Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale di condanna - determinata ai sensi dell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. - ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2012, n. 25070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25070 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/05/2012
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1359
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 32183/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TI US N. IL 28/12/1984;
avverso l'ordinanza n. 20707/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 07/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 7 aprile 2011 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per omesso rispetto del termine di trenta giorni, la domanda di restituzione nel termine, avanzata da De TI US, al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza del medesimo Tribunale in data 5 ottobre 2010 che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, De TI, il quale denuncia violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alle ragioni poste a base del rigetto della domanda, erroneamente ritenuta tardiva.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per una ragione - preliminare ed assorbente rispetto a quelle dedotte dalla difesa - riguardante la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 4, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna appartiene al giudice competente a conoscere dell'impugnazione. L'ordinanza restitutoria è destinata ad incidere sui requisiti di ammissibilità del gravame e, quindi, sulla stessa possibilità di attivare il controllo di grado superiore sul provvedimento impugnato. Si tratta di una competenza funzionale la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Poiché nel caso in esame la domanda proposta da De TI US riguardava la sentenza emessa il 5 ottobre 2010 dal Tribunale di Roma, competente a conoscere della richiesta avanzata ex art. 175 c.p.p. era la Corte d'appello di Roma.
Per queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012