Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis".
Commentari • 22
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157 presso lo studio dell'Avvocato ENRICO DE CRESCENZO, difeso dagli Avvocati GIUSEPPE VENTURA e l'Avvocato INZITARI BRUNO con procura speciale del Dott. Notaio IVANO GUARINO MILANO 30/ 9/1998.
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VE SPA, in persona del presidente del consiglio di amministrazione avv. Luigi Squillario;
elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GHIA, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO WEIGMANN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 819/96 della Corte d'Appello di TORINO,emessa il 12/4/96 depositata il 14/06/96; RG.1309/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato INZITARI BRUNO;
udito l'Avvocato SILVIO AVELLANO (con delega dell'Avv.GHIA GIORGIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LA EN si oppose all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Cassa di Risparmio di CE (poi Cassa di Risparmio di Biella e CE s.p.a. - Biverbanca) in forza di tre contratti di mutuo del 1978 e di un contratto di apertura di credito, assumendo, in relazione ai primi, che gli interessi erano stati conteggiati al tasso convenzionale anziché a quello legale ed assumendo, quanto al secondo, che non era fondata la pretesa della banca di applicare l'anatocismo sugli interessi dovuti in conseguenza della risoluzione. La Cassa resistette. Con sentenza n. 245 del 25.7.1994 il tribunale di CE accolse parzialmente l'opposizione ritenendo che gli interessi sul capitale residuo concesso in mutuo andavano conteggiati al tasso legale maggiorato del 2% ed escludendo l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi dovuti in conseguenza della risoluzione del contratto di apertura di credito nell'assunto che il computo degli interessi sugli interessi integrasse un uso negoziale, come tale in contrasto col divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.. 2. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Torino che, decidendo con sentenza n. 819 pubblicata il 14.6.1996 sul gravame della Biverbanca cui aveva resistito l'EN, ha rigettato l'opposizione sui rilievi che, in base al contenuto delle clausole dei contratti di mutuo, gli interessi andavano comunque calcolati al tasso convenzionale e che gli usi che regolano l'anatocismo nei contratti bancari costituiscono usi normativi, in quanto tali vincolanti.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LA EN sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa di risparmio di Biella e CE s.p.a. - Biverbanca. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., il ricorrente si duole:
a) che la corte d'appello abbia applicato i criteri ermenutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. benché le espressioni usate dalle parti fossero di chiara ed univoca significazione, sicché non v'era bisogno di interpretare alcunché;
b) che dei menzionati criteri interpretativi abbia fatto erroenea applicazione in quanto, per il caso di inadempimento, il riferimento delle parti al "tasso vigente" d'interesse non poteva concernere quello convenzionale, ma evidentemente si riferiva a quello legale.
1.1. La censura è infondata sotto il primo profilo ed inammissibile sotto il secondo.
L'esigenza di interpretare il contratto, che comunque si pone per il giudice ogni qual volta una parte fondi sullo stesso una pretesa, era nella specie resa evidente dal fatto stesso che si controverteva in giudizio su quale fosse il significato della locuzione "tasso vigente" e, dunque, sull'effettivo contenuto della volontà negoziale.
Mentre l'assunto che il risultato dell'interpretazione del contratto sia stato erroneo si risolve, in difetto di precisazioni sulle ragioni per le quali il giudice avrebbe violato un determinato criterio ermeneutico posto da una specifica norma, nella inammissibile richiesta alla corte di legittimità di sindacare il merito della decisione adottata.
2. Col secondo motivo di ricorso la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1364, 1368, secondo comma, 1374 e 2687 (ma, recte, 2697), primo comma, c.c. laddove ha ritenuto che l'anatocismo trimestrale applicato dalla banca allo scoperto relativo al contratto di apertura di credito costituisse un uso normativo.
Il ricorrente nega che fossero stati provati gli imprescindibili requisiti dell'uso normativo, costituiti dalla costanza della pratica e dalla convinzione della sua cogenza (opinio juris seu necessitatis) e rileva che nel contratto di apertura di credito era previsto un tasso convenzionale del 22,75% senza alcun cenno all'anatocismo.
2.1. Benché fra le norme la cui violazione è formalmente denunciata non si annoveri l'art. 1283 c.c.- al quale, peraltro, si fa ampio riferimento nella memoria illustrativa e che è l'unica disposizione del codice civile che ha riguardo all'anatocismo - la corte è tuttavia chiamata a decidere se l'applicazione di interessi anatocistici da parte delle banche sullo scoperto di conto corrente bancario costituisca un uso normativo, al quale pacificamente si riferisce l'art. 1283 c.c. laddove stabilisce che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
La corte d'appello s'è limitata ad affermare che "la giurisprudenza della S.C. (v. sent. n. 4920 del 1987; 7571 del 1992) è costante nell'affermare che gli usi che regolano l'anatocismo nei contratti bancari sono veri e propri usi normativi, che vincolano coloro che contrattano con gli istituti di credito. Tale affermazione, che conferma peraltro il comune convincimento che normalmente è dato riscontrare nella clientela delle banche, esime da ogni ulteriore argomentazione e mostra la fondatezza anche del secondo motivo di impugnazione".
In realtà, le due menzionate sentenze (cui adde Cass., nn. 6631/81, 5409/83, 4920/87, 3804/88, 2644/89, 7571/92, 9227/95, 3296/87) si inseriscono in un filone giurisprudenziale secondo il quale nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della gneralità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in macanza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.. Con la menzionata sentenza n. 4920/87 si è in particolare affermato che gli usi normativi, cioè le regole consuetudinarie - al contrario di quanto avviene per gli usi negoziali, i quali esprimono il contenuto effettivo della volontà dei contraenti e possono quindi ritenersi inclusi nel contratto ai sensi dell'art. 1340 c.c. solo quando alla prassi corrente corrisponda il reale intento delle parti - non richiedono di essere ricevuti nelle forme contrattuali e, salvo clausola negoziale contraria, operano direttamente con effetto integrativo delle volontà dei contraenti, secondo la previsione dell'art. 1374 c.c.. 2.2. Tale orientamento è stato di recente sottoposto a profonda revisione critica da questa corte di legittimità che, con sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, ha affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione siccome anteriore alla scadenza, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.. Si è in particolare escluso - con argomentazioni che vanno qui ribadite e pienamente condivise - che le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta, con effetto dall'1.1.1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che, con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine (mai accertata, invece, dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27.1.1947, n. 152, modificato con la legge 13.3.1950, n.115). E si è rilevato che, poiché gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune camere di commercio provinciali (ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, 39-40 del r.d.20.9.1934, n. 2011 e 2 del d. lg.vo lgt.nle 21.9.1944, n. 315) sono tutti successivi al 1952, va per un verso escluso che la relativa clausola delle norme bancarie uniformi svolga una funzione probatoria di usi locali preesistenti, e va, per altro verso, presunto piuttosto che l'accertamento dell'uso locale sia conseguenza del rilevo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI. Prassi cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo "se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine". Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, "ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente". Con la medesima sentenza si è anche rilevato che, in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942, "gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del codice civile del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti"; e che, "inoltre, anche tra i primi e più autorevoli commentatori del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente".
2.3. Va dunque riaffermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis. Deve conseguentemente escludersi che, nella specie, si sia verificata l'integrazione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., nel senso preteso dalla banca.
3. Rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio ad una diversa sezione della corte d'appello di Torino, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
Roma, 16 ottobre 1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MARZO 1999.