Articolo 27 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 26Articolo 28
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1 febbraio 2013
Art. 27. Norme di attuazione 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013