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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/06/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 29/2021
tra
Parte_1
ATTORE
contro
E + CP_1
CONVENUTI
Alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso, per l'attore, in sostituzione dell'avv.
Simona Spada, l'avv. Marzia Lorenza Falchi.Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Falchi discute la causa richiamando gli atti depositati, concludendo in conformità all'atto di citazione e alle note conclusionali depositate nel fascicolo telematico in data 13.6.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: insiste affinché “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiarare il signor proprietario in virtù di intervenuta usucapione del terreno in Parte_1
agro di Esterzili, Loc. Murera, distinto al catasto terreni al Foglio 10, Particella 81.
2) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei Registri
Immobiliari, con le agevolazioni fiscali essendo il signor coltivatore diretto. Parte_1
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione ingiustificata”.
Esaurita la discussione orale della causa, il Giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00.
Alle ore 15,15, è comparso, in sostituzione dell'avv. Simona Spada, l'avv. Mara Cuboni. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 29/2021
Segue verbale udienza del 26.6.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
ella causa civile di primo grado iscritta al n. 29 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari nella via Cimarosa n. 123, presso lo studio dell' Avv. Simona Spada, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORE
Contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
CP_14
CONVENUTI CONTUMACI
Pag. 2 di 8 OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come precisate con il verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 7.9.2020 ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e per le vie ordinarie, previa autorizzazione del Giudice del Tribunale di Lanusei dott.ssa Nicoletta Serra in data
2.10.2020, l'attore intraprendeva il presente giudizio contro i convenuti indicati in Parte_1 epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'acquisto in suo favore a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale del terreno in agro di Esterzili, località
Murera, distinto al catasto terreni al Foglio 10, Particella 81.
L'attore a fondamento della domanda ha esposto essere un coltivatore diretto, iscritto all' INPS, e che da oltre venti anni possiede un terreno in agro di Esterzili, Località Murera distinto al catasto terreni al Foglio 10, Particella 81, allegando di aver sempre provveduto alla coltivazione del predetto fondo, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di detto cespite come unico ed esclusivo proprietario e come tale atteggiandosi nei confronti dell'intera società, senza corrispondere denari e frutti per il suo godimento.
Ha altresì dedotto che il terreno oggetto di domanda al Catasto di Nuoro ed ai Registri Immobiliari è intestato, ad altri soggetti, così come risulta dalle visure storiche per immobile allegate agli atti di causa e, pertanto, sussiste il suo interesse a far dichiarare giudizialmente l'acquisto del diritto di proprietà in virtù di usucapione dell'immobile, atteso che sussistono i presupposti per ottenere il riconoscimento giudiziale di proprietà per intervenuta usucapione e poter provvedere alla trascrizione e voltura di legge in proprio favore.
Con la memoria integrativa, richiesta dal giudice, depositata nel fascicolo telematico in data
31.3.2022, parte attrice ricostruiva le vicende anagrafiche occorse agli intestatari catastali risultati dalla visura storica dell'immobile oggetto di causa deducendo che risulta così intestato a: CP_1
, EP EP ,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_8
, ,
[...] CP_4 CP_7 CP_8 Controparte_12 CP_13 [...]
specificando che le schede di famiglia rilasciate dal Comune di Cagliari e di Esterzili e CP_14
da informazioni assunte presso i predetti Comuni è emerso che , nato a [...] il CP_1
11/12/1945, residente in [...];
nata a [...] il [...] non è stato reperito nessun altro elemento da parte del CP_2
Comune di nascita idoneo a effettuare ricerche;
Pag. 3 di 8 nata a [...] il [...], deceduta in Cagliari il 28/11/1991, risulta coniugata con CP_3
; CP_15
nato a [...] il [...] deceduto in Cagliari il 29/10/2019, coniugato con CP_4
nata il [...]; CP_16
nata a [...] il [...] deceduta in Quartu Sant'Elena il 25/04/2020, eredi Controparte_5
e residenti in [...] CP_17
nata a [...] il [...] non è stato reperito nessun altro elemento da parte del CP_6
Comune di nascita idoneo a effettuare ricerche;
nata a [...] il [...] deceduta in Cagliari in data 09/07/2009 non risultano CP_7
eredi noti;
nata a [...] il [...] non è stato reperito nessun altro elemento da parte del CP_8
Comune di nascita idoneo a effettuare ricerche;
nato a [...] il [...], coniugato con CP_9 Persona_2
nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 17/01/2011, coniugato con CP_10 [...]
; CP_18
nata a [...] il [...] risulta cancellata per irreperibilità; CP_11
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Lanusei 3; Controparte_12
nata a [...] il [...] deceduta in Cagliari in data 05/06/1998 non risultano CP_13
eredi noti;
nata a [...] il [...] deceduta in Cagliari il 21/11/1986 non risultano eredi CP_14
noti.
