Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, ha indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento).
Commentario • 1
- 1. Richiesta archiviazione e rigettoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 8 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 26875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26875 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
26875-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 Presidente - Sent. n. sez. 1014 GIACOMO PAOLONI MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.49294/2016 EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVA nei confronti di: AU CA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/11/2016 del GIP TRIBUNALE di PADOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG dr.ssa P. Filippi che ha chiesto la dichiaratione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero di Padova ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di IO CA per i reati di cui agli artt. 323 e 733 bis cod. pen. e 181 decr. leg.vo 42/2004 e ordinato l'effettuazione di investigazioni suppletive.
2. Il ricorrente, dopo aver premesso che il procedimento era sorto a seguito dell'esposto di due associazioni che avevano criticato la decisione del Comune di Abano Terme di abbattere 117 alberi che ricadevano nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha censurato di abnormità il provvedimento del Gip che imponeva non indagini integrative sulle fattispecie di reato per le quali era avvenuta l'iscrizione ma esplorative per cercare elementi di prova di reati diversi e più gravi, dell'esistenza dei quali non vi era il minimo indizio.
3. Il Procuratore generale, dopo aver richiamato la differenza tra abnormità strutturale ad abnormità funzionale, ha osservato che provvedimento del Gip rientrava tra quelli previsti dall'ordinamento e non aveva determinato una ingiustificata stasi del procedimento, con la conseguenza che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
2. Come si è visto, il ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, caratterizzato dalla indicazione ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen. non di ulteriori indagini integrative in relazione al fatto-reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo di IO CA nel registro notizie di reato (artt.323 e 733 bis cod. pen. e 181 Decr. Leg.vo 42/2004) quanto piuttosto di indagini definite "esplorative" finalizzate alla ricerca prove in ordine a reati diversi rispetto a quelli sopra indicati e nemmeno ipotizzabili sulla base delle indagini preliminari fino ad allora svolte, con sostanziale esondazione da parte del Gip del suo potere di controllo e non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente.
3. Il tema va necessariamente affrontato sulla base delle indicazioni giurisprudenziali più volte date circa la nozione di provvedimento abnorme dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definito tale il provvedimento 1 caratterizzato dall'esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima quindi il ricorso per Cassazione al di fuori del principio di tassatività delle impugnazione di cui all'art. 568 cod. proc. pen. (da ultimo, Cass. Sez. Unite del 26/3/2009 n. 25957, P.m. on proc. TONI, Rv 243590).
4. Così individuato l'ambito del provvedimento abnorme, va allora osservato che l'indicazione del compimento di ulteriori indagini dato dal Gip al Pm a conclusione della udienza in Camera di Consiglio, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l'ipotesi di reato per la quale l'archiviazione era stata chiesta, non si pone però completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell'ambito di quelle previste appunto dall'art. 409, comma 4 cod. proc. pen. che prevede la possibilità della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettività del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell' Organo dell'accusa.
5. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l'ipotesi della c.d. abnormità funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sarà onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l'ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l'archiviazione esula dal controllo di legittimità di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo PAOLPAOLONI Maurizio GIANESINI kiloc. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG 2017 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CORTE BLA Dott.ssa Siltana DI PUCCHIO * 2