Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 029 6 3 /0.1 DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 4884/98 - n. 6211 SCIARELLI - Rel. Consigliere Cro Dott. Guglielmo Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere gd. 09/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCi, zo [CIRCONVALFAZIONE ORIENTALE 4720 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, rappresentato e difeso dall' dall'avvocato ZANGARI GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO II 326, presso lo studio VITTORIO EMANUELE dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta 2001 45 e difende unitamente agli avvocati TRIFIRO' SALVATORE, -1- FAVALLI GIACINTO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 570/97 del Tribunale di MONZA, depositata il 02/04/97 R.G.N. 583/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato PERONE;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. CL OM ricorreva al Pretore di Monza per ottenere l'accertamento, nei confronti della Fiat Auto spa di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1980-1992 ed il , riconoscimento della qualifica di dirigente, con ogni conseguenza economica. Il pretore, con sentenza depositata il 24 febbraio 95, rigettava la domanda. L'istante proponeva appello, cui resisteva la società e che era rigettato dal Tribunale di Monza con sentenza depositata il 2 aprile 97. Il OM ha proposto ricorso per cassazione. La società ha depositato controricorso. Ambo le parti hanno presentato memorie illustrative. Motivi della decisione. Va premesso che il tribunale, dopo aver rimarcato che l'incarico iniziale dato al dott. OM, medico libero professionista, stipulato il 31-12-79, poneva in essere un rapporto di lavoro autonomo, rilevava che, al di là della ricorrenza di alcune circostanze equivoche (rispetto di un determinato orario, commisurazione del compenso alle ore prestate), la natura autonoma del rapporto emergeva dall'accertata assenza di vincoli di subordinazione, di assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare , nonché dalla persistenza di una contemporanea attività esterna presso il proprio studio professionale da parte del medico ricorrente. Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc.( violazione degli artt. 2086, 2094 e 2095 cc ), nonché omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 6 cpc. Si afferma la sussistenza di indici inequivocabili ed obiettivi della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Si pone in evidenza l'inserzione nella organizzazione dell'impresa; la Si afgivenge retribuzione fissa;
la professionalita Che il OM, nello stabilimento di Desio, “ha diretto persone e si è avvalso di mezzi logistici messi a sua disposizione dalla Fiat Auto...., restando blauch omni tempore nella soggezione con i superiori”. 2 Il motivo è infondato. Quando il ricorrente per cassazione assume l'insufficienza di motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non sussistente la subordinazione per difetto di prova di ordini e direttive e, comunque dell'esplicazione di un potere gerarchico nei confronti del lavoratore, il ricorso per cassazione, che assume,invece, la sussistenza della subordinazione,in quanto emergente sulla base dei criteri sussidiari quali l'inserzione nell'organizzazione, deve , indicare e riportare,in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, gli elementi di prova, a dimostrazione di detti criteri sussidiari,che smentirebbero l'affermazione del giudice di appello, solo così potendosi evidenziare la dedotta insufficienza di motivazione. A tanto il ricorrente per cassazione non ha provveduto, mentre le sole circostanze evidenziate dal Tribunale (rispetto di un determinato orario, commisurazione del compenso alle ore prestare), a fronte del chiaro nomen iuris dato ab initio dalle parti al rapporto, effettivamente presentano caratteri equivoci e non determinanti ai fini della perseguita dimostrazione del dedotto rapporto di lavoro come subordinato. Il Tribunale, come si è riportato, ha ritenuto l'assenza di ogni elemento dimostrativo della sussistenza della subordinazione, quale l'assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare. Il motivo in esame, per smentire tale accertamento, non deduce alcuna comprovata circostanza dimostrativa della subordinazione, né,come si è detto, ha riportato elementi di prova a sostegno del suo assunto. Con la memoria illustrativa il ricorrente ribadisce la sussistenza degli elementi sussidiari sopra enunciati ( inserimento nell'impresa, orario e retribuzione fissi). Ma, a parte l'assenza, già rilevata, di ogni riproduzione dei mezzi di prova a sostegno di quelli non ravvisati dal Tribunale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specie in ordine aul all'asserita inserzione nell'organizzazione e alle sue modalità, va rilevato che,a fronte di una f 3 mancanza assoluta di prova di ordini e direttive, che si accompagna a un chiaro nomen iuris inizialmente conferito al rapporto quale di libero incarico professionale, la sola sussistenza di orario e retribuzione fissi è stata considerata, in modo logico e persuasivo, dal Tribunale,del tutto equivoca, dunque insufficiente a dimostrare l'asserita subordinazione, trattandosi di elementi che possono ricorrere anche nel rapporto di lavoro autonomo (si pensi, in particolare, alla parasubordinazione), con la conseguenza che essi non hanno carattere decisivo, specie a fronte della totale mancanza di ogni prova del potere gerarchico, come integrato da ordini e direttive. Ne consegue il rigetto del motivo in esame. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc ( violazione degli artt. 1362,2° co. CC). Si afferma che non il momento iniziale dell'instaurazione del rapporto, come cristallizzato nel nomen iuris assegnato, doveva essere tenuto presente, bensì il rapporto nel suo successivo ed effettivo svolgimento. Che, cioè, andava considerato non il momento iniziale della stipulazione del contratto, bensì il comportamento successivo delle parti. Il motivo è infondato. Va premesso che il Tribunale, come si è visto, pur prendendo le mosse dall'atto negoziale che instaurò il rapporto, ha esaminato anche e soprattutto il successivo svolgimento del rapporto medesimo, escludendo, dallo stesso, gli elementi propri del potere gerarchico,cioè escludendo la subordinazione, integrata, come è noto, da un lato, da ordini e direttive impartiti dal datore di lavoro (esercizio del potere gerarchico) e dall'altro, dall'obbedienza doverosa da parte del lavoratore a tali ordini e direttive (soggezione al potere gerarchico). Il ricorrente,come sopra sviluppato,rinunzia a dimostrare la sussistenza del potere gerarchico, non citando né tanto meno riportando alcun elemento di prova del medesimo, limitandosi a l i a H riferirsi a criteri sussidiari o non dimostrati (inserimento nell'organizzazione dell'impresa) o del tutto equivoci (orario e paga fissi). Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla società intimata le spese sostenute per questo giudizio di cassazione, che liquida in L. 43.000 oltre lire cinque milioni per onorario di avvocato. 9 gennaio 2001 Guylich auth Il Presidente:исенка Черка Il Cons. est.: Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E EMA DL oggi, 1. MAR. 2001. R P U IL CANCELLIERA T R O E O N C 3 0 3 1 I A 5 S . D S , T . A R O N T L A , ' L 3 A L O S L 7 - E B E I 8 P D S - D 1 I I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G A D M E I E L O , T A O T D A I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E