Sentenza breve 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2025, proposto dal sig. NC OR, rappresentato e difeso dagli avvocati NC Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vannicelli NC in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
RO EO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del D.D. prot. n. 470 del 3 luglio 2025 adottato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, recante l’approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024 per la classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Umbria, nonché delle relative graduatorie allegate;
- del D.D. prot. n. 544 del 29 luglio 2025, adottato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, avente ad oggetto l’integrazione della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso AS48 (ex A048), per la regione Umbria;
- dei verbali ed atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all’approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché delle successive rettifiche, con specifico riferimento all’attribuzione del punteggio per i titoli di cui all’All. B del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214;
- dell’elenco dei candidati idonei per la classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui l’Amministrazione, odierna resistente, ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso;
- per quanto occorrer possa, del Bando di cui al citato D.D.G. per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024, relativo al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto e/o non comunicato all’odierno ricorrente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il diniego di ostensione dei documenti richiesti dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, il sig. NC OR ha gravato gli atti del concorso di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con riferimento alla classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Umbria.
L’odierno ricorrente, che ha partecipato al richiamato concorso collocandosi tra gli idonei non vincitori, ha gravato, in particolare, il D.D. prot. n. 470 del 3 luglio 2025, adottato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, con cui sono state approvate le graduatorie di merito per la classe di concorso AS48 per la Regione Umbria – individuando n. 14 vincitori nonché i candidati risultati idonei non vincitori ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45 del 7 aprile 2025 – ed il successivo D.D. prot. n. 544 del 29 luglio 2025, di integrazione della graduatoria di merito per la Regione Umbria.
Con unico motivo in diritto il ricorrente ha lamentato la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e par condicio competitorum (art. 97 Cost.), la violazione dell’all. B e dell’art. 11 del d.m. n. 205 del 2023, dall’art. 5 del d.d.g. n. 3059 del 10 dicembre 2024, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità del presupposto, disparità di trattamento e arbitrarietà. In estrema sintesi, il ricorrente contesta che a taluni concorrenti sarebbe stato illegittimamente attribuito il punteggio di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a una classe di concorso (AM48) diversa da quella oggetto della presente procedura selettiva (AS48), in violazione di quanto previsto dalla lettera B.4.1 dell’All. B di cui al d.m. n. 205 del 26 ottobre 2010, richiamato dall’art. 5 della lex specialis .
Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata individuazione di un reale controinteressato, nonché l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec ad un indirizzo non associato alla persona fisica individuata quale controinteressato. La difesa resistente ha poi argomentato nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree.
La trattazione alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026 è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 27 gennaio 2026 per consentire alle parti di argomentare sulle questioni in rito.
Le parti hanno depositato memorie.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con l’avviso della possibilità di definizione in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60, cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
Il ricorso si presenta inammissibile, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., per omessa notificazione del medesimo ad almeno un controinteressato, come eccepito dalla difesa resistente.
La parte ricorrente ha gravato la graduatoria relativa alla classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Umbria del citato concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, formulando censure miranti all’annullamento dei provvedimenti gravati.
Risulta evidente che l’accoglimento del ricorso potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti utilmente collocati nella graduatoria medesima, come approvata ed integrata, gravata dal ricorrente e depositata in atti unitamente al ricorso.
Il ricorso risulta, tuttavia, notificato unicamente al sig. RO EO, nominativo non presente nella gravata graduatoria dei vincitori di concorso, né in quella degli idonei non vincitori che precedono il ricorrente. Parte ricorrente nulla specifica in ordine all’individuazione del controinteressato, la cui posizione non è in alcun modo richiamata nel corpo del ricorso, mentre la difesa resistente ha dimostrato che il sig. EO non ha partecipato alla procedura per cui è causa.
Pertanto, prescindendo da ogni ulteriore valutazione circa l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec, l’unico soggetto al quale è stato notificato il ricorso in qualità di controinteressato non può essere ritenuto tale.
Fuori fuoco si presentano le difese spese sul punto dalla difesa attorea, non emergendo dagli atti che la parte abbia mai avanzato istanza all’Amministrazione finalizzata a conoscere i recapiti di alcuno dei reali controinteressati, i cui nomi erano pacificamente desumibili dagli atti gravati. Né la richiesta di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può sopperire alla violazione dell’onere di notifica del ricorso ad almeno un controinteressato disposta dal richiamato secondo comma dell’art. 41 cod. proc. amm.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
DA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AR | AN AR |
IL SEGRETARIO