Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi. Ne consegue che gli arbitrati rituali - tra i quali va annoverato pure quello regolato dall'art. 59 , commi settimo, ottavo e nono del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10859 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/8265 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA CALDO, MARIAMICHAELA LI VOLTI, MASSIMO COLARIZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RD SA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 434/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18/11/00 - R.G.N. 455/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato COLARIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con lettera del 13 gennaio 1999 il Comune di Torino intimava la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso al proprio dipendente TI SA, ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. a), e) e g) del c.c.n.l. per il comparto Regioni, Enti locali. A seguito di ricorso del SA per impugnativa del licenziamento avanti al Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Torino ex art. 59, comma 7, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, il suddetto Collegio con lodo 19 marzo-21 aprile 1999 respingeva l'impugnazione. Con ricorso depositato il 14 aprile 2000 TI SA impugnava per nullità ai sensi dell'art. 827 e ss. c.p.c. il suddetto lodo davanti alla Corte d'appello di Torino che, con sentenza del 18 novembre 2000, rigettava il ricorso e condannava il SA al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello di Torino osservava che l'impugnativa del SA si basava sul presupposto della natura rituale dell'arbitrato previsto dall'art. 59, comma 7, d.lgs. 29 del 1993, applicabile ratione temporis. Il lodo invece in oggetto doveva ritenersi irrituale e, pertanto, impugnabile, limitatamente ai vizi di volontà negoziale, avanti al Tribunale. Inducevano a condividere la natura irrituale del lodo il testo dell'art. 59, che riconosceva al dipendente già pubblico, una facoltà di impugnare ogni sanzione disciplinare in via alternativa all'impugnazione diretta davanti al giudice ordinario del lavoro, competente ex art. 68 del d.lgs. 29/1993 e 45,comma, 17, del d.lgs. 80/1998. Ed ancora facevano propendere per la natura irrituale dell'arbitrato la considerazione che il disposto dell'art. 59 era simile a quello dell'art. 7, comma 6, legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari nell'impiego privato. Ed invero, l'arbitrato previsto in quest'ultima norma era stato sempre dalla costante giurisprudenza qualificato come irrituale. In assenza di una chiara volontà contraria non pareva ragionevole che il legislatore - nel momento in cui procedeva alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ed al ravvicinamento delle due discipline - prevedesse poi solo per il settore pubblico un arbitrato rituale. Per di più la previsione legislativa in tema di lavoro (art. 412 ter c.p.c.) e specificamente, di impugnazione della massima sanzione disciplinare, era a favore dell'arbitrato irrituale(cfr. art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604; ed art. 5 legge 11 maggio 1990 n. 108, che prevede anche esso un arbitrato ritenuto irrituale). Avverso tale sentenza TI SA propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Torino, che ha spiegato anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del ricorso principale e di quello incidentale per essere rivolti ambedue verso la medesima decisione.
2. L'esigenza di procedere ad un ordinato iter argomentativo porta ad esaminare in primo luogo l'eccezione sollevata dal Comune di Torino che ha eccepito la nullità del ricorso principale per difetto di procura, deducendo che detta procura rilasciata al margine del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione risulta apposta in data anteriore (1 febbraio 2001) rispetto a quella in cui è stato redatto il ricorso, recante la data dell'8 febbraio 2001. Per attestare l'infondatezza della sollevata eccezione è sufficiente richiamarsi a quanto già statuito da questa Corte secondo cui l'apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo della lite, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da esso scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità
del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post (cfr. in tali sensi Cass. 28 ottobre 1994 n. 8904). Nel caso di specie, essendo stata richiamata in ricorso la procura a margine e risultando che detta procura è successiva alla sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso alla controparte, nessun dubbio può sussistere sulla sua validità e, conseguentemente, sulla ammissibilità del presente ricorso per cassazione.
