Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2010, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
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6 74 /1 1 SENTENZA n.1904 REGISTRO GENERALE n. 7815/09
PUBBLICA UDIENZA DEL 10 NOVEMBRE 2010
RE P U B BLI C A I T AL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Serpico - Presidente
1. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere
2. Dott. Anna Maria Fazio - Consigliere
3. Dott. Lina Matera - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LE HI, nato a [...] il [...]; contro la sentenza del 31 ottobre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Reggio
Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
•1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palmi Sezione distaccata di
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Cinquefrodi aveva affermato la penale responsabilità di LE IN in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., per avere minacciato gli agenti della polizia di Stato, che si erano recati presso la sua abitazione per eseguire il normale controllo sul rispetto della misura degli arresti domiciliari cui lo stesso era sottoposto.
I giudici hanno ritenuto che le frasi pronunciate dall'imputato - “ma chi vi credete di essere, come vi permettete di venirmi a controllare", "stai attento e tu non devi venire a controllarmi, poi ti faccio vedere io se vieni ancora a controllarmi”, “vedrai se vieni più a controllarmi", poi con il magistrato ci parlo io" - rivolte soprattutto nei confronti di uno degli agenti intervenuti, DO
CU, configurassero il reato contestato, anche in considerazione del fatto che provenivano dal capostipite di una nota famiglia mafiosa. Peraltro, la minaccia era stata tale da fare allontanare gli agenti, senza neppure compiere il prescritto controllo.
2. - Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia.
Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza e dell'intero giudizio di appello, in quanto il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato personalmente a LE IN, anziché alla moglie, nominata curatore speciale in seguito alla condizione di incapacità processuale per infermità psichica dell'imputato, accertata in altro processo pendente in fase di appello.
Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 420-ter e 420- quater c.p., rilevando la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in quanto al momento dell'instaurazione del giudizio d'appello l'imputato già si trovava in condizioni di infermità psichica, tale da non poter partecipare al processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
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-3.1. Quanto al primo motivo si osserva che la notifica deve considerarsi validamente e correttamente eseguita, in quanto, nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 166 c.p.p.
Infatti, questa disposizione prevede forme di notifica particolari per l'imputato interdetto, ma LE IN non si trovava in tale situazione.
Inoltre, la stessa norma prescrive che la notifica si esegua presso il curatore speciale qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di cui all'art. 71 comma 1
c.p.p.; tuttavia, lo stato mentale che impedisce la cosciente partecipazione al procedimento deve riguardare, necessariamente, il procedimento cui si riferisce la notifica, mentre nel caso in esame tale condizione risulta accertata in un altro procedimento e da un diverso giudice.
La situazione di infermità che influisce sulla capacità di partecipare coscientemente al processo e che, tra l'altro, può determinarne la sospensione ha carattere "processuale", nel senso che la condizione psichica rileva in quanto comprometta il diritto di difesa del prevenuto, sicché spetta sempre al giudice accertare, di volta in volta, la sussistenza di una condizione tale da impedire una
"cosciente" partecipazione al processo. Solo dopo il riconoscimento della situazione di infermità, da parte del giudice del processo, troveranno applicazione le modalità particolari di notifica previste nella seconda parte dell'art. 166 c.p.p.
In altri termini, l'imputato non può dolersi che la notifica non sia stata eseguita anche nei confronti della moglie, quale curatrice speciale, in quanto l'infermità psichica non è stata mai accertata in questo processo dal giudice competente, né può far valere un accertamento che deve ritenersi limitato al diverso procedimento hts 3 in cui il giudice abbia accertato l'infermità, che peraltro può essere anche reversibile o avere natura temporanea.
Del resto, non può nemmeno dirsi che siano stati compromessi i diritti di difesa dell'imputato, in quanto questi avrebbe potuto dimostrare, dopo l'avvenuta notifica, di trovarsi in una delle condizione previste dagli artt. 70 e 71 c.p.p. 3.2. Riguardo all'altro motivo deve rilevarsi che l'imputato non ha mai eccepito, neppure tardivamente, il suo impedimento, né ha indicato in questa sede e nel suo ricorso elementi concreti da cui emerga l'esistenza dell'infermità, che è stata solo affermata, senza neppure indicare gli estremi del processo in cui sarebbe stata accertata ed omettendo ogni allegazione al riguardo.
-4. L'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Bidelbo Francesco Serpico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 13 GEN. 2011
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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