Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena.
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- 1. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 665 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2017, n. 34578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34578 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
34578-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2643/2017. Adet Toni Novik - Presidente - Angela Tardio Relatore - CC 12/07/2017 R.G.N. 40115/2016 Francesco Maria Silvio Bonito Marco Vannucci Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti di MO OL, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/09/2016 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 settembre 2016 il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza e ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, ha applicato nei confronti di MO OL, su richiesta del Pubblico Ministero, l'indulto sulla pena inflitta con la sentenza del 25 maggio 2001 del Tribunale di Avezzano, irrevocabile il 9 ottobre 2003, nella misura di mesi quattro di reclusione e di euro 103,29 di multa.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso ha denunciato, proponendo ricorso per cassazione, la incorsa violazione dell'art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen., per incompetenza assoluta del Tribunale di Isernia a emettere il provvedimento impugnato, essendo, invece, competente la Corte di appello di Campobasso che, con sentenza del 17 luglio 2014, aveva sostanzialmente modificato la sentenza del 16 maggio 2013 del Tribunale di Isernia con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, negate, invece, in primo grado, e che, quale giudice dell'esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen., aveva già provveduto ad applicare l'indulto sulla medesima pena con ordinanza del 4 luglio 2016. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, stante la fondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attiene alla competenza del Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, è fondato.
2. Si osserva, in diritto, che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna, emesse da giudici diversi, deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile (tra le altre, Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Confl. comp. in proc. Marfella, Rv. 233583; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, P.M. in proc. Peco, Rv. 240812; Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, De Sario, Rv. 245953), stabilisce che essa appartiene, indipendentemente dall'oggetto della domanda e dall'attinenza della questione proposta a decisione adottata da altro giudice, al giudice che ha emesso provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811; Sez. 1, n. 2 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760).
2.2. L'indicata norma deve essere raccordata con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che prevedendo che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado”- determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Confl. comp. in proc. Calderaro, Rv. 215370; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Confl. comp. in proc. Emmausso, Rv. 223979; Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc. Orlandi, Rv. 242069), e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (tra le altre, Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc. Comandi, Rv. 196548, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti;
Sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, Confl. comp. in proc. Cali, Rv. 188801; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, o di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, o di applicazione della continuazione tra più reati;
Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pmt in proc. Leo, Rv. 264541, in tema di comparazione tra le circostanze del reato).
3. Nella specie, la sentenza del 16 maggio 2013 del Tribunale di Isernia è stata riformata dalla sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di appello di Campobasso con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, negate in primo grado, sono state concesse in appello, con correlata rielaborazione sostanziale della decisione, inducente -in applicazione dei condivisi principi esposti- lo spostamento, a favore del giudice di appello, della competenza in executivis, in seguito alla irrevocabilità della condanna. 3 4. La competenza funzionale a pronunciarsi, con riferimento alla richiesta di applicazione dell'indulto, al momento della formulazione della stessa, apparteneva, quindi, alla Corte di appello di Campobasso, che ha emesso la sentenza, che, riformando nei termini detti la sentenza di primo grado, è divenuta irrevocabile per ultima, avendo riguardo al detto momento, e che, sì come documentato dal Procuratore generale ricorrente, ha già provveduto alla concessione dell'indulto sulla medesima pena.
5. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Della presente sentenza deve essere data comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, quale giudice competente a conoscere dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone che sia data comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso. Così deciso il 12/07/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Adet/Toni Nyik Angela Tardio Angel Tardis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 LUG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4