogliere l'attenzione del pedone dal suono dell'avviso di retromarcia del muletto
(circostanza riferita dallo stesso attore in sede di sommarie informazioni rese agli ispettori Pt_2 nell'immediatezza dell'incidente, doc. 5 attore), e che, trovandosi l'attore in un piazzale privato adibito al transito pedonale, non era esigibile l'impiego di un grado di attenzione particolarmente
9 qualificato. CP Consegue a quanto sopra, l'affermazione della responsabilità solidale tra e…S. e il CP_1 dipendente nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima l'attore, nella misura CP_2 CP che si quantifica, nei rapporti interni tra i responsabili, nel 60% a carico di e…S e nel CP_1
40% a carico di CP_2
Sulla quantificazione dei danni
Accertato quanto sopra, si deve procedere alla liquidazione dei danni.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale che vanno integralmente condivise per congruità e logicità e coerenza.
Il CTU ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro ha subito un grave trauma da schiacciamento al piede sinistro, di tale entità da essere produttivo di un'ampia ferita lacero-contusa e di diverse fratture localizzate al secondo e terzo metatarso, alle falangi prossimali di II, IV del V dito, alla falange distale del V dito e al secondo cuneiforme;
tali lesioni hanno richiesto un complesso trattamento di chirurgia plastica, sfociato nel posizionamento di innesti cutanei prelevati dalla coscia omolaterale, e una gestione ortopedica delle suddette fratture mediante stabilizzazione con fissatore esterno. Il percorso di cura è stato particolarmente lungo in quanto complicato dalla persistenza di una formazione ulcerosa al tallone sinistro (correlabile con le gravi lesioni generatesi il 07.04.2022) oggetto, a distanza di quasi un anno e dieci mesi dal trauma, di un trattamento chirurgico mediante impiego di un ulteriore piccolo innesto di cute prelevata sempre dalla medesima coscia sinistra.
Le risultanze della CTU espletata hanno evidenziato che il danno conseguenza occorso al dal Pt_1 quale è scaturita un'invalidità permanente nella misura di 19 punti percentuali, è stato ragionevolmente causato dal sinistro verificatosi in data 07.04.2022 all'interno del piazzale della sede della società convenuta, data la vis lesiva generata dal muletto attraverso le azioni di compressione-schiacciamento e di trazione-strisciamento (cfr. pag. 15 elaborato peritale). La dinamica dell'incidente descritta è idonea a produrre sia fratture ossee che ampie e profonde ferite lacero contuse, lesioni cutanee, scollamento dei tessuti fino in profondità, tanto da richiedere la gestione attraverso un lungo iter terapeutico con medicazioni di personale infermieristico specializzato. Anche la conseguente formazione ulcerosa presente nel piede sinistro, rilevata in sede di visita al periziando, facilitata da un'insufficienza venosa periferica è causalmente correlabile al trauma subito.
Ha, inoltre, accertato che:
- il ha subito “un danno biologico temporaneo a totale per giorni 86 (OTTANTASEI), pari ai Pt_1 giorni in cui il periziando è stato sottoposto complessivamente al regime di ricovero ospedaliero, a
10 parziale al 75% per giorni 30 ), a parziale al 50% per giorni 180 (CENTOTTANTA) e a Pt_3 parziale al 25% per ulteriori giorni 180” (cfr. pag. 16);
- è da riconoscere, altresì, in capo all'attore un danno biologico permanente nella forma di 19 punti percentuali oltre che una apprezzabile compromissione dell'attività lavorativa quantificabile nella misura del 20 %, attesa la natura dell'attività lavorativa di commerciante ambulante che richiede la manovra di carichi;
- le menomazioni riportate al piede non sono suscettibili di miglioramento attraverso protesi o altri dispositivi tenuto conto dell'età del periziando e delle sue condizioni cliniche generali;
- i postumi del trauma, concretizzatisi nel lungo periodo di degenza, nell'ancora attuale compromissione dell'attività deambulatoria e negli effetti negativi sulla vita sociale e ludica (in considerazione che il soggetto era solito fare lunghe passeggiate con la moglie), hanno causato una sofferenza morale che si può aggettivare, nella fattispecie, come “elevatissima” nel caso di lesione correlata e “media” nel caso di menomazione correlata (cfr. pag. 18 relazione):
- sono risarcibili solo le spese mediche effettivamente correlate con le prestazioni sanitarie necessarie in seguito al sinistro.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale é pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente, 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt.
1223,1226,2056,2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad
11 alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui é già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come é confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")".
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione.
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla
12 stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini
"medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni
64) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro
64.842,00 in moneta attuale e di euro 28.002,50 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00 per l'inabilità parziale tenuto conto della sofferenza allegata dall'attore e nei termini stimati dal CTU).
Con particolare riferimento alla "personalizzazione" del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, é possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, la gravità e la sede della lesione (prodottasi all'arto inferiore sinistro) a seguito dell'evento traumatico occorso il 07.04.2022, la lunghissima durata del periodo di malattia, i molteplici trattamenti effettuati, di tipo chirurgico e medicamentoso, l'attuale compromissione della capacità deambulatoria e della cenestesi lavorativa, nonchè l'effetto sulla vita quotidiana dell'attore, soggetto abituato ad una vita molto attiva prima dell'infortunio (vds. dichiarazioni teste Tes_5
moglie dell'attore, secondo cui “mio marito si è sempre alzato alle 4:30, tranne il venerdì,
[...] per andare a fare i mercati a Sanremo, Arma di Taggia, Bordighera e Imperia, oltre alle fiere alla domenica. Lavorava da solo. Il venerdì è il giorno in cui caricava la merce e preparava il camion per il giorno dopo. Questo lo ha fatto dal 1982 a quando è accaduto l'incidente. Cap. 11: successivamente all'incidente non svolge più alcuna attività sia perché fisicamente non ce la fa sia perchè è andato un po' giù di umore. E' cambiata la nostra vita. All'inizio stava solo a letto.”), giustificano il riconoscimento di una personalizzazione del danno nella misura del 20%.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni
13 che precedono, nella misura di euro 102.450,00.
Con riferimento alle spese mediche sostenute dalla parte attrice si liquidano Euro 881,5 sulla base della documentazione di spesa esibita e ritenuta congrua dall'Ausiliario. Si escludono dal conteggio le spese medico sanitarie non univocamente riconducibili alla persona dell'attore i quanto i relativi giustificativi sono sprovvisti di codice fiscale e tutte le voci di spesa inerenti a pedaggi autostradali e ai rifornimenti presso distributori di benzina in quanto non direttamente e univocamente correlabili nell'interesse del danneggiato e/o strumentali per le prestazioni sanitarie dovute.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali, lo stesso attore deduce che il reddito della ditta individuale non ha subito riduzioni a seguito del sinistro subito, avendo il figlio, coadiuvante del padre, sopperito all'assenza di quest'ultimo (pag. 7 atto di citazione).
Parte attrice allega, inoltre, di aver corrisposto, dalla data del sinistro (aprile 2022) ad oggi, ai
Comuni ove si trovano i mercati presso i quali è titolare di posto di vendita, il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, oltre la Tassa rifiuti “anche al fine di non perdere il diritto al posto, senza potere esercitare la sua attività”, per la somma totale dei canoni corrisposti dalla data del sinistro ad oggi è pari ad euro 4.388,56 (doc. da 85 a 98).
Ebbene, occorre precisare che il SI. all'epoca dei fatti, fosse già percettore di Parte_1 pensione ma, al contempo, fosse ancora attivo come commerciante ambulante specializzato nella vendita di fiori, piante, frutta e verdura. L'attore allega che, a seguito dell'evento traumatico avvenuto il 07.04.2022, è stato costretto ad interrompere la suddetta attività lavorativa, circostanza confermata anche da moglie dell'attore (“Cap. 8: mio marito si è sempre alzato Testimone_5 alle 4:30, tranne il venerdì, per andare a fare i mercati a Sanremo, Arma di Taggia, Bordighera e
Imperia, oltre alle fiere alla domenica. Lavorava da solo. Il venerdì è il giorno in cui caricava la merce e preparava il camion per il giorno dopo. Questo lo ha fatto dal 1982 a quando è accaduto l'incidente. Cap. 11: successivamente all'incidente non svolge più alcuna attività sia perché fisicamente non ce la fa sia perchè è andato un po' giù di umore. E' cambiata la nostra vita. All'inizio stava solo a letto”) e dal figlio (“Cap. 11: dopo l'infortunio mio padre non svolge più nessuna attività, stiamo mantenendo la sua attività ma non ci va più nessuno, io mi dedico al banco fisso. Per l'attività ambulante di fiori stiamo continuando a pagare le tasse e i furgoni, i posti nei vari mercati li abbiamo comprati e continuiamo a tenere i posti con i certificati medici perché dopo un tot di assenze ti levano il posto, se mio padre non riuscirà a tornare a lavorare venderemo i posti nei vari mercati o cederemo le licenze”).
