Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal GIP, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025
Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2016, n. 43700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43700 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
MASSIMARI ASR 43700/1 6 15605/00 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1700 Franco Fiandanese Presidente - Marco Maria Alma CC 27 settembre 2016- -Relatore- Andrea Pellegrino R.G.N. 21817/2016 Sergio Beltrani Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De LO EO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 14/04/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emessa nell'ambito del procedimento penale nr. 57993/2015 R.G.n.r. c/Porzio ed altri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 aprile 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione formulata nell'interesse di EO De LO relativa a beni (fustelle di prodotti medicinali) rinvenuti e sottoposti a vincolo reale all'esito di 18 una perquisizione compiuta presso la farmacia ed il deposito farmaceutico dello stesso in forza di decreto in data 10 novembre 2015. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore del De LO, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alle previsioni dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Evidenzia al riguardo il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso all'esito di una procedura per la restituzione delle cose sequestrate diversa da quella indicata dalla legge: il Pubblico Ministero ha omesso di provvedere ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen. limitandosi ad esprimere un parere contrario alla restituzione dei beni ed anche il provvedimento del G.i.p. è stato emesso in assenza di opposizione avverso il prescritto decreto motivato (come detto inesistente) del Pubblico Ministero.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle previsioni degli artt. 252 e 355 cod. proc. pen. Osserva parte ricorrente che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in relazione alle ragioni per le quali i beni sottoposti a sequestro non possono essere restituiti, limitandosi a fare un generico richiamo al parere del Pubblico Ministero, senza tenere conto del fatto che le fustelle in sequestro non sono corpo di reato, né cosa ad esso pertinente non avendo alcuna relazione con le attività delittuose oggetto dell'indagine.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 253, 262, comma 1 e 354 cod. proc. pen. sulla sussistenza del requisito di pertinenzialità al reato e/o di rilevanza probatoria per il mantenimento del sequestro. Osserva parte ricorrente che la detenzione delle fustelle in sequestro non costituisce reato e che l'azione è stata oggetto di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 148.7 del D.lgs. 219/2016 con provvedimento autonomamente impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente rispetto agli altri. Come correttamente osservato anche dal Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta non risultano essere state rispettate le norme procedimentali in materia. La legge prevede, infatti, che nel corso delle indagini preliminari sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto 2 گا motivato (art. 263, comma 4, cod. proc. pen.), provvedimento che non risulta essere mai stato emesso. Indi, contro detto decreto gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127 (art. 263, comma 5, cod. proc. pen.): nel caso di specie non solo il G.i.p. è stato investito della questione in assenza di un formale atto di opposizione ma ha provveduto de plano senza la celebrazione della prescritta udienza camerale. Il vizio del provvedimento impugnato è pertanto manifesto. Quanto ai rimedi adottabili per sanare le indicate violazioni di legge deve rilevarsi che l'orientamento di questa Corte Suprema è diviso. Da un lato si è, infatti, affermato che «In tema di impugnazioni, qualora il giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al pubblico ministero per quanto di sua competenza, ex art. 263, comma quarto, cod. proc. pen., la rigetti con provvedimento "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal P.M., l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, secondo la previsione dell'art. 265, comma quinto, cod. proc. pen., al suddetto parere negativo (a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma quarto, cod. proc. pen.). Ne consegue che, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione degli atti e del "favor impugnationis", alla luce dei quali occorre interpretare la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.>> (Sez. 5, n. 8151 del 20/01/2010, Dragosciuc, Rv. 246102), mentre, dall'altro, si è affermato che il provvedimento emesso direttamente dal G.i.p., previo parere del P.M. deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. n. 1026 del 12/03/1999, Rutigliani, Rv. 214060; ed altre in senso conforme). Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento, seppure esso sia più risalente nel tempo, ciò in quanto provvedimento adottato e, più in generale, la procedura adottata per decidere sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro, si collocano totalmente al di fuori dello schema legale fin dalla loro origine, non essendo certo assimilabile ad un decreto "motivato" il mero "parere contrario" all'accoglimento dell'istanza di restituzione dei beni sequestrati formulato dal P.M. con una annotazione a margine dell'istanza dell'interessato, difettando inoltre un conseguente atto di opposizione ed avendo il G.i.p. alla fine adottato una decisione de plano in palese violazione del principio del contraddittorio che doveva essere realizzato attraverso la celebrazione di un'udienza camerale. 3 D Ritiene il Collegio che alla sequela dei vizi procedimentali sopra illustrati non si può che porre rimedio partendo dalla rimozione del vizio originario della procedura e quindi disponendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'atto che ne ha costituito il presupposto, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore seguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 27/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Maria ALMA Franco FiandaneseFrancs fandary CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2° Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 14 OTT 2016 E R P Funzionice tiziario Marina PERILLI +