Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 9
CASS
Sentenza 4 gennaio 2000

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Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.

Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura "de plano" (e dunque senza il ricorso al contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale). Il provvedimento presidenziale può anche essere emesso dal collegio e, comunque qualificato, ha natura e valore di decreto, postulando, quanto al contenuto, la manifesta infondatezza della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 9
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9
    Data del deposito : 4 gennaio 2000

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