Il CTU ha, tuttavia, accertato che, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal Pt_1
14 all'epoca del sinistro e analizzato il complesso menomativo all'arto inferiore sinistro presentato dal periziando, “risulta così credibile che tale condizione clinica non impedisca completamente e di fatto l'esecuzione delle mansioni tipiche di un commerciante ambulante specializzato nella vendita di piante, frutta e verdura, ma che ne determini una perdurante compromissione della capacità lavorativa specifica, essendo necessarie frequenti pause durante l'attività ed essendo più difficoltoso effettuare gli spostamenti e lo scarico/carico della merce dai furgoni. Alla luce della scelta personale del periziando di non riprendere il lavoro a seguito dell'evento oggetto di valutazione e tenuto conto delle suddette considerazioni, delle parafisiologiche modificazioni del corpo dovute all'invecchiamento, delle contestuali comorbidità presenti nel caso in analisi (asma bronchiale;
insufficienza venosa agli arti inferiori;
obesità) e dei riferimenti dottrinali in materia, si ritiene quindi quantificabile in un 20% (VENTI PER CENTO) l'indebolimento della capacità lavorativa specifica in capo al SI . Parte_1
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, all'imputabilità della ridotta capacità lavorativa specifica nella misura dell'80% a cause diverse dall'infortunio, si ritiene risarcibile la sola quota del 20% delle spese sostenute a titolo di canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, oltre che di Tassa rifiuti, per un totale di € 878,00.
E' necessario infine rilevare che l'attore non ha specificamente formulato entro i termini assertivi di cui alla 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c. specifica domanda di risarcimento del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa specifica che, diversamente da quella generica, non è automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un'accertata invalidità permanente (Cass. Ord. N. 26264/23). Né ha allegato entro i medesimi termini perentori e, successivamente, provato di aver subito, a seguito della sua diminuita capacità lavorativa specifica, una perdita patrimoniale (sotto forma di danno emergente e/o di lucro cessante) ulteriore rispetto alle spese sostenute per il pagamento del canone di concessione del suolo pubblico e della Tassa rifiuti, avendo, al contrario, dichiarato di non aver riscontrato decrementi patrimoniali grazie all'attività svolta in sua sostituzione dal figlio come coadiutore (pag. 7 atto di citazione). Parimenti non ha allegato e provato che, dalla data del suo infortunio, il reddito prodotto dal figlio sia diminuito per essersi quest'ultimo dovuto far carico anche dell'attività ambulante prima svolta dal padre. Per tali ragioni, la diminuzione della capacità lavorativa del non può essere Pt_1 autonomamente liquidata, ma è stata valorizzata in sede di liquidazione del danno biologico ai fini della quantificazione della misura della personalizzazione del danno risarcibile. Giova, infatti, precisare che il danno futuro determinato dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica si distingue dal danno dalla cenestesi lavorativa, definita da Cass. civ., 26 giugno 2019, n.
17042 come la «compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso ai
15 subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa ». In proposito, la Suprema Corte ha individuato le seguenti differenze: «il danno da perdita della capacità lavorativa specifica concerne il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute ed è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio» (Cass. civ., 26 giugno
2019, n. 17042); « la cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto » (Cass. civ., 22 maggio
2018, n. 12572). Si tratta, quindi, di un danno biologico, la cui liquidazione avviene su base tabellare e diverge da quella del danno patrimoniale futuro.
Non si riconoscono come voci di danno patrimoniale né il pagamento della notula al difensore per la prestazione di assistenza nella fase stragiudiziale né le spese sostenute per la CTP svolta ante causam.
Trattansosi, le prime, di spese prodromiche alla preparazione tecnica delle attività del procedimento contenzioso, e, le seconde, di mera allegazione difensiva, se ne terrà adeguatamente conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
Dagli importi sopra liquidati devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam ammontanti ad € 55.500; in data 27.12.2023, infatti, il sig. riceveva da Pt_1 [...]
il pagamento della somma di € 60.000,00 comprensivo di € 4.500,00 di spese legali che CP_3 tratteneva a titolo di acconto sul maggior dovuto. CP In definitiva, dunque, accertata e dichiarata la responsabilità solidale di e…S e di CP_1 CP_2 con riferimento al sinistro occorso a il 7.4.2022, le convenute devono essere
[...] Parte_1 condannate, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di
Euro 48.709,5 (€ 104.209,5 – 55.500).
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale, già al valore attuale, deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio elaborato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra
16 determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito
(22 aprile 2022), e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Sull'intera somma liquidata per sorte capitale e lucro cessante decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo ex art. 1282 c.c..
Sulla domanda di manleva. CP e…S ha chiamato in manleva la sulla base del contratto assicurativo CP_1 Controparte_3 polizza RC n. 00005512303836, con decorrenza dal 4.12.2020 al 4.12.2021 a rinnovo tacito.
La terza chiamata, pur non negando l'esistenza del contratto assicurativo, ha precisato che ogni eventuale liquidazione dei danni patiti dall'attore, tenuto conto della somma già erogata, dovrà essere ricompresa entro la franchigia RCO di € 2.500,00 ed il massimale di polizza per ogni sinistro corrispondente a € 1.000.000,00, e ha eccepito l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro oggetto di causa per le seguenti ragioni:
- il carrello elevatore guidato dal sig. che ha investito il sig. fa parte della categoria CP_2 Pt_1 delle macchine operatrici e rientra nelle definizioni di veicoli destinati alla movimentazione di cose e, pertanto, non rientra nell'articolo RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI (pag.
48) al paragrafo A. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO ove stabilisce che: “È compresa anche la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti”, con la conseguenza che la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro non viene garantito dalla polizza di CP_3 CP
- in ogni caso, il muletto è di proprietà di e in quanto tale è escluso dalla copertura CP_10
a norma dell'art. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI (pag. 48) secondo cui “I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al
P.R.A.”
Ha eccepito, infine, la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurata che non ha permesso alla Compagnia di gestire la lite direttamente, con propri legali e propri tecnici, violazione cui consegue l'esonero di dal rimborso delle spese ex art. 1917 terzo comma c.c.. Controparte_3
Quanto alla prima eccezione, dalla lettura del contratto assicurativo e delle CGA si evince che “La
Società tiene indenne di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_4 sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente
17 causati a terzi per: - morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato. L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza”
(ART. RCT1). A tale copertura generale si affianca quella indicata nell'articolo RCT3 che si riferisca ai casi di “committenza di mezzi di trasporto”. Dalla lettura della stessa, si evince trattarsi di clausola di estensione della copertura e non di clausola limitativa del rischio oggetto di assicurazione e indicato all'art. RCT1. Dall'elencazione contenuta nell'articolo RCT3, è dato rilevare che tutti i mezzi elencati (autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti) appartengono alla categoria dei mezzi funzionalmente deputati al trasporto di persone e/o cose. In quest'ottica si spiega anche la clausola di esclusione della copertura di cui all'art. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI
SEMPRE OPERANTI (pag. 48) secondo cui “I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.”, limitazione alla quale è possibile attribuire un senso solo nel caso in cui, per i mezzi elencati, sia prevista la stipula in capo al proprietario/utilizzatore di un'assicurazione alternativa, nel caso di specie quella obbligatoria per la
RC estesa a tutti i mezzi la cui funzione abituale sia, appunto, il trasporto di cose e/o persone. Alla luce di ciò, la previsione di cui all'art. RCT3 deve ritenersi riferita ai casi in cui l'assicurata rivesta il ruolo di committente per i danni cagionati a terzi dai propri dipendenti ove questi ultimi si trovino alla guida dei mezzi di trasporto elencati e nei limiti in cui, dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo, residui ancora un danno da risarcire.
Chiarito quanto sopra e considerato che essendo la funzione tipica del carello elevatore o muletto non quella di trasportare cose e/o persone, ma di movimentare le merci, appare evidente l'estraneità dell'evento dannoso oggetto di causa alla previsione di cui all'articolo RCT3 CGA, e la sua sussumibilità nella copertura assicurativa di cui all'ART. RCT1 sopra richiamato.
Deve, infine, evidenziarsi che la franchigia di € 2.500 prevista in polizza alla pag. 6, si riferisce all'art. RCO1 ivi richiamato ed avente ad oggetto i danni subiti dai dipendenti (“La Società tiene indenne , di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:
1. ai sensi di legge Parte_4
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), 2. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro,
3. di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”), disposizione non applicabile al caso di specie.
