Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
La sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto all'epoca degli stessi minorenni non è inesistente, ma è viziata da nullità assoluta per incompetenza funzionale, vizio non più deducibile nella fase di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 1 c.p.p. Giurisdizione penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
54 3 1 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Paolo Antonio Bruno Presidente udienza c.c. 23.11.2015 Consigliere sentenza n. 1621 Dott. Alfredo Guardiano Consigliere registro generale 17591/15 Dott. Angelo Caputo Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : VI ZORAN, nato a [...], il [...] ; avverso la ordinanza del 24.10.2014 della Corte di Appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni scritte della Procura generale nella persona della Dott.ssa Fodaroni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata la Corte di Appello di Trento ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione del processo avanzata dall'odierno ricorrente, istanza di revisione così riqualificata da parte del giudice dell'esecuzione preliminarmente adito in relazione all'originaria richiesta di incidente di esecuzione promosso sempre dall'odierno ricorrente per la invocata declaratoria di nullità del processo di prime cure per violazione delle regole sulla ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e giudice minorile.
1.1 Avverso la predetta ordinanza emessa dalla Corte territoriale ricorre l'imputato sopraindicato per mezzo del suo difensore, 1 * denunziando violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione.
1.2 Deduce la parte ricorrente la erroneità della decisione della Corte distrettuale nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile l'articolo 630 c.p.p., non rintracciando nel caso di specie alcuna delle ipotesi di revisione previste dal codice di rito. Osserva la parte ricorrente che il giudice della esecuzione, originariamente adito, aveva ritenuto che non fosse proponibile incidente di esecuzione per far valere la censura inerente alla data di nascita dell'imputato e dunque alla sua imputabilità e che in tale ipotesi l'unico rimedio esperibile fosse invece rappresentato dall'istituto della revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Va premesso che, come correttamente rilevato anche dalla Procura generale, il vizio che affligge eventualmente la sentenza pronunciata dal giudice ordinario anziché dal giudice minorile nei confronti di un soggetto che risulti essere minore ultra quattordicenne deve essere identificata come una forma di nullità assoluta per incompetenza funzionale che, come tale, deve essere eccepita ed impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è più deducibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza, neppure nella successiva fase esecutiva.
3.2 Diversa risulta essere la ipotesi in cui è stata pronunciata erroneamente sentenza di condanna nei confronti di un soggetto non imputabile per essere lo stesso minore degli anni quattordici. In tal caso, si verte in una ipotesi di inesistenza della stessa che come tale può essere fatta valere anche davanti al giudice dell'esecuzione.
3.3 Ebbene, nel caso di specie non si prospetta, sulla base delle stesse allegazioni della parte ricorrente, un'ipotesi nella quale si sarebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per non imputabilità, giacché la parte ricorrente nulla ha allegato in ordine ad una sua possibile mancanza di capacità di intendere e di volere. Ne discende che il vizio lamentato riguarda semplicemente la incompetenza funzionale del tribunale ordinario a conoscere del reato imputabile al soggetto non ancora maggiorenne, con la ulteriore conseguenza che il vizio doveva essere oggetto di tempestiva impugnativa nei termini di legge. Ne consegue la inammissibilità anche del proposto ricorso per cassazione. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000. 2 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23.11.2015 Il Presidente J DEB Il Consigliere estensore Rajeck fuster DEFOMTATA IN CANCELLERIA addi 2 - FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise aujoмё 3