Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di esecuzione, la norma che attribuisce al Presidente del Tribunale di sorveglianza la pronuncia della declaratoria di inammissibilità (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) delle richieste manifestamente infondate, non esclude la pronuncia "de plano" di analoghe decisioni da parte del collegio, sempre che ne ricorrano le condizioni, in quanto non vi è pregiudizio per il diritto di difesa e per l'eventuale esercizio del diritto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 43023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43023 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 27/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3624
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 019980/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR AN, N. IL 05/02/1974;
avverso ORDINANZA del 13/01/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G., che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Con ordinanza 13 gennaio 2005 emessa nel corso dell'udienza camerale di trattazione, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale avanzata da RO DR, in quanto in tale istanza il RO, che si qualificava come residente in Inghilterra, aveva omesso di dichiarare o eleggere domicilio in Italia a norma dell'art. 677 c.p.p., comma 2- bis.
Avverso il provvedimento camerale ricorre il difensore del RO lamentando che la declaratoria di inammissibilità sia stata disposta dal collegio de plano senza rispettare il principio del contraddittorio, e che essa è comunque priva di giustificazione, posto che la residenza italiana del RO era nota all'Ufficio. Il ricorso è infondato, sia perché l'istanza proposta dal RO non contiene la dichiarazione o elezione di domicilio prevista tassativamente dall'art. 677 c.p.p., comma 2-bis, sia perché la declaratoria di inammissibilità è stata correttamente adottata dal collegio. In materia di procedimento di esecuzione, infatti, la declaratoria di inammissibilità della richiesta deve essere emessa dal Presidente del collegio nella forma del decreto motivato, come previsto dall'art. 666 c.p.p., comma 2, a fini di economia processuale. Nulla vieta, tuttavia, che analogo provvedimento "de plano" sia emesso dal collegio, cui compete il potere-dovere di rilevare le cause di inammissibilità anche in mancanza della relativa declaratoria presidenziale. Il fatto che l'inammissibilità venga dichiarata dal collegio, anziché dal solo presidente, non comporta alcun inasprimento della posizione processuale dell'interessato istante ne' pregiudica il suo diritto di impugnazione (con il connesso diritto di difesa) come disciplinato dall'art. 666 c.p.p., comma 2 (Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 1991, Franceschini, CED-188617).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2005