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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31929/2019 di R.G.
TRA
(C.F. ), con sede legale in Bologna, via Parte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. assistita e Parte_2 rappresentata dall'avv. Vincenzo Paltrinieri (C.F.: ) e dall'avv. Luca CodiceFiscale_1
Paltrinieri (C.F. ), presso il cui studio in Milano, via Goldoni n. 1, ha eletto CodiceFiscale_2
domicilio, giusta procura alle liti.
ATTRICE
E in persona dell'amministratore e legale rapp.te p. t., sig.ra Controparte_1 CP_2
, (C.F. , con sede in Napoli al Centro direzionale Isola B3, C. F.
[...] C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Colavita, C. F. , ed P.IVA_2 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 int. 136-
137, come da procura in atti.
CONVENUTA
ASSICURATORI in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per CP_3
l'Italia, dott.ssa domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Persona_1 rappresentati e difesi nel presente giudizio come da procura alle liti in atti dall'avvocato Assunta
Portento e con quest'ultima elettivamente domiciliati in Marcianise alla via G. Siani n.
2. pagina 1 di 9 CHIAMATA IN CAUSA
n persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia, dott.ssa domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. Persona_1
86, rappresentati e difesi nel presente giudizio come da procura alle liti in atti dall'avvocato Assunta
Portento e con quest'ultima elettivamente domiciliati in Marcianise alla via G. Siani n.2.
INTERVENUTA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.06.2024 tenuta in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.2019 la Parte_1
conveniva in giudizio la per accertarne, previo riconoscimento del diritto di Controparte_1 surrogazione dell'attrice nei diritti della la responsabilità per Controparte_5
inadempimento contrattuale ed extracontrattuale ed ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 75.990,00, oltre interessi. Premetteva la a) che la società , Parte_1 Controparte_5
sua assicurata, subiva un furto nei propri locali, la notte del 22.12.2018 e che, in seguito a tale evento, la compagnia assicuratrice provvedeva a liquidarle un risarcimento di euro 75.990,00; b) che la società
contrattualmente obbligata alla sorveglianza notturna ed al pronto intervento nei Controparte_1
confronti della realizzava un controllo insufficiente e tardivo, nonostante le segnalazioni CP_5
del furto, configurandosi pertanto un inadempimento contrattuale, oltre che una generica responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere; c) di avere quantificato, mediante perizia, i danni subiti in euro 75.990,00 e di avere conseguentemente indennizzato la Controparte_5
di detta somma;
d) di essersi surrogata nei diritti vantati dalla società nei
[...] CP_5 confronti della onde ottenere da quest'ultima il risarcimento delle somme Controparte_1
corrisposte alla propria assicurata, oltreché, il rimborso delle spese peritali. Alla luce di quanto dedotto, esposto, ed eccepito, concludeva affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito Accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale della
pagina 2 di 9 convenuta in relazione ai fatti di cui è causa e/o comunque la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale della stessa anche ex artt. 2043 e 1228 c.c., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti di condannare in Controparte_5 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad la Parte_1 somma di € 75.990,00, oltre spese legali e peritali, per tutte le causali dedotte nella narrativa, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa. Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R.
115/12 si dichiara che il valore della presente causa è di € 76.000,00”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, ammettersi la chiamata Controparte_1 del terzo nei confronti degli per avere questi assunto il rischio derivante dal Parte_3 contratto di Assicurazione n. A2LIA01537I. Eccepiva, poi, l'infondatezza della domanda attorea, per avere parte convenuta regolarmente adempiuto il servizio appaltato, la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza assoluta dell'oggetto e l'inadempimento della stante la mancanza agli atti Parte_1
di lite delle ricevute di pagamento del contratto relative al periodo di dicembre 2018. In ragione di tanto: “Si conclude affinché voglia l'adito Tribunale così provvedere:
1. Preliminarmente, in accoglimento dell'istanza formulata ex artt. 106 e 269 c. p. c., autorizzarsi lo spostamento della prima udienza onde effettuare la chiamata in causa del RAPPRESENTANTE CP_6 Parte_4 che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. A2LIA01537I (Cod.
[...]
Fisc. ), domiciliato per la carica in Milano al Corso Garibaldi n. 86, cap 20121; 2. nel P.IVA_3 merito, in via preliminare, dichiarare l'atto di citazione, nullo per carenza dei requisiti di cui all'art.