Ciò posto e passando all'esame dell'eccezione di violazione del patto di gestione della lite da parte
18 dell'assicurata, va premesso è valida la clausola contrattuale che escluda il rimborso delle spese legali di c.d. resistenza sostenute dall'assicurato laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cass. ord. n. 4202/2020), in quanto con il patto di gestione della lite si realizza lo scopo voluto dall'art. 1917 c.c., comma 3, - che è quello di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza in giudizio - e la clausola di diniego del rimborso, ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, costituisce un corollario ragionevole del patto di gestione della lite, volto a tutelare il sinallagma contrattuale (cfr., in motivazione, Cass. cit.). Deve aggiungersi, inoltre, che la portata e gli effetti del patto di gestione della lite e della connessa clausola di diniego del rimborso sopra menzionati devono esser anche decodificati alla luce della clausola generale di buona fede, che presiede allo svolgimento dei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.) e che permea tutta la disciplina del contratto (artt.
1337,1338,1358 e 1366 c.c.). In particolare, tale clausola costituisce la fonte, nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), di obblighi integrativi di avviso, informazione, attivazione e protezione nei confronti della persona e dei beni della controparte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per la parte obbligata, potendo anche un mero contegno di inerzia costituire violazione del parametro di buona fede (cfr., con riferimento all'inerzia, già Cass. sent. n.
2500/1986, secondo cui un'inerzia, cosciente e volontaria, che valga ad ostacolare il soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, si rileva in contrasto col dovere della correttezza e della buona fede).
L'articolo di cui alle CGA in atti, prevede che “La Società: - assume, se Controparte_11
e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato; - designa, se necessario, legali o tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato; - si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro , entro il limite di importo pari al quarto del massimale Parte_4 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale”.
La procedura prevista in tale sezione richiede che l'assicurato dia tempestiva notizia all'assicuratore della pendenza della lite e che la società di assicurazione ne assuma la gestione, se e fino a quando ne abbia interesse. CP Nel caso che ci occupa, l'assicurata ha prodotto in atti PEC del 27.10.2023 inviata CP_10 dall'avv. Ferroglio, difensore dell'assicurata nel procedimento penale per il sinistro in oggetto, con il
19 quale informava dell'avvenuta notifica il 23.10.2023 dell'atto di citazione Controparte_3 introduttivo del presente giudizio, allegando l'atto stesso, informava la compagnia assicuratrice della volontà di avvalersi del patrocinio di legali di propria fiducia, già nominati sia in sede penale che civile e si dichiarava in attesa di ricevere notizie circa l'assunzione diretta della lite da parte della compagnia (doc.11). Alla luce dal tenore letterale della PEC, non è possibile ragionevolmente desumere la volontà dell'assicurata di rinunciare al patto di gestione della lite avendo, di contro, invitato la a comunicare le proprie determinazioni in ordine all'assunzione diretta Controparte_3 della lite, così manifestando la volontà di avvalersi e di rendere concretamente operante il patto.
A fronte di tale produzione la terza chiamata non ha né allegato né provato di aver manifestato CP all'assicurata la volontà di assumere la lite né di aver messo a disposizione di e…S la CP_1 propria difesa tecnica, con ciò non potendo avvalersi dell'invocata clausola di diniego del rimborso delle spese di lite.
Resta tuttavia chiaro che, alla luce del disposto secondo cui “La Società non riconosce spese sostenute dal per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o Parte_4 ammende, né delle spese di giustizia penale”, le eventuali spese sostenute dall'assicurata anteriormente alla comunicazione in esame a titolo di onorario per i legali dalla stessa nominati, resteranno a suo carico. sarà, pertanto, tenuta a tenere indenne l'Assicurata “ ” , oltre che Controparte_3 CP_7 delle somme che quest'ultima deve corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni, anche di tutte le spese del presente giudizio, così come di seguito determinate.
Sulla domanda riconvenzionale CP La convenuta e…S. ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del dipendente CP_1
in via di regresso, al rimborso alla richiedente “delle somme riconosciute in favore CP_2 dell'attore, in ragione del ridetto concorso di colpa”. CP E' sufficiente osservare al riguardo, che è stata accertata la responsabilità diretta di e…S CP_1 nella causazione del sinistro nella misura del 60%. La restante quota del 40% è imputabile ad illecito posto in essere dal dipendente Come sopra detto, l'art. 2049 c.c. prevede una CP_2 responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni cagionati a terzi da propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni lavorative e prevede automaticamente la solidarietà del datore di lavoro nel caso di affermazione della responsabilità del dipendente. CP deve, pertanto, essere condannato a rifondere a e…S. quanto CP_2 CP_1 quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere a in virtù della presente sentenza, Parte_1 nei limiti del proprio apporto causale stimato nel 40% della somma complessivamente liquidata.
20 Sulle spese di lite.
In punto spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14 e successivi aggiornamenti (in relazione alla somma riconosciuta e nella misura prossima ai valori medi), vanno poste a carico solidale delle parti convenute e della terza intervenuta.
Quanto, infine, alla pretesa in ordine alle spese legali sostenute dall'attore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, deve rilevarsi che, l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico dei danneggianti, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Nel caso di specie, senza l'attività stragiudiziale svolta, la Compagnia non avrebbe presumibilmente offerto all'attore la somma di € 60.000, comprensivo di € 4.500,00 di spese legali, accettata quale acconto, e, quindi,
l'attività di assistenza legale si è rivelata comunque dotata di utilità.
Ciò posto e valutata l'attività stragiudiziale compita dal legale dell'attore, deve ritenersi che la somma versata da a titolo di spese legali ante causam sia pienamente Controparte_3 remunerativa delle attività stragiudiziali svolte dal legale e che nessuna altra somma possa essere pretesa.
Circa le spese di CTP sostenute ante causam dall'attrice, atteso che la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946;
Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84, Sez. 3, Sentenza n. 3380 del
20/02/2015). Per tale voce si ritiene di liquidare, con riferimento alla perizia prodromica all'instaurazione del giudizio, l'importo complessivo di euro 1.200,00.
Le spese della CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico solidale delle parti convenute e della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP
1. accertata la responsabilità di e…S e di nella causazione del sinistro in CP_1 CP_2
21 CP cui è rimasto vittima l'attore il 7.4.2022, condanna e…S e in via solidale CP_1 CP_2 tra loro, a risarcire a i danni da lui patiti, che, decurtate le somme corrisposte ante Parte_1 causam, si liquidano in euro 46.950,00, a titolo di danno non patrimoniale, e in euro 1.759,5, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
CP
2. condanna e…S. e in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed in euro 7.000,00 per compensi, oltre
[...] ad € 1.200,00 per CTP e oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; CP
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti convenute e…S. e le CP_1 CP_2 spese di C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa;
CP
4. in accoglimento della domanda di regresso proposta da e…S nei confronti di CP_1 CP_2 CP
condanna quest'ultimo a rifondere a e…S quanto questa dovesse eventualmente
[...] CP_1 corrispondere a in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, per Parte_1 capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nei limiti della quota del 40% del danno complessivamente liquidato come in parte motiva, al lordo del riparto delle quote tra i corresponsabili effettuato nella presente sentenza;
CP
5. in accoglimento della domanda di manleva proposta da e…S. condanna CP_1 Controparte_3 CP a rifondere a e…S. quanto quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere
[...] CP_1 all'attore a titolo di risarcimento dei danni, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza nei limiti della quota di competenza come al superiore punto precisata;
5. condanna a rifondere in favore di e…S.r.l. le spese di lite, che si liquidano in CP_3 CP_1 euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Asti, il 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa SA TI
22
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa SA TI nella causa tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Bruno e Franco Solerio;
Parte_1 attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata, e difesa dall'Avv.to CP_1
Rita Brandi;
convenuto
NONCHÉ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Bagnadentro;
CP_2 convenuto
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo Piccinini Controparte_3 terza chiamata in causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2905/2023
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale per lesioni personali;
sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità, esclusiva e solidale, della società e.. e del CP_1 CP_1 sig. nella causazione del sinistro, occorso al sig. , in data 7 aprile CP_2 Parte_1
2022.
2. Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, quantificati nella somma complessiva di
€ 181.829,62, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, previa detrazione dell'acconto sul danno di € 55.500,00 ricevuto in corso di causa, il 2 novembre 2023.
