Sentenza 19 novembre 2008
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Nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena in appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2008, n. 45481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45481 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3198
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030361/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO MILANO - CO;
nei confronti di:
2) GIP MILANO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
nel procedimento di esenzione nei confronti di:
ORLANDI CESARE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto dichiarasi la competenza del Gip del Tribunale di Milano. OSSERVA
Con ordinanza in data 10/12/07 il GIP del Tribunale di Milano, investito come giudice dell'esecuzione da richiesta di applicare l'indulto sulla pena inflitta a ND Cesare con sentenza 17/6/04 della locale Corte di appello, ha declinato la competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a detta Corte sul rilievo che con la sentenza di secondo grado si era fatto luogo ad applicazione di pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 (norma abrogata con la L.23 maggio 2008, n. 92) e che tale pronuncia presupponeva una valutazione di congruità della sanzione, nel caso di specie ridotta rispetto al primo grado, tale da comportare comunque, alla stregua del criterio di cui all'art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza del giudice di secondo grado.
Con ordinanza in data 3/3/08 la Corte di appello ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso della competenza del GIP del Tribunale di Milano.
Detto giudice, per declinare la competenza, ha invero fatto richiamo a un isolato precedente (Sez. 1, 4/3/99, P.M. in proc. Pagano, rv. 213.498) che è stato superato dalla assolutamente prevalente e dal Collegio pienamente condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le ultime, Sez. 1 23/1/03, Piroscia, rv. 223.954 e Sez. 1, 8/1/03, Confl., in proc. Emmausso, rv.223.979) secondo cui, quando come nel caso di specie la decisione di primo grado sia stata riformata soltanto in relazione alla pena, la competenza spetta al giudice di primo grado anche se vi è stato il c.d. patteggiamento in appello.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008