Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la "ratio decidendi", deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonio VELLA Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 13374/96 proposto da
LI TE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Papinio Stazio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Modestina Di Sabato, difesa dall'Avv. Giuseppe Centola come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
EN RA OL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Piero Panariti, difeso dall'Avv. Francesco Borgia come da procura in calce al controricorso.
CONTRORICORICORRENTE
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1311/95 del 13.7 / 28.9.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.12.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Benito Piero Panariti per delega.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Foggia - Sez. Distaccata di
Manfredonia - ER LI, proprietaria dell'appartamento al primo piano del terzo lotto del Residence "Le Corolle" del Villaggio Ippocampo, lamentava che, in sua assenza, OD SO, proprietario dell'appartamento sottostante a piano terra, aveva fatto costruire, a copertura del suo terrazzo e di un manufatto ivi esistente, una tettoia, che infissa nella soletta del balcone, la privava della veduta in appiombo, violava le distanze legali e costituiva un pericolo per la sicurezza della sua proprietà. Chiedeva, pertanto, la reintegrazione nel diritto di veduta, con la rimozione delle opere.
Il TO rigettava la domanda.
Su appello della LI, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1311/95 del 13.7 / 28.9.1995, confermava tale decisone, osservando che l'opera realizzata dal SO non era consistita nella creazione ex novo della tettoia, ma nella copertura con materiale compatto di preesistente struttura (pergolato). Escludeva poi la richiesta tutela possessoria invocata dalla LI perché, sulla scorta delle risultanze processuali e in base ad elementi obiettivi (balcone con ringhiera distante 15 cm. dal muretto largo cm. 80 munito di fioriera), era emerso che la veduta era stata sempre limitata sin dalla costruzione dell'edificio e la LI mai aveva goduto dell'affaccio in appiombo per la particolare configurazione dei luoghi, sicché non ricorrevano gli estremi del lamentato spoglio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ER LI in base a due motivi, ai quali OD SO ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che non era possibile accordare la richiesta tutela possessoria di reintegrazione nel possesso "perché la veduta era stata sempre limitata sin dalla costruzione dell'edificio, e la LI mai aveva goduto della veduta in appiombo per la particolare configurazione dei luoghi, sicché non vi è stato il lamentato spoglio".
Sostiene la ricorrente che il Tribunale, in base ad errata lettura della sentenza del TO e delle deposizioni testimoniali, non ha considerato che la precedente struttura (pergolato) in legno con larghe maglie consentiva di vedere nel giardino sottostante, mentre la tettoia realizzata dal SO, su una struttura in ferro con materiale compatto, ha escluso tale veduta. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la situazione dei luoghi, nonostante il muretto e la fioriera, era tale da consentire la veduta in appiombo. Sul punto, con motivazione insufficiente, il Tribunale ha escluso la c.t.u., la quale era stata richiesta al solo scopo di accertare in concreto l'effettiva possibilità dell'affaccio, atteso che in sede di ispezione dei luoghi era stato evidenziato che "la visuale era impedita dalla presenza della tettoia per m. 1,60".
1.1. Il morivo è infondato.
Secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Cass.
