Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
Il giudice competente per l'esecuzione, nell' ipotesi di sentenza Emessa a norma dell'art 599, comma 4, c.p.p., il cui tema di indagine e di decisione è circoscritto nell'ambito dei motivi non rinunciati, deve essere individuato caso per caso in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2002, n. 43535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43535 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/11/2002
1. Dott. CHIEFFI Saverio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3412
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 22848/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal GUP presso il Tribunale di Torino nei confronti della Corte di Appello di Torino nel procedimento di esecuzione promosso da SO OR, nato a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., Dott. Vittorio Meloni, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Torino;
OSSERVA
Con ordinanza del 29.4.2002, la Corte di Appello di Torino dichiarava la propria incompetenza a pronunciare sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata, a norma dell'art.671 c.p.p., da SO OR, rilevando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, emessa dal GUP presso il Tribunale della stessa città, era stata riformata soltanto in relazione alla pena a seguito di patteggiamento intervenuto nel giudizio di appello, sicché, in applicazione dell'art. 665, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato in quello che aveva pronunciato la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 5.6.2002, il GUP presso il Tribunale di Torino rilevava conflitto di competenza, osservando che il patteggiamento ex art. 599, comma 4, c.p.p., portava ad escludere che la sentenza di appello potesse considerarsi meramente confermativa di quella di primo grado e che, comunque, la competenza appartiene all'organo collegiale ai sensi dell'art. 665, comma 4 bis, c.p.p.-. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito riconoscendo che la competenza spetta al GUP presso il Tribunale di Torino. Il tema di indagine che questa Corte è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se si verifichi o non riforma sostanziale della decisione di primo grado nell'ipotesi di pronuncia di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., a norma del quale quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, le funzioni di giudice dell'esecuzione spettano al giudice di primo grado, mentre, negli altri casi, la competenza appartiene al giudice di appello. Sul punto è registrabile un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Infatti, è stato stabilito che, poiché' la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può' essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la Corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione "in executivis" (Cass., Sez. 1^, 4 marzo 1999, P.G. in proc. Pagano, rv. 213498). Di segno opposto risulta la decisione con cui è stato enunciato il principio di diritto per cui la modificazione, in sede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665, comma secondo, c.p.p., e dà luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello, anche nel caso in cui la detta modificazione sia conseguente a decisione pronunciata su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1997, Barbara, rv. 207320). Con quest'ultima specificazione, tale sentenza sembra orientata nel senso che il patteggiamento non influisce sull'identificazione del giudice dell'esecuzione, dovendo aversi riguardo al contenuto della sentenza di secondo grado. Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultimo indirizzo interpretativo perché esso risulta rispondente ai risultati di una corretta analisi ricostruttiva della normativa riguardante tanto i criteri di ripartizione della competenza in materia di esecuzione quanto la natura della sentenza pronunciata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p.- Deve sottolinearsi, in particolare, che la tesi che conduce ad un'indiscriminata attribuzione di competenza, quale giudice dell'esecuzione, al giudice di appello è il risultato di una distorsione interpretativa dipendente dalla inesatta comprensione della reale portata della decisione fondata sull'accordo concluso dalle parti nel giudizio di appello. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui l'accordo delle parti previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla pena, che ha formato oggetto del patteggiamento e che deve essere conformemente applicata dal giudice di secondo grado: con la conseguenza che l'intervenuta rinuncia produce il ridimensionamento dell'effetto devolutivo dell'appello e il contenimento del tema di indagine e di decisione nell'ambito dei motivi non rinunciati (Cass., Sez. 1^, 12 aprile 1999, Motti;
Cass., Sez. 5^, 5 marzo 1999, Carioti;
Cass., Sez. 1^, 27 gennaio 1998, Moratello;
Cass., Sez. 3^, 19 novembre 1997, Tomasello). Ciò posto, risulta palese che la pronuncia della sentenza d'appello in conformità dell'accordo delle parti non determina, di per sè, la riforma sostanziale della decisione di primo grado e che non è sostenibile, dunque, l'opinione favorevole ad individuare in ogni caso nel giudice di appello il giudice dell'esecuzione, anche quando la riforma riguardi esclusivamente la misura della pena, atteso che una simile posizione si traduce in una evidente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 665, comma 2, c.p.p.- Per restare aderenti allo spirito ed alla lettera di tale norma occorre, invece, individuare l'esatta portata della sentenza d'appello, circoscritta attraverso la rinuncia ai motivi di impugnazione, e, quindi, stabilire se, con l'accoglimento dell'accordo, il giudice di secondo grado abbia modificato soltanto l'entità della pena ovvero se la pronuncia dia causa ad una riforma sostanziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve enunciarsi, pertanto, il principio di diritto per cui, nell'ipotesi di sentenza emessa a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., il giudice competente per l'esecuzione deve essere individuato caso per caso, in relazione all'effettivo contenuto della decisione d'appello, secondo la regola generale dettata dall'art. 665, comma 2, c.p.p., sicché la competenza spetta al giudice di primo grado qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena e appartiene, invece, al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti, ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati.
In applicazione di tale principio, poiché nel caso in esame la sentenza di primo grado è stato riformata soltanto sul punto riguardante l'entità della pena, la competenza "in executivis" fa capo al GUP presso il Tribunale di Torino, con la precisazione che non ha fondamento il richiamo fatto all'art. 665, comma 4 bis, c.p.p. per affermare la competenza dell'organo collegiale, dato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità, quest'ultima disposizione non è attributiva di competenza, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale (Cassa., Sez. 1^, 21 febbraio 2001, confl. comp. In proc. Di Domenico).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del GUP presso il Tribunale di Torino, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002