Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia modificato il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di un provvedimento di riforma della sentenza di primo grado non limitato alla sola determinazione della pena.
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- 1. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 665 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 32214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32214 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2015
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1913
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 13825/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TRANI;
nei confronti di:
CORTE APPELLO BARI;
con l'ordinanza n. 6/2015 TRIBUNALE di TRANI, del 19/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha chiesto di dichiarare la competenza della Corte di Appello di Bari. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza, deliberata il 3 novembre 2014, la Corte di appello di Bari ha declinato a favore del Tribunale di Trani, la competenza a deliberare sulla richiesta avanzata il 9 giugno 2014 da NA EN di rideterminare, in sede di esecuzione - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, - l'entità della pena inflitta al predetto con tre sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Trani, l'ultima delle quali divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2013. 2. Il Tribunale di Trani resiste alla investitura della competenza e, mediante ordinanza del 19 marzo 2015, solleva conflitto negativo di competenza, postulando quella della Corte di Appello di Bari che la ha negata, obiettando che la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 25 febbraio 2014, ultima sentenza di condanna emessa nei confronti dello NA, alla data di deposito dell'istanza (9 giugno 2014), non era ancora divenuta irrevocabile, tale essendo divenuta solo il 17 settembre 2014, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, sicché l'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile nei confronti dell'istante era quella emessa dal Tribunale di Trani il 15 marzo 2012, la quale, però, è stata riformata in maniera sostanziale da quella della Corte di Appello di Bari in data 10 gennaio 2013, che ha riconosciuto l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con giudizio di prevalenza e non già
di equivalenza sulla contestata recidiva, come deciso nel giudizio di primo grado.
La competenza a conoscere dell'istanza proposta dallo NA EN ai sensi dell'art. 665 c.p.p., commi 2 e 4, spetta quindi, secondo il giudice remittente, alla Corte di Appello di Bari.
3. Il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito in quanto entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di deliberare sul medesimo incidente proposto dallo stesso condannato - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice che per primo la ha declinata.
La sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 25 febbraio 2014 posta a base della decisione della Corte barese di declinare la propria competenza, alla data di deposito dell'istanza dello NA (9 giugno 2014) non era infatti ancora divenuta irrevocabile, tale essendo divenuta solo il 17 settembre 2014.
Orbene, posto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti dello NA, è quella emessa dal Tribunale di Trani il 15 marzo 2012, che è stata però modificata, in sede di appello, da quella in data 10 gennaio 2013 emessa dalla Corte territoriale barese, con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti e poiché per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997 - dep. 21/04/1997, Barbara, Rv. 207320) la modificazione, in sede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665 c.p.p., comma 2, e da luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello, ne discende che va dichiarata la competenza della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015