Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
In tema di manato di arresto europeo, una volta che il Presidente della corte di appello deleghi il Presidente del tribunale territorialmente competente, a norma dell'art. 13 legge 22 aprile 2005, n. 69, quest'ultimo può legittimamente designare, per i relativi adempimenti, un magistrato del suo ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 21150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21150 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/03/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 621
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6677/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI TR, n. a Portici il 28.6.1977;
avverso le ordinanze in data 2 febbraio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania e della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, le ordinanze denunziate e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 2 febbraio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, designato dal Presidente del Tribunale, a sua volta delegato dal Presidente della Corte di appello di Torino per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 10, procedeva alla audizione di TR AI e convalidava l'arresto eseguito dai Carabinieri di Novara in data 30 gennaio 2009, contestualmente applicando al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a un ordine di arresto della Pretura di Norimberga (Amtsgericht Nurnberg) in data 4 dicembre 2008, nelle forme della segnalazione nel Sistema informativo Schengen (SIS) sostitutive di mandato di arresto Europeo (MAE) per i reati di furto, tentata rapina in concorso, lesioni personali gravi in concorso accertati in Norimberga tra il 29 dicembre 2007 e il 25 aprile 2008.
Successivamente, con ordinanza adottata nello stesso giorno, il Presidente della predetta Corte di appello confermava la misura applicata all'Ottaiano.
Ricorre per cassazione l'Ottaiano, a mezzo del difensore avv. TT AL, che deduce:
1. Inosservanza della L. n. 69 del 2005, artt. 10 e 13, per mancato rispetto della competenza funzionale del Presidente della Corte di appello, che poteva delegare per la convalida e l'applicazione di misura cautelare il solo Presidente del Tribunale di Verbania e non altro magistrato del Tribunale, in particolare il G.i.p., come nella specie illegittimamente avvenuto.
2. Illegittimità della convalida dell'arresto in quanto avvenuta alle ore 12,24 del 2 febbraio 2009 e quindi oltre il termine di quarantotto ore dalla trasmissione del verbale di arresto (avvenuta alle ore 11, 51 del 31 gennaio 2009).
3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento a entrambe le ordinanze, essendo stata applicata la misura cautelare con l'adozione di formule di stile in punto di pericolo di fuga.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Una volta che il Presidente della Corte di appello deleghi il Presidente del Tribunale territorialmente competente, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 1, quest'ultimo organo può legittimamente designare per i relativi adempimenti, un magistrato del suo ufficio, "essendo nei generali poteri del capo, per evidenti ragioni organizzative, demandare a singoli magistrati funzioni che non attengono strettamente alla direzione dell'ufficio, ma al disbrigo di normali procedure di carattere giudiziario, pur se rientranti, in base alla legge, nelle sue specifiche attribuzioni" (così Cass., sez. 6^, 21 novembre 2006, Arturi). La convalida è intervenuta entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto (pervenuto alle ore 11, 51 del 31 gennaio 2009), dovendosi al riguardo fare riferimento al momento in cui abbia avuto inizio la relativa udienza (nella specie, ore 11, 45 del 2 febbraio 2009) e non a quello in cui la stessa abbia termine e sia emessa la decisione sulla convalida, non potendosi fare dipendere dal tempo in cui siano state esercitate le pur legittime facoltà difensive e le doverose verifiche da parte dell'a.g. la tempestività del provvedimento di convalida.
L'ordinanza cautelare, confermata nello stesso giorno dal Presidente della Corte di appello, appare adeguatamente (anche se sinteticamente) motivata in punto di pericolo di sottrazione alla consegna e di adeguatezza della misura carceraria, essendosi fatto riferimento alla gravità dei fatti, di per sè indicativi di una prospettiva di fuga;
fermo restando che in sede di ricorso per cassazione, avverso i provvedimenti cautelari emessi nell'ambito della disciplina sul MAE, possono essere dedotti solo profili di violazione di legge (L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7, che rinvia all'art. 719 c.p.p.). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009