Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, quando questa è stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello e per i motivi specificati all'art. 275, comma secondo ter, cod. proc. pen., cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; invece, quando il provvedimento cautelare è adottato per un'ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio non esclude l'esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non ne consegue l'automatica declaratoria di inefficacia della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 46554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46554 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 27/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3627
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 025513/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AN N. IL 20/12/1933;
avverso ORDINANZA del 20/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Aricò Giovanni.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - rigettava l'appello proposto dal RC avverso quella della corte d'assise di secondo grado della stessa sede, che il 26/04/2005 aveva negato la chiesta declaratoria di inefficacia della misura custodiale applicatagli dalla medesima corte il 07/01/2004. Osservava il tribunale che il RC venne raggiunto, nel procedimento in esame, da provvedimento coercitivo 03/04/1995, poi revocato dal tribunale della libertà per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La corte d'assise di Palermo lo condannò il 16/11/2001 alla pena dell'ergastolo, senza adottare alcun provvedimento restrittivo;
la sentenza di primo grado venne confermata in appello il 20/11/2003; contestualmente la corte territoriale applicava al RC la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarata però inefficace e quindi reiterata il 07/01/2004.
A seguito di presentazione di ricorso da parte dell'imputato, questa Corte il 20.4.2005 annullava con rinvio la sentenza di appello;
conseguentemente, il RC chiedeva la revoca del provvedimento coercitivo, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.p.. Osservava al riguardo il tribunale che tale norma, correttamente interpretata, non aveva portata generale, ma restringeva il suo ambito di applicazione ai casi di annullamento senza rinvio da parte della Cassazione, o a quelli di applicazione della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter;
nessuno dei quali ricorreva nella specie. Sussistevano, invece, preminenti esigenze cautelari, collegate sia alla gravità dei reati commessi (duplice omicidio), sia alla personalità del loro autore (soggetto di spicco della criminalità mafiosa, più volte condannato per delitti rilevanti, gravato da altre pendenze penali) che facevano concretamente paventare sia il pericolo di fuga, in rapporto ai persistenti collegamenti mafiosi, sia quello della recidiva, attesa la proclività a delinquere del soggetto, oltretutto condannato alla più pesante delle pene detentive.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il RC, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. L'interpretazione del disposto dell'art. 624 bis c.p.p. fatta propria dal tribunale, era errata, contrastando non solo colle finalità della norma (quali desumibili dai lavori parlamentari) che, così decifrata, vedrebbe vanificata l'intera sua portata, ma anche colla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'annullamento (ovviamente anche con rinvio) della sentenza di condanna comporta la cessazione della misura cautelare applicata solo colla sentenza di secondo grado e non nelle precedenti fasi del processo. Altrettanto incongrua appariva la limitazione della inefficacia alle misure applicate obbligatoriamente, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, tenuto conto dell'iter compiuto dalla novella legislativa in subiecta materia e delle irragionevoli disparità di trattamento che introdurrebbe l'esegesi del tribunale. In ogni caso, l'annullamento della sentenza di condanna in appello, incideva anche sui presupposti della custodia cautelare, in punto di esigenze ex art. 274 c.p.p.; relativamente alle quali, il tribunale non aveva valutato gli specifici dati prospettati dalla difesa: la lunga ed ininterrotta carcerazione patita, l'età ultrasettantenne del soggetto, le sue preoccupanti condizioni di salute. La motivazione dell'ordinanza impugnata era, sul punto, stereotipata e carente.
Il ricorso è infondato.
La questione oggi sottoposta all'esame della Corte da parte del ricorrente, è già stata oggetto di altre pronunce in sede di legittimità, essendosi subito inteso delimitare l'ambito di applicabilità dell'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128 e quindi innovativo rispetto all'originaria sistematica codicistica in parte qua) nel senso che la Cassazione deve dichiarare la cessazione di efficacia della misura cautelare personale applicata all'imputato non automaticamente in ogni caso di annullamento, ma solo quando essa sia stata disposta contestualmente alla sentenza di condanna in grado di appello, non già quando risalga alla fase delle indagini preliminari o al giudizio di primo grado (cfr. Sez. 1^, 13/07/2001, Gallo). Per altro verso, è stato ritenuto non solo che la misura debba essere stata applicata nel giudizio di secondo grado, ma che l'annullamento da parte del giudice di legittimità debba essere stato disposto senza rinvio (cfr. Sez. 3^, 12/03/2002, Poggi). Questa pronuncia non appare condivisibile al Collegio, dovendosi rilevare che l'annullamento senza rinvio fa venire meno in ogni caso il titolo giustificativo dell'emissione della misura coercitiva, ditalché la novella legislativa non avrebbe in nulla immutato il preesistente quadro normativo, che avrebbe indotto comunque la Cassazione ad intervenire anche sulla detta misura.