3. Condannare i convenuti, in solido e singolarmente, alla refusione delle spese tutte di giudizio e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta CP_1
“respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
previe le declaratorie del caso, previa ammissione della documentazione prodotta; in via principale, accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità a carico d E…Srl, respingere CP_1 in toto siccome infondate tutte le domande ex adverso proposte, assolvendola integralmente da ogni domanda di condanna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree nei confronti de e…srl, ovvero accertata e ritenuta una responsabilità, anche solo CP_1 concorsuale, de e…srl nella causazione dei danni lamentati dall'attore, accertata altresì la CP_1 sussistenza della copertura assicurativa RCT
* dichiararsi la , già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa,
14, CAP 31021 Partita IVA , tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne P.IVA_1
l'assicurata e…srl da ogni domanda avanzata nei confronti della stessa dal sig. CP_1 Parte_1 nel presente giudizio;
[...]
* dichiararsi, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., la , già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Partita IVA , P.IVA_1
2 tenuta al rimborso in favore de e…srl delle spese e dei compensi, competenze presente CP_1 giudizio, anche in caso di soccombenza;
* in ogni caso, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare l , gi Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Partita IVA , a P.IVA_1 manlevare e tenere indenn e…srl dalle domande, tutte, proposte dall'attore, anche in punto CP_1 spese;
- in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento del concorso di colpa del convenuto nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni subiti CP_2 dall'attore, per l'effetto condannare in via di regresso il ridetto convenuto al CP_2 rimborso in favore della conchiudente delle somme riconosciute in favore dell'attore, in ragione del ridetto concorso di colpa, con vittoria di compenso e spese di lite
- in via istruttoria, richiama le istanze già formulate nella propria comparsa ed in atti”
per parte convenuta : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenut;
CP_2 dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno subito dall'attore la e… con CP_1 manleva del , ai sensi degli artt. 2043 e 2049 CC, nonché ai sensi Controparte_5 della legge 81/2008.
Con vittoria di competenze del presente giudizio”.
per la terza chiamata : Controparte_3
“ In via principale e gradatamente subordinata
- Respingere qualsiasi domanda dell'attore contro la e…Srl perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto e comunque non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ritenere assorbita la domanda di manleva svolta contro la comparente.
- Nella denegata e non certo creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a CP_1
e…Srl, respingere la domanda di manleva dalla stessa formulata stante l'assenza di copertura del sinistro per cui è causa per tutte le ragioni meglio viste in narrativa.
In via subordinata
3 - Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilit e…Srl e CP_6
l'operatività della copertura assicurativa, dedurre l'importo di € 60.000,00 già liquidato d
[...]
. CP_3
- Nella denegata e non certo creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere provata la domanda, contenere l'indennizzo nei limiti del giusto e del provato, considerando l'eventuale concorso di colpa del danneggiato stesso nella generazione del danno e con pedissequa applicazione di tutte le clausole contrattuali astrattamente applicabili nessuna esclusa (scoperti, franchigie e massimali). In ogni caso Contenere l'eventuale condanna entro i limiti del giusto e del provato. Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.10.2023, il SI. citava in giudizio la società Parte_1 CP_7
in persona del legale rappresentante, SI.ra , nonché il SI. per
[...] CP_8 CP_2 chiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso in data 07.04.2022. Premesso di essere titolare di una ditta individuale per la vendita di fiori e piante e di frutta e ortaggi presso i mercati di Sanremo, Taggia, Imperia e di Bordighera, allegava l'attore che in data 07.04.2022 verso le ore 13:30 si trovava insieme al figlio per l'acquisto di frutta e ortaggi all'interno del Per_1 piazzale della sede della convenuta società “ ”, sita in San Damiano D'Asti quando, dopo CP_7 aver ultimato gli acquisti, mentre si dirigeva verso il proprio furgone Citroën, veniva investito da un carrello elevatore di proprietà della ” e guidato da un dipendente della stessa, il SI. CP_7
, che stava manovrando il mezzo in retromarcia. Precisava che il mezzo, dopo averlo CP_2 urtato, lo scaraventava a terra schiacciando e lacerandogli il piede sinistro. Portato presso l'ospedale di Alessandria, gli veniva diagnosticata “FLC da scuoiamento, frattura basi del II e III metatarso, P1 del IV e V dito, P3 del V dito ed esiguo distacco osseo lamellare II cuneiforme piede sinistro”. Dopo il primo intervento, in data 11.04.2022veniva trasferito al CTO di Torino, dove subiva altri due interventi di cui il primo consistente in “asportazione delle porzioni disvitali della porzione mediale della pianta del piede sinistro” e di “toeletta della lesione e aree necrotiche circostanti e copertura con IDE sottile mesch 1:3 prelavato dalla coscia omolaterale”, rimaneva in degenza presso il medesimo ospedale sino al 06.06.2022.
Chiedeva, quindi, in questa sede di accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti ex artt. 2043 e 2049 c.c., per la causazione del sinistro occorso, nonché di “ ” per violazione CP_7 dell'art. 64 D.Lgs n. 81/2008 e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dall'attore, presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.01.2024, si costituiva “ CP_1
4 CP e…s. la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. La convenuta allegava la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore che, con ignorando il rumore prodotto dal cicalio del muletto in retromarcia, aveva con il suo comportamento imprudente contribuito al verificarsi del sinistro ex art. 1227 c.c.. La società convenuta eccepiva, quindi, l'erronea nonché sproporzionale quantificazione dei danni, patrimoniali e non, prospettata da controparte. In via riconvenzionale chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse accertato il concorso di colpa del SI. , conducente del mezzo e dipendente CP_2 dell'azienda, e fosse condannato in via di regresso ex art. 2055 c.c. al rimborso in favore di CP_1
di tutte delle somme corrisposte al Evidenziava, a tale ultimo riguardo, che il ,
[...] Pt_1 CP_2 seppur munito di apposita patente per la guida dei carrelli elevatori, fosse stato spesso destinatario da parte del datore di lavoro di richiami per moderare l'eccesiva velocità tenuta e per prestare maggiore attenzione nelle manovre del mezzo in retromarcia. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo al fine di essere manlevata da tutte le istanze Controparte_3 attoree, anche in punto spese, nonché a rimborsata da spese, compensi e onorari in caso di soccombenza nel giudizio in forza di polizza assicurativa.
In data 17.01.2024 si costituiva in giudizio il SI. , il quale contestate le circostanze CP_2 tutte allegate dall'attore, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. In primis contestava la ricostruzione del fatto così come ex adverso formulata sostenendo che, mentre era pacifico che si trovasse alla guida del muletto manovrandolo in retromarcia nella data e nell'ora dell'incidente, non corrispondeva al vero la circostanza che avesse omesso di consultare gli specchietti retrovisori. Precisava che il piazzale in oggetto era abitualmente adibito sia al traffico dei mezzi che dei pedoni e di aver proceduto nella manovra di retromarcia solo dopo essersi assicurato che non ci fosse nessuno nel campo di manovra;
conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta, esponeva che anche quel giorno il mezzo aveva emesso l'allarme a suono bianco, cosiddetto cicalio e che la responsabilità dell'evento occorso fosse da ascrivere al proprio datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure di prevenzione e di cautela di cui all'art. 64 D.Lgs n.
81/2008, per garantire la sicurezza dei luoghi. Sul punto ribadiva che tali circostanze erano già state accertate in sede penale a seguito delle risultanze delle ispezioni dello e che, di Pt_2 conseguenza, nel procedimento penale in merito al sinistro de quo la propria posizione, era stata archiviata.
Con ordinanza di cui all'art. 171 bis c.p.c. il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, autorizzava la chiamata del terzo rinviando l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2024 si costituiva la terza chiamata
5 la quale contestava le domande attoree chiedendone il rigetto. In particolare, Controparte_3 asseriva che l'ipoacusia da cui è affetto il costituisse un fatto idoneo ad interrompere il nesso Pt_1 causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. In egual misura alla convenuta principale, insisteva sul comportamento imprudente tenuto del danneggiato, il quale aveva volontariamente e inaspettatamente percorso un'area adibita alla circolazione dei mezzi. Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni patrimoniali e non effettuata dall'attore. Eccepiva di aver già liquidato all'attore, a titolo di risarcimento e a scopo transattivo, un importo pari a € 60.000 e che nulla era più dovuto al Sul punto chiedeva che tale importo venisse dedotto dalle somme dovute al Pt_1 [...] Pt_ in caso di accoglimento delle sue istanze, tenuto conto in ogni caso del concorso di colpa. In merito alla copertura assicurativa richiamata dalla ne eccepiva la non operatività CP_1 essendo il tipo di mezzo coinvolto nell'infortunio non rientrante tra quelli oggetto di copertura assicurativa oltreché essere di proprietà della medesima società assicurata. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di manleva.
