Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3615
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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Il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la "ratio decidendi", deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3615
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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