Con comparsa di costituzione datata 16.1.2023, depositata in pari data nel fascicolo telematico, si costituiva in giudizio per l'attore il nuovo difensore avv. Simona Spada, la quale confermava integralmente le domande, deduzioni e conclusioni in fatto e in diritto come prospettate nell'atto di citazione e negli atti successivi.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile de quo, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli
Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Poiché la ricostruzione delle vicende occorse agli stessi è risultata gravosa per la difficoltà di identificarli tutti, l'attore ha richiesto la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
Pag. 4 di 8 Il giudice del Tribunale di Lanusei, dott.ssa Nicoletta Serra, con decreto del 2.102020, udito il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, ritenuto che la notificazione dell'atto di citazione secondo le regole ordinarie nei confronti dei convenuti, risultanti dall'intestazione delle visure catastali prodotte, sarebbe risultata obbiettivamente di somma difficoltà per il notevole numero degli stessi nonché l'assenza di dati anagrafici esaustivi per alcuni di essi, ha autorizzato la notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami con riguardo ai convenuti eredi, disponendo nel contempo la notificazione dell'atto di citazione secondo le regole ordinarie per i convenuti e , e il deposito di copia dell'atto CP_1 Controparte_5 Controparte_12 di citazione nella casa comunale di Esterzili con l'inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, incombenti tutti puntualmente eseguiti da parte attrice.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione eseguita sia secondo le regole ordinarie che ai sensi dell'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti in giudizio e all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice, all'odierna udienza del 26.6.2024, previo deposito di note conclusive al cui incombente provvedeva parte attrice, veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Detto ciò gli esiti dell'istruttoria hanno confortato e confermato la fondatezza della domanda attorea che, in tal senso, deve trovare accoglimento.
Come noto, l'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Pag. 5 di 8 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attore sul terreno sito in Esterzili località Murera.
Con riferimento ai testi di parte attrice, e sentiti all'udienza del 16.1.2024, gli stessi Tes_1 CP_1
sono risultati attendibili, in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite e per aver avuto essi diretta conoscenza dei luoghi di causa, per essere frequentatori assidui della zona sin dal 1997, come dagli stessi dichiarato, in particolare il legato dagli anni novanta da un rapporto di Tes_1 amicizia con l'attore e il fontaniere in pensione, frequentatore dei luoghi per motivi di CP_1
lavoro. In particolare, i testi escussi hanno saputo riferire nel dettaglio i confini del terreno oggetto, nonché riconosciuto lo stesso nell'estratto di mappa prodotto unitamente all'atto introduttivo esibito durante l'esame e hanno anche confermato che si tratta di una grande estensione di terreno, del quale hanno saputo, vieppiù, indicare il numero identificativo. È emerso, in particolare, dalla loro escussione che dal 1997 abbia posto in essere le attività tipiche del proprietario Parte_1
ovvero coltivare il fondo (e i testi hanno saputo riferire anche sulla tipologia di colture), recintare lo stesso, provvedendo negli anni anche alla manutenzione della recinzione, ricoverarci gli animali, in particolare hanno precisato che nel terreno è presente una sorta di tettoia in lamiera che serve per ricoverare le mucche e come deposito per il fieno, farci pascolare il bestiame. Entrambi hanno confermato che il utilizza il terreno anche per parcheggiare i mezzi meccanici che utilizza Pt_1
per la sua attività di contoterzista.
Nel terreno è presente un pozzo utilizzato dal per l'irrigazione dell'orto, delle piante e come Pt_1
abbeveratoio per gli animali.
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad
Pag. 6 di 8 escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni del bene immobile possedute dall'attore quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario. Sul punto i testi hanno riferito che il fondo è recintato con rete metallica, sostenuta da pali in ferro, oltre ad essere chiuso da un cancello in ferro chiuso con un pezzo di catena e un lucchetto, hanno riferito di aver sempre visto solo l'attore aprire e chiudere il cancello per accedere o uscire dal terreno.
Infine, hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno per cui è causa da parte di e di aver sempre visto il medesimo utilizzarlo dal Parte_1
1997 e comportarsi come il vero proprietario, tanto che anche i testi lo hanno ritenuto tali.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi, che, non costituendosi in giudizio, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese dell'attore.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che l'attore ha maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà sul terreno de quo per effetto dell'usucapione ventennale.
Non vi è necessità dell'espressa pronuncia sugli obblighi della Conservatoria dei Registri
Immobiliari poiché le conseguenze invocate scaturiscono in via immediata dalla dichiarazione dell'effetto acquisitivo.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attore debbono restare a suo carico. L'attore, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara:
proprietario del terreno sito in agro di Esterzili, Località Murera, identificato al Parte_1
catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 10, Particella 81;
II.nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale
Lanusei, 26 giugno 2024
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Iride Mura
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