Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 2
Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.
Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura "de plano" (e dunque senza il ricorso al contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale). Il provvedimento presidenziale può anche essere emesso dal collegio e, comunque qualificato, ha natura e valore di decreto, postulando, quanto al contenuto, la manifesta infondatezza della questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo G Pandolfo Presidente del 4/01/2000
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.9
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.40709/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND CO, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza 31.7.1999 del Tribunale di Velletri Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
ND CO propose incidente di esecuzione, sull'assunto che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, presentato da difensore di imputato contumace non munito di specifico mandato, era improduttiva di effetti giuridici per difetto di rituale avviso dell'udienza al difensore e all'imputato. Con "istanza integrativa", sollevò questioni circa l'art 571 cpp. L'incidente fu dichiarato inammissibile per tardività della "richiesta di restituzione in termini"
Il ND ricorre e deduce la nullità dell'ordinanza, ex art 666/4, 178 lett b) e c) cpp, per la mancata partecipazione del pubblico ministero al procedimento, "la erronea applicazione della legge penale", sull'assunto che l'istanza di non esecutività della sentenza e di restituzione in termini dovevano essere valutate ex art 670, comma 3, cpp in quanto l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello era nulla per vizio di notificazione, eseguita nelle mani del difensore "che non aveva la capacità di rappresentare l'imputato per mancanza del mandato ad impugnare."
1 - In sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo, rimanendo preclusa, per la formazione della "res judicata", l'indagine concernente ogni altro vizio, incidente sul giudizio di cognizione, anche se costituente nullità assoluta, deducibile soltanto all'interno del processo, con la tempestiva impugnazione della sentenza. In siffatta ipotesi, a norma dell'art. 666, comma 2, cpp, la garanzia del contraddittorio e le forme dell'udienza camerale non debbono essere rispettate perché la richiesta d'incidente è manifestamente infondata, ipotesi che legittima il provvedimento de plano da parte del giudice monocratico o del presidente del collegio. Il provvedimento, che è di competenza presidenziale, può essere emesso anche dal collegio che ha il potere - dovere di rilevare e dichiarare l'inammissibilità con un provvedimento che, comunque qualificato, ha il valore di decreto e postula per il contenuto, la manifesta infondatezza della questione, senza che tale presupposto possa essere escluso per il solo fatto che l'atto non sia stato emesso dal presidente. La manifesta infondatezza, nei termini esposti, è, comunque, rilevabile ex officio dalla Corte, pure al fini della legittimità della procedura seguita, in analogia a quanto disposto dall'art 591, comma 4 cpp. Ciò posto, si osserva che, quindi, legittimamente, il Tribunale, nella sua collegialità, emise provvedimento de plano di inammissibilità dell'incidente, proposto per far valere una nullità del giudizio di cognizione - pretesa omissione dell'avviso dell'udienza all'imputato e al difensore -.
2 - La seconda questione è inammissibile per violazione del divieto di novum.
Per il principio dispositivo, consacrato dall'art 666, comma 1, c.p.p., la richiesta con la quale si instaura il procedimento di esecuzione deve contenere, come qualsiasi altra domanda giudiziale, l'indicazione del petitum e della causa petendi. Consegue che, per l'ordinata progressione, per farsi e gradi, della domanda e per il divieto di cui all'art 606, comma 3, applicabile al procedimento, per l'identità di ratio, a norma dell'art 666, comma 6, c.p.p., il ricorso avverso la decisione dell'incidente non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta, sulle quali il giudice del merito non è stato chiamato a decidere. Diversamente, l'impugnazione è inammissibile senza che alcuna concreta lesione possa derivare alla parte che potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, poiché il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.
Ciò posto, si osserva che con il ricorso viene dedotta l'invalidità della notifica dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che è questione nuova e diversa da quelle devolute al giudice della esecuzione Non è apprezzabile il preteso equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di merito, che avrebbe statuito sulla istanza di restituzione in termini e non sulla mancanza del titolo esecutivo. Con questa interpretazione della richiesta, evidentemente sollecitata del difensore, in udienza come risulta anche dal testo del ricorso, si tentava, inutilmente, di recuperare un incidente diretto, con manifesta infondatezza, a far valere una pretesa nullità del giudizio di cognizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000