Con ordinanza istruttoria del 10.09.2024, il Giudice ammetteva prova per testi sui capitoli rilevanti e licenziava CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Escussi i testi indicate dalle parti e depositata relazione definitiva di CTU, su richiesta delle parti, il
Giudice rinviava all'udienza del 27.10.2027 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui al 189 c.p.c.. All'udienza del 27.10.2027, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla ricostruzione sinistro e responsabilità dello stesso
Dall'istruttoria documentale e orale espletata il sinistro può essere ricostruito come segue: in data
7/4/2022 il sig. titolare di una ditta individuale per la vendita di frutta e ortaggi presso i Pt_1 mercati annonari di Sanremo, di Taggia, di Imperia e di Bordighera, dopo aver ultimato gli acquisti dei generi alimentari presso la “La Mela e…srl” e aver caricato gli stessi sul suo furgone, usciva dagli uffici dell'azienda, posti in un capannone sul piazzale, e si incamminava in direzione della propria vettura (circostanza ammessa dallo stesso attore in sede di sommarie informazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'incidente, doc. 5 attore, verbale mai fatto oggetto di formale Pt_2 disconoscimento), quando veniva investito da un carrello elevatore dell'azienda convenuta, condotto in retromarcia dal dipendente della società, Il carrello elevatore schiacciava e CP_2 lacerava il piede sinistro dell'attore, dopo che lo stesso, colpito alla schiena, era stato scaraventato a terra. Il muletto era dotato del c.d. “allarme a suono bianco”, regolarmente funzionante, che si azionava quando il mezzo veniva manovrato in retromarcia.
Così ricostruito il sinistro, in punto responsabilità si deve rilevare che l'attore fonda la responsabilità
6 CP della convenuta e…S. nella verificazione dell'evento, sulla violazione della normativa CP_1 antinfortunistica di cui all'art. 64 d. lgs. 81/2008/art. 2043 e sull'art. 2049 c.c. .
Quanto alla prima, il rapporto redatto dagli ispettori dello dell'ASL AT, delegati Parte_2 all'attività di indagine dal P.M. titolare nell'ambito del procedimento penale aperto per il reato di cui all'art. 590 c.p. ai danni dell'odierno attore (doc. 3/7 produzioni attore), dà atto della mancata CP predisposizione da parte di e…S. di adeguate misure di prevenzione all'interno del CP_1 piazzale idonee a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni, a tutela dei dipendenti e dei terzi.
In particolare, accerta che al momento del sinistro non vi era alcuna segnaletica di sicurezza sia verticale che orizzontale atta ad individuare i percorsi dedicati ai pedoni e quelli riservati alla circolazione dei macchinari aziendali, così da evitare la contemporanea presenza di persone e macchine nella medesima zona. Circa i rilievi sul mezzo, il muletto risultava funzionante, così come il cicalino dello stesso e il girofaro, idonei ad emettere il segnale acustico di allarme (doc. 03, 04 relazione ASL AT).
L'incidente si è, dunque, verificato in un'area in cui non era presente alcuna prescrizione che vietasse l'ingresso ai pedoni o che individuasse le aree adibite in via esclusiva alla movimentazione dei carichi attraverso i mezzi, motivo per cui sullo stesso piazzale circolavano liberatamene e indistintamente sia mezzi che utenti. Tali circostanze non sono state specificamente contestate da
[...] CP e…S. che, sul punto, si è limita ad allegare l'esistenza di una responsabilità concorrente del CP_1 dipendente che, pur correttamente formato, avrebbe manovrato il carrello elevatore, CP_2 viaggiando in retromarcia, senza adottare la minima diligenza nella manovra.
La stessa sig.ra , legale rappresentante della società, sentita liberamente nel corso della CP_8 prima udienza di comparizione del 09.09.2024, ha confermato che, al momento dell'incidente, non era presente la segnaletica a terra idonea a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni, ma solo un cartello in cui si invitava i non addetti a fare attenzione ai muletti circolanti, misura, all'evidenza, insufficiente. Il teste RSPP della società convenuta al momento dei fatti, ha confermato Testimone_1 la redazione del verbale datato 01.09.2021 in occasione dei sopralluoghi effettuati (doc. 13 memoria art. 171 ter n. 2 , verbale nel quale dava atto di aver “appurato un buon uso dei muletti CP_1 anche se a velocità un po' sostenuta” e suggeriva alla società di “integrare la segnaletica orizzontale per il passaggio carrelli”.
Il nesso di causalità tra la mancata predisposizione da parte della convenuta di adeguate misure di prevenzione all'interno del piazzale idonee a regolare la circolazione dei mezzi e dei pedoni e l'investimento dell'attore ad opera del dipendente è evidente alla luce della dinamica del sinistro come sopra accertata. Il giudizio controfattuale porta ad affermare che, ove fossero state adeguatamente individuate ed indicate, mediante l'utilizzo di segnaletica sia verticale che
7 orizzontale, le zone interdette al transito e alla sosta dei pedoni in quanto riservate alla circolazione dei macchinari, l'infortunio per cui è causa non si sarebbe verosimilmente verificato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto alla responsabilità di e…S.r.l. ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente CP_1 CP_2
si osserva che quest'ultima fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e il
[...] padrone o committente risponde del fatto doloso o colposo dei domestici o dipendenti, senza che sia prevista alcuna prova liberatoria per il preponente. La norma risulta applicabile non solo tutte le volte che vi sia un rapporto di lavoro subordinato, ma anche ove la preposizione derivi da un rapporto di mero fatto, tanto che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, essendo sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di supremazia o direzione. In altre parole, il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha affidato al preposto hanno reso possibile o hanno favorito la produzione dell'evento dannoso. Pertanto la responsabilità sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate a quest'ultimo, ma anche quando tra detti elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, vale a dire che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti e abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze.
Fermi i superiori principi, nel caso di specie la dinamica del sinistro rende evidente come il dipendente nell'adempimento delle proprie mansioni lavorative, abbia condotto il CP_2 muletto della datrice di lavoro in retromarcia senza adeguatamente accertarsi, in ogni momento della manovra, che non vi fossero pedoni nel raggio di azione del mezzo e senza commisurare la velocità alle caratteristiche del luogo come sopra descritte in modo da consentirgli di tempestivamente arrestare il mezzo in caso di ostacolo, condotte colpose che lo hanno portato a non avvedersi della presenza dell'attore che stava transitando a piedi nel piazzale e ad investirlo cagionandogli le lesioni per le quali è causa. Né il ha allegato e provato l'esistenza di una CP_2 circostanza idonea, per la sua imprevedibilità ed inevitabilità, ad interrompere il nesso di causa tra la sua condotta negligente ed imprudente e l'evento dannoso. Il fatto che il si trovasse ad Pt_1 attraversare il piazzale nel medesimo momento in cui circolava il muletto era, infatti, assolutamente prevedibile non essendo interdetto né regolamentato il contemporaneo transito tra pedoni e mezzi nella medesima area, ed evitabile attraverso il corretto uso degli specchietti retrovisori. CP Le allegazioni della conventa e…S. in merito ai reiterati richiami verbali effettuati al CP_1 dipendente affinché moderasse la velocità nella conduzione del muletto (circostanze CP_2 confermate dal teste , dipendente della “ ”), anziché attenuare la propria Tes_2 CP_7
8 responsabilità ex art. 2049 c.c., che, per quanto sopra detto, ha natura oggettiva, colorano di particolare imprudenza e negligenza la mancata predisposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale sul piazzale ad uso promiscuo in oggetto.
In applicazione dei superiori principi e accertato il nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da e l'evento dannoso, risulta integrata la fattispecie invocata da parte attrice CP_2 che, configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, richiede solo che il comportamento colposo,
o doloso, del preposto sia stato agevolato dall'assegnazione di compiti o incombenze da parte del padrone o committente, circostanze ricorrenti nel caso in esame.
Quanto alla configurabilità di un concorso di colpa dell'odierno attore per non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversare il piazzale e al suono emesso dal mezzo che procedeva in retromarcia, l'articolo 1227, comma primo, del Codice Civile prevede che "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Come chiarito dalla Corte di Cassazione, questa disposizione contiene una regola di causalità giuridica specifica che dà rilievo alle concause e incide sia sull'an, riducendo la responsabilità del debitore, sia sul quantum del risarcimento. La corretta applicazione di tale norma richiede un doppio scrutinio comparativo delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore.