163 c. p. c.; 3. accogliere il presente atto e rigettare la domanda attrice per essere assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
4. nel caso di accertata responsabilità dichiarare quella esclusiva per
l'evento dannoso dei Membri che hanno assunto il rischio della predetta Parte_5 polizza assicurativa e per l'effetto;
5. estromettere la società dal presente Controparte_1
giudizio e, comunque, tenerlo indenne, rilevarlo e rivalerlo per il caso di soccombenza;
6. con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il Giudice, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 269 c.p.c., all'udienza del 13.02.2020, autorizzava la alla chiamata in causa degli e differiva la Controparte_1 Parte_3
prima udienza al 5.10.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli in Parte_3 persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, dott.ssa Persona_1 eccependo l'infondatezza della domanda attorea. Associandosi a quanto dedotto dalla società
pagina 3 di 9 convenuta, contestavano l'inadempimento, per essere gli agenti di vigilanza prontamente intervenuti alla luce delle segnalazioni ricevute. In ragione di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - NEL MERITO - Rigettare la domanda attorea, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di intervento si costituiva la quale successore a titolo Controparte_7
particolare dei summenzionati assicuratori già costituiti, che la autorizzavano, in data 31.12.2020, alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti da polizze sottoscritte dagli Parte_3
la quale nel merito si associava alle difese svolte dalla propria assicurata.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, all' udienza dell'1.07.2021, ammetteva l'interrogatorio formale deferito dalla società attrice al legale rappresentante di parte convenuta, ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti e le abilitava alla prova contraria. Alle udienze istruttorie del 9.12.2021, del 20.01.2022, del 10.03.2022 e del 16.05.2022 si procedeva all'interrogatorio formale del Sig. , legale rappresentante della società CP_8 [...]
nonché all'escussione dei testi indicati da parte convenuta, Sig.ri e Controparte_1 Testimone_1
, e dei testimoni indicati da parte attrice, Sig.ri e Testimone_2 Testimone_3 Pt_6
. All'esito dell'udienza del 16.05.2022, il Giudice si riservava sulla richiesta di parte attrice di
[...] integrazione della prova testimoniale e, sciolta la riserva all'udienza del 12.07.2022, ammetteva l'integrazione richiesta, rinviando all'udienza del 10.11.2022, per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 6.12.2022 il Giudice ammetteva la CTU richiesta dalla Parte_1
e nominava l'Arch. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice rinviava la Persona_2 causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2024, indi, assegnava la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle depositate comparse conclusionali e repliche la causa giunge ora a questo Tribunale per la decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione svolta da parte convenuta per indeterminatezza assoluta dell'oggetto della domanda. Invero, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. (Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077).
pagina 4 di 9 Orbene, nel caso che ci occupa l'attore risulta senz'altro avere identificato in maniera sufficientemente chiara l'oggetto della domanda giudiziale, avendo dedotto l'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta e richiesto, per l'effetto, condannarsi la stessa al risarcimento delle somme relative.
Nel merito la domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati.
Occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ed, inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ., S.U. 30.10.2001, n.13533).
Pacifico tra le parti il rapporto contrattuale di vigilanza, stipulato in data 9.11.2017 e risultante agli atti, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di sorveglianza con previsione del servizio di radioallarme con collegamento notturno e pronto intervento, nonché radioallarme con collegamento 24 ore su 24 per i giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, la surrogandosi Parte_1
nei diritti della propria assicurata, conveniva in giudizio la Controparte_5 [...] rilevandone l'inadempimento contrattuale, per non essere la stessa prontamente Controparte_1
intervenuta per impedire il trafugamento della merce, verificatosi nella notte del 22.12.2018.
Orbene, nel caso di specie non sono integrati gli estremi di un inadempimento del contratto di vigilanza imputabile alla alla luce del complesso delle risultanze processuali, documentali Controparte_1
e testimoniali.
Occorre, anzitutto, riportare quanto dichiarato dal Sig. , in qualità di direttore generale Parte_7 dell'azienda in sede di denuncia alla Legione Carabinieri Campania, Controparte_5
datata 23.12.2018. Il dichiarava che, ricevuto in data 22.12.2018 alle ore 00:48 un primo sms dal Pt_7
sistema di allarme installato nel locale commerciale, da remoto, unitamente al direttore del punto vendite verificava le telecamere interne e non riscontrava alcuna anomalia;
Persona_3
pagina 5 di 9 ciononostante segnalava il fatto all'istituto di vigilanza , che provvedeva ad inviare una pattuglia CP_1
sul posto pochi minuti dopo e che neppure rilevava alcuna situazione anomala. Rilevava, inoltre, di avere nuovamente contattato la , per avere ricevuto un secondo sms di allerta, alle ore 1:27, che CP_1 comunicava una intrusione nel cunicolo. All'esito della seconda segnalazione, lo stesso Sig. si Pt_7 recava sul luogo, ove erano già presenti le Forze dell'Ordine, oltre che le pattuglie della ditta di vigilanza.
