Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 46554
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Sentenza 27 ottobre 2005

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Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, quando questa è stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello e per i motivi specificati all'art. 275, comma secondo ter, cod. proc. pen., cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; invece, quando il provvedimento cautelare è adottato per un'ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio non esclude l'esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non ne consegue l'automatica declaratoria di inefficacia della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 46554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46554
    Data del deposito : 27 ottobre 2005

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