Nel caso di specie, l'odierno attore stava attraversano a piedi un'area di proprietà privata nella quale la circolazione dei pedoni era pacificamente consentita e non sottoposta a particolari cautele, non sono state allegate circostanze tali da far ritenere che la sua presenza o le concrete modalità di attraversamento fossero imprevedibili né che, a cagione delle stesse, l'incidente fosse inevitabile. Il fatto che il soffra di ipoacusia non appare, nella concreta circostanza, aver determinato o Pt_1 agevolato/aggravato il fatto considerato che l'attore indossava il dispositivo acustico (il teste Tes_3
figlio dell'attore, all'udienza del 20 gennaio 2025 ha confermato che il giorno
[...] dell'infortunio si trovava con il padre e che quest'ultimo indossava sia gli occhiali che gli apparecchi acustici;
del pari la moglie dell'attore, ha confermato che quel giorno, come tutte Testimone_4 le mattine, il marito aveva gli occhiali e l'apparecchio acustico, “è una routine, li mette sempre, anche per stare in casa”), che il muletto ha investito il alle spalle precludendogli ogni Pt_1 possibilità di preventivo avvistamento, che nell'area si svolgevano le ordinarie attività lavorative ed era frequentata da dipendenti intenti alle proprie mansioni e da clienti, con verosimile rumorosità di fondo idonea a distogliere l'attenzione del pedone dal suono dell'avviso di retromarcia del muletto
(circostanza riferita dallo stesso attore in sede di sommarie informazioni rese agli ispettori Pt_2 nell'immediatezza dell'incidente, doc. 5 attore), e che, trovandosi l'attore in un piazzale privato adibito al transito pedonale, non era esigibile l'impiego di un grado di attenzione particolarmente
9 qualificato. CP Consegue a quanto sopra, l'affermazione della responsabilità solidale tra e…S. e il CP_1 dipendente nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima l'attore, nella misura CP_2 CP che si quantifica, nei rapporti interni tra i responsabili, nel 60% a carico di e…S e nel CP_1
40% a carico di CP_2
Sulla quantificazione dei danni
Accertato quanto sopra, si deve procedere alla liquidazione dei danni.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale che vanno integralmente condivise per congruità e logicità e coerenza.
Il CTU ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro ha subito un grave trauma da schiacciamento al piede sinistro, di tale entità da essere produttivo di un'ampia ferita lacero-contusa e di diverse fratture localizzate al secondo e terzo metatarso, alle falangi prossimali di II, IV del V dito, alla falange distale del V dito e al secondo cuneiforme;
tali lesioni hanno richiesto un complesso trattamento di chirurgia plastica, sfociato nel posizionamento di innesti cutanei prelevati dalla coscia omolaterale, e una gestione ortopedica delle suddette fratture mediante stabilizzazione con fissatore esterno. Il percorso di cura è stato particolarmente lungo in quanto complicato dalla persistenza di una formazione ulcerosa al tallone sinistro (correlabile con le gravi lesioni generatesi il 07.04.2022) oggetto, a distanza di quasi un anno e dieci mesi dal trauma, di un trattamento chirurgico mediante impiego di un ulteriore piccolo innesto di cute prelevata sempre dalla medesima coscia sinistra.
Le risultanze della CTU espletata hanno evidenziato che il danno conseguenza occorso al dal Pt_1 quale è scaturita un'invalidità permanente nella misura di 19 punti percentuali, è stato ragionevolmente causato dal sinistro verificatosi in data 07.04.2022 all'interno del piazzale della sede della società convenuta, data la vis lesiva generata dal muletto attraverso le azioni di compressione-schiacciamento e di trazione-strisciamento (cfr. pag. 15 elaborato peritale). La dinamica dell'incidente descritta è idonea a produrre sia fratture ossee che ampie e profonde ferite lacero contuse, lesioni cutanee, scollamento dei tessuti fino in profondità, tanto da richiedere la gestione attraverso un lungo iter terapeutico con medicazioni di personale infermieristico specializzato. Anche la conseguente formazione ulcerosa presente nel piede sinistro, rilevata in sede di visita al periziando, facilitata da un'insufficienza venosa periferica è causalmente correlabile al trauma subito.
Ha, inoltre, accertato che:
- il ha subito “un danno biologico temporaneo a totale per giorni 86 (OTTANTASEI), pari ai Pt_1 giorni in cui il periziando è stato sottoposto complessivamente al regime di ricovero ospedaliero, a
10 parziale al 75% per giorni 30 ), a parziale al 50% per giorni 180 (CENTOTTANTA) e a Pt_3 parziale al 25% per ulteriori giorni 180” (cfr. pag. 16);
- è da riconoscere, altresì, in capo all'attore un danno biologico permanente nella forma di 19 punti percentuali oltre che una apprezzabile compromissione dell'attività lavorativa quantificabile nella misura del 20 %, attesa la natura dell'attività lavorativa di commerciante ambulante che richiede la manovra di carichi;
- le menomazioni riportate al piede non sono suscettibili di miglioramento attraverso protesi o altri dispositivi tenuto conto dell'età del periziando e delle sue condizioni cliniche generali;
- i postumi del trauma, concretizzatisi nel lungo periodo di degenza, nell'ancora attuale compromissione dell'attività deambulatoria e negli effetti negativi sulla vita sociale e ludica (in considerazione che il soggetto era solito fare lunghe passeggiate con la moglie), hanno causato una sofferenza morale che si può aggettivare, nella fattispecie, come “elevatissima” nel caso di lesione correlata e “media” nel caso di menomazione correlata (cfr. pag. 18 relazione):
- sono risarcibili solo le spese mediche effettivamente correlate con le prestazioni sanitarie necessarie in seguito al sinistro.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale é pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente, 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt.
1223,1226,2056,2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad
11 alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui é già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come é confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")".
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione.
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla
12 stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini
"medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni
64) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro
64.842,00 in moneta attuale e di euro 28.002,50 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00 per l'inabilità parziale tenuto conto della sofferenza allegata dall'attore e nei termini stimati dal CTU).
Con particolare riferimento alla "personalizzazione" del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, é possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, la gravità e la sede della lesione (prodottasi all'arto inferiore sinistro) a seguito dell'evento traumatico occorso il 07.04.2022, la lunghissima durata del periodo di malattia, i molteplici trattamenti effettuati, di tipo chirurgico e medicamentoso, l'attuale compromissione della capacità deambulatoria e della cenestesi lavorativa, nonchè l'effetto sulla vita quotidiana dell'attore, soggetto abituato ad una vita molto attiva prima dell'infortunio (vds. dichiarazioni teste Tes_5
moglie dell'attore, secondo cui “mio marito si è sempre alzato alle 4:30, tranne il venerdì,
[...] per andare a fare i mercati a Sanremo, Arma di Taggia, Bordighera e Imperia, oltre alle fiere alla domenica. Lavorava da solo. Il venerdì è il giorno in cui caricava la merce e preparava il camion per il giorno dopo. Questo lo ha fatto dal 1982 a quando è accaduto l'incidente. Cap. 11: successivamente all'incidente non svolge più alcuna attività sia perché fisicamente non ce la fa sia perchè è andato un po' giù di umore. E' cambiata la nostra vita. All'inizio stava solo a letto.”), giustificano il riconoscimento di una personalizzazione del danno nella misura del 20%.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni
13 che precedono, nella misura di euro 102.450,00.
Con riferimento alle spese mediche sostenute dalla parte attrice si liquidano Euro 881,5 sulla base della documentazione di spesa esibita e ritenuta congrua dall'Ausiliario. Si escludono dal conteggio le spese medico sanitarie non univocamente riconducibili alla persona dell'attore i quanto i relativi giustificativi sono sprovvisti di codice fiscale e tutte le voci di spesa inerenti a pedaggi autostradali e ai rifornimenti presso distributori di benzina in quanto non direttamente e univocamente correlabili nell'interesse del danneggiato e/o strumentali per le prestazioni sanitarie dovute.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali, lo stesso attore deduce che il reddito della ditta individuale non ha subito riduzioni a seguito del sinistro subito, avendo il figlio, coadiuvante del padre, sopperito all'assenza di quest'ultimo (pag. 7 atto di citazione).
Parte attrice allega, inoltre, di aver corrisposto, dalla data del sinistro (aprile 2022) ad oggi, ai
Comuni ove si trovano i mercati presso i quali è titolare di posto di vendita, il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, oltre la Tassa rifiuti “anche al fine di non perdere il diritto al posto, senza potere esercitare la sua attività”, per la somma totale dei canoni corrisposti dalla data del sinistro ad oggi è pari ad euro 4.388,56 (doc. da 85 a 98).