Con specifico riguardo alle deposizioni dei testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il
Sig. , in qualità di legale rappresentante della interrogato all'udienza istruttoria CP_8 CP_1 del 9.12.2021, riferiva che, ricevuto il segnale di allarme, gli agenti dell'istituto di vigilanza di recavano prontamente sul posto e “dopo aver verificato assenza di effrazioni sul perimetro ispezionabile, hanno chiamato la centrale e avvisato il cliente.”
Di analogo tenore è la deposizione del teste , dipendente della , escusso Testimone_2 CP_1 all'udienza del 16.05.2022, il quale confermava di essersi recato, unitamente al collega , Testimone_4
presso il locale commerciale Electronic House Giuseppe, ove non veniva rilevata alcuna anomalia.
Specificava, inoltre, “preciso che abbiamo provveduto alla forzatura della serranda in quanto nessuno di noi aveva le chiavi per l'accesso al locale;
l'unico ad averle era il sig. che però è sopraggiunto Pt_7 dopo la forzatura della serranda.”
Lo stesso CTU, Arch. precisava che “l'impianto di videosorveglianza era in Persona_2
uso esclusivamente ai sig.ri , direttore della società e Parte_7 Controparte_5
direttore del punto vendita del negozio, e che i ladri si sono introdotti nei locali Persona_3
attraverso un foro praticato nel solaio di calpestio del piano interrato e quindi, al momento della prima segnalazione d'allarme, non potevano essere visibili né dagli agenti della pattuglia della Civin
Vigilanza né potevano essere rilevati dalle telecamere interne”.
Risulta, alla luce delle summenzionate deposizioni, che l'istituto , allertato due volte dal Sig. CP_1
delle anomalie riscontrate, si recava tempestivamente, a mezzo dei propri operatori, Parte_7 sul luogo dell'esercizio commerciale, ed effettuava le verifiche ritenute necessarie sul perimetro ispezionabile. Rileva, altresì, la circostanza per cui l'odierna convenuta non era nel possesso delle chiavi dell'esercizio, né disponeva dell'impianto di videosorveglianza, sicché, ai fini della verifica dell'adempimento non potrà aversi riguardo ad una eventuale attività di introduzione degli agenti della nei locali commerciali per sventare il furto, ovvero ad una rilevazione esterna dello stesso CP_1 mediante l'impianto video, bensì esclusivamente al pronto intervento sui luoghi ed all'ispezione del perimetro esterno.
pagina 6 di 9 Sul tema, dirimente è la pronuncia della Suprema Corte di cassazione, con cui la stessa ha statuito
“come l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza non può ritenersi di risultato, non potendo l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi” (Cass. civ., ord. N. 4163 del 15 febbraio 2024).
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate in favore della società convenuta, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, nonché in favore della società terza chiamata ed in quella intervenuta, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotti del
30% per la non particolare complessità difensiva e ridotta attività istruttoria espletata, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda svolta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
- Condanna la al pagamento delle spese e compensi di lite in Parte_1 favore della liquidate nella misura di € 14.103 di cui € 2552 per la fase Controparte_1 di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 5670 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4253 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Giuseppe Colavita dichiaratosi anticipatario;
- Condanna la al pagamento delle spese e compensi di lite in Parte_1 favore della liquidate nella misura di € 14.103 di cui € 2552 per la Parte_3 fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 5670 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4253 per la fase decisionale, ridotti del 30%, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario, avv. assunta Portento;
- Condanna la al pagamento delle spese e compensi di lite in Parte_1 favore della liquidate nella misura di € 14.103 di cui € Controparte_4
2552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 5670 per la fase di trattazione/istruttoria pagina 7 di 9 ed € 4253 per la fase decisionale, ridotti del 30%, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario, avv. assunta Portento.
- Così deciso in Napoli il 15/03/2025
- Il Giudice
- Dr. Paolo Madonna
pagina 8 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese ed € per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Madonna
pagina 9 di 9