Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza "in executivis" a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2015, n. 39123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39123 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
39 123/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA N. 2463/2015- Dott. MASSIMO VECCHIO Rel.Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 48727/2014 - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA nei confronti di: LE GI N. IL 27/10/1968 avverso l'ordinanza n. 141/2014 TRIBUNALE di NOLA, del 20/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; مبر v CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 48.727/2014 R.G. * Udienza del 22 settembre 2015 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ga- briele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Rileva -1. Con ordinanza deliberata il 20 giugno 2014 e depositata il 31 lu- glio 2014, il Tribunale ordinario di Nola, in composizione monocrati- ca e in funzione di giudice della esecuzione, ritenuta la propria com- petenza in virtù della sentenza del ridetto Tribunale, 6 novembre 2012 (irrevocabile dal 13 marzo 2014), ha accolto l'incidente proposto dal condannato OV LE pel riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati a suo carico (meglio indicati nel provvedimento) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2.-Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola, in persona della dott.ssa Maria Antonietta Troncone, procura- tore aggiunto della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del 18 settembre 2014, col quale ha de- ли nunziato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera "b)" - rectius: c) cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pe- na di nullità, in relazione all'articolo 665, comma 2, cod. proc. pen., eccependo la incompetenza funzionale del giudice della esecuzione sotto il profilo che il succitato provvedimento, radicante la competen- za, prima che passasse in giudicato era stato riformato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 febbraio 2014, sicché alla me- desima Corte spettava provvedere, ai sensi dell'articolo 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 22 gennaio 2015, ha soggiunto ad adiuvandum che la Corte territoriale aveva riformato in senso sostanziale la sentenza del Tribunale, modificando il giudizio di comparazione delle circostanze, in quanto aveva dichia- rato prevalenti sulle aggravanti le circostanze attenuanti generiche concesse dal primo giudice in termini di equivalenza.
4. Il ricorso merita accoglimento. L'ordinanza impugnata è nulla per l'incompetenza funzionale del giudice che la ha deliberata. La riforma, non quoad poenam tantum, del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo radica la competenza funzionale, per la fase della esecuzione, del giudice di secondo grado. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE * Udienza del 22 settembre 2015 Ricorso n. 48.727/2014 R.G. È appena il caso di ricordare che, proprio in termini, la giurispruden- za di legittimità ha fissato il principio di diritto, secondo il quale an- che la modifica del giudizio di comparazione tra le circostanze del re- ato comporta la riforma c. d. “sostanziale” della sentenza e deter- mina lo spostamento, a favore del giudice di secondo grado, della competenza in esecutivis, in seguito alla irrevocabilità della condanna (Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 30170 del 13/06/2003, Mazzucato, Rv. 225061). Nella specie pertanto la competenza a conoscere l'incidente proposto dal condannato per il riconoscimento della continuazione spetta alla Corte di appello di Napoli, in virtù della sentenza 10 febbraio 2014 (irrevocabile dal 13 marzo 2014), di riforma sostanziale della senten- za del Tribunale ordinario di Nola, 6 novembre 2012, trattandosi del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmis-, sione degli atti alla Corte di appello di Napolifer punts d di confetens. Così deciso, addì 22 settembre 2015. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Chindaмем (Massimo Vecchio) (Umberto Giordano) scamínovecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 3