Appare invece condivisibile l'orientamento secondo il quale la perdita di efficacia debba essere dichiarata quando l'annullamento avvenga con rinvio e il provvedimento cautelare sia stato applicato colla sentenza di condanna in secondo grado e nei casi previsti dall'art. 275 c.p.p., comma 2 ter come si sono espresse sia la sentenza Gallo sopra citata, sia quella Sez. 1^, 25/07/2001, Chiofalo. La norma ora richiamata, invero, dispone che nei casi di condanna in appello, le misure cautelari personali debbano essere sempre disposte quando: ricorrano le esigenze cautelari (da valutare in rapporto al comma 1 bis di tale norma); la condanna riguardi uno dei delitti previsti dall'art. 380 comma 1; l'imputato sia stato condannato, nel quinquennio precedente, per un reato della stessa indole. Si tratta, cioè, di una misura che, in presenza delle ricordate condizioni, è obbligatoriamente disposta da parte del giudice di secondo grado. La ratio della interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, è evidente: se la misura consegue obbligatoriamente ad un certo tipo di condanna, pronunciata nell'ambito di una ben tipicizzata fattispecie, l'annullamento - sia pure con rinvio - della sentenza cui la misura segue ex lege, travolge la misura stessa, essendone venuti meno i presupposti giustificativi.
Ma diverso è il caso nel quale il provvedimento cautelare sia adottato per una ordinaria valutazione dell'esistenza delle esigenze cautelari, rapportata non più al paradigma dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, ma a quello dell'art. 274 c.p.p. e 275 c.p.p., comma 1 bis, al di fuori cioè della specifica previsione del comma 2 ter di quest'ultima norma;
nel qual caso, allora, ciò che dovrà essere valutato non sarà più l'effetto dell'annullamento sulla misura, ma l'adeguatezza delle motivazioni che sorreggono il convincimento espresso dal giudice circa le dette esigenze. In tal caso, invero, l'annullamento con rinvio della sentenza di appello non esclude l'esistenza di un titolo giustificativo della applicazione della misura custodiale, che va ricollegata agli ordinali principi valutativi al riguardo. Non per nulla l'art. 303 c.p.p., comma 2 contiene espresse disposizioni in materia di decorrenza dei termini della custodia cautelare, in caso di regressione del processo, che non comporta l'estinzione della misura cautelare personale;
e quello dell'annullamento con rinvio ne è evidente tipizzazione. Quindi, è corretta l'affermazione di non automaticità della declaratoria di inefficacia della misura, al di fuori dell'ambito sopra delineato già dalla giurisprudenza.
Ora, nella fattispecie è pacifico che il RC non versasse nelle condizioni alle quali l'applicazione di misura cautelare è dovuta, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, il secondo giudice fece invero riferimento sia alla esigenza di socialprevenzione ex art. 274 c.p.p., lett. c), legittimamente correlata alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore, la cui vita interamente spesa nel delinquere (del che dava testimonianza il carico dei precedenti penali e delle ulteriori pendenze) faceva concretamente ipotizzare il pericolo della reiterazione delittuosa della stessa indole. Sia, valutata anche l'entità della pena inflitta, a quella di cui alla lett. b). Rispetto a tali argomentazioni, appaiono generiche le doglianze difensive, che tenderebbero a dare valore decisivo - in un quadro di tale allarme sociale - a circostanze di fatto (come l'età o le pretese condizioni di salute o la stessa carcerazione già sofferta) che evidentemente mai hanno distolto il RC dal violare la legge.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005