Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2013, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 12/12/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 2566
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 32973/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU IA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli, in data 20.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la ricorrente, l'Avv. MARSIGLIA Rocco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.5.2013, il Giudice monocratico del Tribunale di Tivoli dispose la correzione della propria sentenza, emessa nei confronti di EU IA il 26.11.2012, nel senso che la pena detentiva, che in dispositivo era indicata in anni 1 mesi 4 di reclusione, doveva intendersi determinata in anni 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione degli artt. 130, 568 e 650 c.p.p., sotto un duplice profilo: perché la correzione non poteva essere disposta, in quanto la sentenza corretta non era divenuta irrevocabile, essendo gravata dall'appello proposto dall'imputata, di modo che la eventuale correzione era riserva al giudice dell'impugnazione; perché l'errore corretto dal giudice non può essere considerato errore materiale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che la sentenza di cui il giudice del Tribunale di Tivoli ha disposto la correzione non era passata in cosa giudicata, ma era gravata da appello, presentato dal difensore l'8.3.2013. Orbene, com'è noto, l'art. 130 c.p.p., stabilisce che la correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., Sez. 6^ n. 47456 del 15.11.2004 Rv 230759;
Cass., Sez. 2^, n. 24551 del 29.5.2009 Rv 244245). L'ordinanza impugnata va perciò annullata per nullità assoluta. L'altro profilo della censura rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Penale, il 12 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014