Ebbene, occorre precisare che il SI. all'epoca dei fatti, fosse già percettore di Parte_1 pensione ma, al contempo, fosse ancora attivo come commerciante ambulante specializzato nella vendita di fiori, piante, frutta e verdura. L'attore allega che, a seguito dell'evento traumatico avvenuto il 07.04.2022, è stato costretto ad interrompere la suddetta attività lavorativa, circostanza confermata anche da moglie dell'attore (“Cap. 8: mio marito si è sempre alzato Testimone_5 alle 4:30, tranne il venerdì, per andare a fare i mercati a Sanremo, Arma di Taggia, Bordighera e
Imperia, oltre alle fiere alla domenica. Lavorava da solo. Il venerdì è il giorno in cui caricava la merce e preparava il camion per il giorno dopo. Questo lo ha fatto dal 1982 a quando è accaduto l'incidente. Cap. 11: successivamente all'incidente non svolge più alcuna attività sia perché fisicamente non ce la fa sia perchè è andato un po' giù di umore. E' cambiata la nostra vita. All'inizio stava solo a letto”) e dal figlio (“Cap. 11: dopo l'infortunio mio padre non svolge più nessuna attività, stiamo mantenendo la sua attività ma non ci va più nessuno, io mi dedico al banco fisso. Per l'attività ambulante di fiori stiamo continuando a pagare le tasse e i furgoni, i posti nei vari mercati li abbiamo comprati e continuiamo a tenere i posti con i certificati medici perché dopo un tot di assenze ti levano il posto, se mio padre non riuscirà a tornare a lavorare venderemo i posti nei vari mercati o cederemo le licenze”).
Il CTU ha, tuttavia, accertato che, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal Pt_1
14 all'epoca del sinistro e analizzato il complesso menomativo all'arto inferiore sinistro presentato dal periziando, “risulta così credibile che tale condizione clinica non impedisca completamente e di fatto l'esecuzione delle mansioni tipiche di un commerciante ambulante specializzato nella vendita di piante, frutta e verdura, ma che ne determini una perdurante compromissione della capacità lavorativa specifica, essendo necessarie frequenti pause durante l'attività ed essendo più difficoltoso effettuare gli spostamenti e lo scarico/carico della merce dai furgoni. Alla luce della scelta personale del periziando di non riprendere il lavoro a seguito dell'evento oggetto di valutazione e tenuto conto delle suddette considerazioni, delle parafisiologiche modificazioni del corpo dovute all'invecchiamento, delle contestuali comorbidità presenti nel caso in analisi (asma bronchiale;
insufficienza venosa agli arti inferiori;
obesità) e dei riferimenti dottrinali in materia, si ritiene quindi quantificabile in un 20% (VENTI PER CENTO) l'indebolimento della capacità lavorativa specifica in capo al SI . Parte_1
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, all'imputabilità della ridotta capacità lavorativa specifica nella misura dell'80% a cause diverse dall'infortunio, si ritiene risarcibile la sola quota del 20% delle spese sostenute a titolo di canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, oltre che di Tassa rifiuti, per un totale di € 878,00.
E' necessario infine rilevare che l'attore non ha specificamente formulato entro i termini assertivi di cui alla 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c. specifica domanda di risarcimento del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa specifica che, diversamente da quella generica, non è automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un'accertata invalidità permanente (Cass. Ord. N. 26264/23). Né ha allegato entro i medesimi termini perentori e, successivamente, provato di aver subito, a seguito della sua diminuita capacità lavorativa specifica, una perdita patrimoniale (sotto forma di danno emergente e/o di lucro cessante) ulteriore rispetto alle spese sostenute per il pagamento del canone di concessione del suolo pubblico e della Tassa rifiuti, avendo, al contrario, dichiarato di non aver riscontrato decrementi patrimoniali grazie all'attività svolta in sua sostituzione dal figlio come coadiutore (pag. 7 atto di citazione). Parimenti non ha allegato e provato che, dalla data del suo infortunio, il reddito prodotto dal figlio sia diminuito per essersi quest'ultimo dovuto far carico anche dell'attività ambulante prima svolta dal padre. Per tali ragioni, la diminuzione della capacità lavorativa del non può essere Pt_1 autonomamente liquidata, ma è stata valorizzata in sede di liquidazione del danno biologico ai fini della quantificazione della misura della personalizzazione del danno risarcibile. Giova, infatti, precisare che il danno futuro determinato dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica si distingue dal danno dalla cenestesi lavorativa, definita da Cass. civ., 26 giugno 2019, n.
17042 come la «compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso ai
15 subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa ». In proposito, la Suprema Corte ha individuato le seguenti differenze: «il danno da perdita della capacità lavorativa specifica concerne il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute ed è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio» (Cass. civ., 26 giugno
2019, n. 17042); « la cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto » (Cass. civ., 22 maggio
2018, n. 12572). Si tratta, quindi, di un danno biologico, la cui liquidazione avviene su base tabellare e diverge da quella del danno patrimoniale futuro.
Non si riconoscono come voci di danno patrimoniale né il pagamento della notula al difensore per la prestazione di assistenza nella fase stragiudiziale né le spese sostenute per la CTP svolta ante causam.
Trattansosi, le prime, di spese prodromiche alla preparazione tecnica delle attività del procedimento contenzioso, e, le seconde, di mera allegazione difensiva, se ne terrà adeguatamente conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
Dagli importi sopra liquidati devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam ammontanti ad € 55.500; in data 27.12.2023, infatti, il sig. riceveva da Pt_1 [...]
il pagamento della somma di € 60.000,00 comprensivo di € 4.500,00 di spese legali che CP_3 tratteneva a titolo di acconto sul maggior dovuto. CP In definitiva, dunque, accertata e dichiarata la responsabilità solidale di e…S e di CP_1 CP_2 con riferimento al sinistro occorso a il 7.4.2022, le convenute devono essere
[...] Parte_1 condannate, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di
Euro 48.709,5 (€ 104.209,5 – 55.500).
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale, già al valore attuale, deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio elaborato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra
16 determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito
(22 aprile 2022), e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Sull'intera somma liquidata per sorte capitale e lucro cessante decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo ex art. 1282 c.c..
Sulla domanda di manleva. CP e…S ha chiamato in manleva la sulla base del contratto assicurativo CP_1 Controparte_3 polizza RC n. 00005512303836, con decorrenza dal 4.12.2020 al 4.12.2021 a rinnovo tacito.
La terza chiamata, pur non negando l'esistenza del contratto assicurativo, ha precisato che ogni eventuale liquidazione dei danni patiti dall'attore, tenuto conto della somma già erogata, dovrà essere ricompresa entro la franchigia RCO di € 2.500,00 ed il massimale di polizza per ogni sinistro corrispondente a € 1.000.000,00, e ha eccepito l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro oggetto di causa per le seguenti ragioni:
- il carrello elevatore guidato dal sig. che ha investito il sig. fa parte della categoria CP_2 Pt_1 delle macchine operatrici e rientra nelle definizioni di veicoli destinati alla movimentazione di cose e, pertanto, non rientra nell'articolo RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI (pag.
48) al paragrafo A. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO ove stabilisce che: “È compresa anche la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti”, con la conseguenza che la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro non viene garantito dalla polizza di CP_3 CP
- in ogni caso, il muletto è di proprietà di e in quanto tale è escluso dalla copertura CP_10
a norma dell'art. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI (pag. 48) secondo cui “I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al
P.R.A.”
Ha eccepito, infine, la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurata che non ha permesso alla Compagnia di gestire la lite direttamente, con propri legali e propri tecnici, violazione cui consegue l'esonero di dal rimborso delle spese ex art. 1917 terzo comma c.c.. Controparte_3
Quanto alla prima eccezione, dalla lettura del contratto assicurativo e delle CGA si evince che “La
Società tiene indenne di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_4 sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente
17 causati a terzi per: - morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato. L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza”
(ART. RCT1). A tale copertura generale si affianca quella indicata nell'articolo RCT3 che si riferisca ai casi di “committenza di mezzi di trasporto”. Dalla lettura della stessa, si evince trattarsi di clausola di estensione della copertura e non di clausola limitativa del rischio oggetto di assicurazione e indicato all'art. RCT1. Dall'elencazione contenuta nell'articolo RCT3, è dato rilevare che tutti i mezzi elencati (autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti) appartengono alla categoria dei mezzi funzionalmente deputati al trasporto di persone e/o cose. In quest'ottica si spiega anche la clausola di esclusione della copertura di cui all'art. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI
SEMPRE OPERANTI (pag. 48) secondo cui “I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.”, limitazione alla quale è possibile attribuire un senso solo nel caso in cui, per i mezzi elencati, sia prevista la stipula in capo al proprietario/utilizzatore di un'assicurazione alternativa, nel caso di specie quella obbligatoria per la
RC estesa a tutti i mezzi la cui funzione abituale sia, appunto, il trasporto di cose e/o persone. Alla luce di ciò, la previsione di cui all'art. RCT3 deve ritenersi riferita ai casi in cui l'assicurata rivesta il ruolo di committente per i danni cagionati a terzi dai propri dipendenti ove questi ultimi si trovino alla guida dei mezzi di trasporto elencati e nei limiti in cui, dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo, residui ancora un danno da risarcire.
