Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e inderogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2008, n. 24738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24738 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1749
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 001121/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) PECO VASILLAQ, N. IL 31/07/1972;
avverso ORDINANZA del 13/11/2007 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio che ha richiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.11.2007 il Gip di Firenze applicava a Peco Vassilaq, condannato con sentenza 23.02.1999 della Corte d'appello di Firenze, l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 "fino al concorso di Euro 10.000,00 - e dichiara parzialmente estinta la pena".
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l'anzidetto giudice di primi grado che denunciava violazione di legge sia per la ricorrenza, nella sentenza in questione, dell'aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sia per incompetenza funzionale, spettando questa alla Corte d'appello di Firenze, che aveva riformato la sentenza di primo grado, e che - peraltro - si era già pronunciata sull'indulto chiesto dal Peco, negandolo con ordinanza 26.09.2006. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento.
4. Il ricorso è fondato. L'impugnata ordinanza deve invero essere annullata per violazione dell'inderogabile competenza funzionale. Prioritario è infatti l'esame della denuncia di violazione della competenza funzionale, trattandosi di questione pregiudiziale. Sul punto occorre rilevare come la sentenza, sulla quale il Gip di Firenze ha inteso applicare il condono, è stata riformata in modo sostanziale dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 23.02.1999 (assoluzione parziale e riduzione di pena). Ciò comporta, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza in fase esecutiva del giudice di secondo grado, nella fattispecie la Corte d'appello di Firenze. Trattasi di competenza funzionale, come tale inderogabile. Tanto ritenuto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata su tale prioritario profilo. Gli atti vanno quindi trasmessi all'anzidetta Corte d'appello per quanto di competenza. Il secondo motivo di ricorso, che sembra fondato per la presenza dell'aggravante ostativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, resta assorbito nel precedente annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008