2.6.1995 n. 6189). Parimenti il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre quando le ragioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione siano fra loro inconciliabili elidendosi a vicenda sì da rendere incomprensibile la ratio decidendi, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve cioè apparire tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento, e non nella diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Cass. 23.7.1994 n. 6868; 16.3.1994 n. 2498). Conseguentemente la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori della dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica (contraddittoria) ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri (insufficiente). Nel caso specifico il dedotto vizio di motivazione deve essere escluso proprio perché il Tribunale ha dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento in ordine all'insussistenza del preteso spoglio, allorché ha affermato che la LI, in base a quanto emerso dalla situazione dei luoghi e dalle deposizioni testimoniali, non aveva mai goduto della veduta in appiombo sul sottostante terrazzo-giardino di proprietà del SO, il quale, pertanto, con la realizzazione dell'opera contestata, non aveva affatto privato la LI di tale sua pretesa veduta. Al riguardo il Tribunale, dopo aver rilevato che l'opera realizzata dal SO non era consistita nella creazione ex novo della tettoia, ma piuttosto nella copertura, con materiale compatto, di preesistente struttura (pergolato), ha affermato che il balcone della LI, come emergente dalle risultanze dell'ispezione dei luoghi, dalla documentazione fotografica e dalle deposizione dei testi, per la sua stessa conformazione e struttura, essendo munito di parapetto in muratura largo cm. 80, contenente una fioriera, e sormontato da una ringhiera in ferro, distante dal pavimento cm. 78, non consentiva oggettivamente, per la presenza di tali elementi, di potersi affacciare e, quindi, di poter vedere nel sottostante terrazzo-giardino del SO, sicché la pretesa veduta in appiombo non era possibile neppure se la tettoia non vi fosse stata. Il Tribunale ha cioè affermato che la veduta vantata dalla LI dal suo balcone era sostanzialmente limitata, nel senso che non consentiva di potersi affacciare e guardare nel sottostante terrazzo-giardino che il SO aveva coperto con la contestata tettoia. Di conseguenza non sussistevano nella fattispecie i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione ovvero di manutenzione.
Con le proposte doglianze la ricorrente sollecita inammissibilmente una diversa valutazione della situazione dei luoghi e delle risultanze della prova per testi, sostenendo, contrariamente a quanto accertato dal giudice di merito, che era possibile dal suo balcone, malgrado il muretto e la fioriera, guardare giù nel sottostante terrazzo- giardino del SO: ciò sulla base di considerazioni ipotetiche, e dando prevalenza ad elementi ulteriori rispetto a quelli invece esaminati e valutati dal Tribunale, e che quindi devono ritenersi da questo implicitamente considerati non decisivi.
Le doglianze, pertanto, concretano una soggettiva ricostruzione della realtà fattuale, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità essendo il giudice del merito libero, sol che ne dia adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri.
Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica, va osservato che l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre simile accertamento presuppone la valutazione dell'opportunità di integrare le risultanze istruttorie con tale ulteriore mezzo e costituisce estrinsecazione di un potere istruttorio discrezionale, non censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 17.9.1991 n. 9687; 16.2. 1984 n. 1182;
18.9.1980 n. 5502). Nel caso specifico il Tribunale ha ampiamente giustificato l'inammissibilità in base all'inutilità della consulenza tecnica, essendo stati già acquisiti al processo elementi certi e obiettivi per poter decidere.
2. Con il secondo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione sul punto della violazione delle distanze, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e violazione dell'art. 907 c.c. e 900 c.c., la ricorrente assume che il SO, nella costruzione della tettoia, si sarebbe dovuto comunque mantenere alla prescritta distanza legale (di cui all'art. 907, terzo comma, c.c.), senza ancorare stabilmente, con cemento, la copertura del terrazzo al suo balcone.
2.2. Anche tale motivo è infondato.
Invero, poiché è stato escluso il diritto (oltre che l'esercizio) della veduta in appiombo e poiché, con apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, è stato accertato che la tettoia realizzata dal SO non è consistita nella creazione di un'opera ex novo, ma nella sostituzione di una preesistente struttura, è da ritenere insussistente, nel caso specifico, la dedotta violazione dell'art. 907 c.c. (Cass. 16.3.1993 n. 3109; 25.8.1989 n. 3762). Infatti chi è stato convenuto con l'azione di manutenzione per asserita violazione di distanze rispetto alla costruzione (veduta) dell'attore, può legittimamente opporre che non è tenuto al rispetto delle distanze, qualora si sia limitato soltanto a sostituire la sua preesistente costruzione senza apportarvi alcuna modificazione innovativa.
4. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidate in complessive L. 317.850, oltre L.
3.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999