Chiarito quanto sopra e considerato che essendo la funzione tipica del carello elevatore o muletto non quella di trasportare cose e/o persone, ma di movimentare le merci, appare evidente l'estraneità dell'evento dannoso oggetto di causa alla previsione di cui all'articolo RCT3 CGA, e la sua sussumibilità nella copertura assicurativa di cui all'ART. RCT1 sopra richiamato.
Deve, infine, evidenziarsi che la franchigia di € 2.500 prevista in polizza alla pag. 6, si riferisce all'art. RCO1 ivi richiamato ed avente ad oggetto i danni subiti dai dipendenti (“La Società tiene indenne , di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:
1. ai sensi di legge Parte_4
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), 2. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro,
3. di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”), disposizione non applicabile al caso di specie.
Ciò posto e passando all'esame dell'eccezione di violazione del patto di gestione della lite da parte
18 dell'assicurata, va premesso è valida la clausola contrattuale che escluda il rimborso delle spese legali di c.d. resistenza sostenute dall'assicurato laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cass. ord. n. 4202/2020), in quanto con il patto di gestione della lite si realizza lo scopo voluto dall'art. 1917 c.c., comma 3, - che è quello di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza in giudizio - e la clausola di diniego del rimborso, ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, costituisce un corollario ragionevole del patto di gestione della lite, volto a tutelare il sinallagma contrattuale (cfr., in motivazione, Cass. cit.). Deve aggiungersi, inoltre, che la portata e gli effetti del patto di gestione della lite e della connessa clausola di diniego del rimborso sopra menzionati devono esser anche decodificati alla luce della clausola generale di buona fede, che presiede allo svolgimento dei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.) e che permea tutta la disciplina del contratto (artt.
1337,1338,1358 e 1366 c.c.). In particolare, tale clausola costituisce la fonte, nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), di obblighi integrativi di avviso, informazione, attivazione e protezione nei confronti della persona e dei beni della controparte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per la parte obbligata, potendo anche un mero contegno di inerzia costituire violazione del parametro di buona fede (cfr., con riferimento all'inerzia, già Cass. sent. n.
2500/1986, secondo cui un'inerzia, cosciente e volontaria, che valga ad ostacolare il soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, si rileva in contrasto col dovere della correttezza e della buona fede).
L'articolo di cui alle CGA in atti, prevede che “La Società: - assume, se Controparte_11
e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato; - designa, se necessario, legali o tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato; - si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro , entro il limite di importo pari al quarto del massimale Parte_4 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale”.
La procedura prevista in tale sezione richiede che l'assicurato dia tempestiva notizia all'assicuratore della pendenza della lite e che la società di assicurazione ne assuma la gestione, se e fino a quando ne abbia interesse. CP Nel caso che ci occupa, l'assicurata ha prodotto in atti PEC del 27.10.2023 inviata CP_10 dall'avv. Ferroglio, difensore dell'assicurata nel procedimento penale per il sinistro in oggetto, con il
19 quale informava dell'avvenuta notifica il 23.10.2023 dell'atto di citazione Controparte_3 introduttivo del presente giudizio, allegando l'atto stesso, informava la compagnia assicuratrice della volontà di avvalersi del patrocinio di legali di propria fiducia, già nominati sia in sede penale che civile e si dichiarava in attesa di ricevere notizie circa l'assunzione diretta della lite da parte della compagnia (doc.11). Alla luce dal tenore letterale della PEC, non è possibile ragionevolmente desumere la volontà dell'assicurata di rinunciare al patto di gestione della lite avendo, di contro, invitato la a comunicare le proprie determinazioni in ordine all'assunzione diretta Controparte_3 della lite, così manifestando la volontà di avvalersi e di rendere concretamente operante il patto.
A fronte di tale produzione la terza chiamata non ha né allegato né provato di aver manifestato CP all'assicurata la volontà di assumere la lite né di aver messo a disposizione di e…S la CP_1 propria difesa tecnica, con ciò non potendo avvalersi dell'invocata clausola di diniego del rimborso delle spese di lite.
Resta tuttavia chiaro che, alla luce del disposto secondo cui “La Società non riconosce spese sostenute dal per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o Parte_4 ammende, né delle spese di giustizia penale”, le eventuali spese sostenute dall'assicurata anteriormente alla comunicazione in esame a titolo di onorario per i legali dalla stessa nominati, resteranno a suo carico. sarà, pertanto, tenuta a tenere indenne l'Assicurata “ ” , oltre che Controparte_3 CP_7 delle somme che quest'ultima deve corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni, anche di tutte le spese del presente giudizio, così come di seguito determinate.
Sulla domanda riconvenzionale CP La convenuta e…S. ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del dipendente CP_1
in via di regresso, al rimborso alla richiedente “delle somme riconosciute in favore CP_2 dell'attore, in ragione del ridetto concorso di colpa”. CP E' sufficiente osservare al riguardo, che è stata accertata la responsabilità diretta di e…S CP_1 nella causazione del sinistro nella misura del 60%. La restante quota del 40% è imputabile ad illecito posto in essere dal dipendente Come sopra detto, l'art. 2049 c.c. prevede una CP_2 responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni cagionati a terzi da propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni lavorative e prevede automaticamente la solidarietà del datore di lavoro nel caso di affermazione della responsabilità del dipendente. CP deve, pertanto, essere condannato a rifondere a e…S. quanto CP_2 CP_1 quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere a in virtù della presente sentenza, Parte_1 nei limiti del proprio apporto causale stimato nel 40% della somma complessivamente liquidata.
20 Sulle spese di lite.
In punto spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14 e successivi aggiornamenti (in relazione alla somma riconosciuta e nella misura prossima ai valori medi), vanno poste a carico solidale delle parti convenute e della terza intervenuta.
Quanto, infine, alla pretesa in ordine alle spese legali sostenute dall'attore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, deve rilevarsi che, l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico dei danneggianti, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Nel caso di specie, senza l'attività stragiudiziale svolta, la Compagnia non avrebbe presumibilmente offerto all'attore la somma di € 60.000, comprensivo di € 4.500,00 di spese legali, accettata quale acconto, e, quindi,
l'attività di assistenza legale si è rivelata comunque dotata di utilità.
Ciò posto e valutata l'attività stragiudiziale compita dal legale dell'attore, deve ritenersi che la somma versata da a titolo di spese legali ante causam sia pienamente Controparte_3 remunerativa delle attività stragiudiziali svolte dal legale e che nessuna altra somma possa essere pretesa.
Circa le spese di CTP sostenute ante causam dall'attrice, atteso che la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946;
Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84, Sez. 3, Sentenza n. 3380 del
20/02/2015). Per tale voce si ritiene di liquidare, con riferimento alla perizia prodromica all'instaurazione del giudizio, l'importo complessivo di euro 1.200,00.
Le spese della CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico solidale delle parti convenute e della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP
1. accertata la responsabilità di e…S e di nella causazione del sinistro in CP_1 CP_2
21 CP cui è rimasto vittima l'attore il 7.4.2022, condanna e…S e in via solidale CP_1 CP_2 tra loro, a risarcire a i danni da lui patiti, che, decurtate le somme corrisposte ante Parte_1 causam, si liquidano in euro 46.950,00, a titolo di danno non patrimoniale, e in euro 1.759,5, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
CP
2. condanna e…S. e in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed in euro 7.000,00 per compensi, oltre
[...] ad € 1.200,00 per CTP e oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; CP
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti convenute e…S. e le CP_1 CP_2 spese di C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa;
CP
4. in accoglimento della domanda di regresso proposta da e…S nei confronti di CP_1 CP_2 CP
condanna quest'ultimo a rifondere a e…S quanto questa dovesse eventualmente
[...] CP_1 corrispondere a in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, per Parte_1 capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nei limiti della quota del 40% del danno complessivamente liquidato come in parte motiva, al lordo del riparto delle quote tra i corresponsabili effettuato nella presente sentenza;
CP
5. in accoglimento della domanda di manleva proposta da e…S. condanna CP_1 Controparte_3 CP a rifondere a e…S. quanto quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere
[...] CP_1 all'attore a titolo di risarcimento dei danni, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza nei limiti della quota di competenza come al superiore punto precisata;
5. condanna a rifondere in favore di e…S.r.l. le spese di lite, che si liquidano in CP_3 CP_1 euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Asti, il 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa SA TI
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