3. Con il primo motivo di ricorso il SA deduce violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alla individuazione della natura del lodo impugnato da intendersi come rituale (art. 806-808 e ss. c.p.c.; art. 827 e ss. c.p.c.; art. 59, comma 7, d.lgs. 29/93,
art. 5, comma 1, l. 11 agosto 1973 n. 533), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale questione(art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione del lodo impugnato con riferimento ai criteri distintivi tra, arbitrato rituale ed irrituale. In ragione della natura giurisdizionale del primo e di quella contrattuale del secondo, la Corte d'appello di Torino avrebbe, così, dovuto accertare, per ritenere il lodo in oggetto irrituale, che il Collegio di disciplina aveva inteso esprimere una volontà contrattuale per conto delle parti. La natura ed il testo del lodo presentavano, invece, portata e natura giurisdizionale avendo la struttura formale di una sentenza, che riportava le conclusioni delle parti, lo svolgimento del procedimento nonché i motivi della decisione ed il dispositivo. Per di più l'art. 5 legge 533/1973 sottolinea che l'arbitrato per essere irrituale deve essere previsto come tale sicché in ragione del silenzio sul punto dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 l'arbitrato in detta norma previsto doveva ritenersi rituale. In altri termini, la espressa previsione come irrituale dell'arbitrato di cui all'art. 412 ter c.p.c. porta a concludere che, dove la legge non si esprima nel senso di qualificare come irrituale l'arbitrato, lo stesso debba configurarsi come rituale. Per di più, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, fanno propendere per la natura rituale dell'arbitrato: il momento genetico dell'arbitrato stesso;
il già citato art. 412 ter c.p.c. (per avere la legge espressamente definito come irrituale un arbitrato ogni volta che l'ha voluto riconoscere come tale); l'intervento del presidente del Tribunale;
l'obbligo di conformarsi alla decisione per la sola amministrazione;
ed infine, i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di distribuzione dei procedimenti disciplinari, che connotano chiaramente la funzione giurisdizionale dell'arbitrato de quo.
Con il ricorso incidentale il Comune di Torino deduce violazione delle norme sulla competenza, falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) tra cui in particolare l'art. 412 quater, 38 e 428 c.p.c. In particolare deduce il Comune di Torino che, qualora questa Corte dovesse accedere alla natura rituale dell'arbitrato, il ricorso d'appello dovrebbe ritenersi viziato per incompetenza ai sensi dell'art. 412 quater nel testo novellato dall'art. 19, comma 14, del d.lgs. 387 del 1998, che in materia di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale in ambito lavoristico attribuisce la competenza al Tribunale in unico grado in funzione di giudice del lavoro. Ne conseguirebbe, quindi, la necessità della declaratoria dei provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c.
4. Il ricorso principale e quello incidentale, di cui si sono sintetizzati i passaggi rilevanti ai fini della decisione, investono ambedue - anche se con diverse ragioni e facendone derivare conseguenze differenziate - la natura del lodo emesso ai sensi dell'art. 59, commi 7 e 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Contrariamente a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza l'arbitrato, disciplinato dal citato art. 59, deve ritenersi avere natura di arbitrato rituale.
Questa Corte di Cassazione è pervenuta con numerose decisioni a qualificare l'arbitrato in oggetto come rituale osservando al riguardo che detto istituto è stato profondamente riformato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, che include tra le innovazioni più significative: la possibilità che la clausola compromissoria sia contenuta anche in un contratto individuale di lavoro purché l'istituto stesso sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro (art. 808, comma 2, C.P.C.); il procedimento, caratterizzato da libertà di forme e dal diritto delle parti e degli arbitri di organizzarne lo svolgimento, con il limite del rispetto delle regole fondamentali del giudizio civile tradizionalmente riconducibili al principio del contraddittorio nelle sue varie implicazioni;
l'attribuzione al giudizio degli arbitri di effetti vincolanti per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, mentre l'exequatur occorre solo ai fini dell'esecuzione forzata, cosicché l'impugnazione - con le limitate possibilità di controllo del giudice statale - è proponibile direttamente contro il lodo;
l'impugnabilità del lodo anche per violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi (art. 829 c.p.c.) (cfr. Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2002 n. 638; Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2000 n. 1251; Cass. 7 aprile 1999 n. 3373). Nell'attuale quadro normativo - hanno precisato i giudici di legittimità - all'arbitrato contemplato dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 deve attribuirsi natura di arbitrato rituale sulla base dei seguenti rilievi: il possibile (ma obbligatorio) intervento del presidente del tribunale per la nomina del presidente del Collegio non si concilia con la natura di arbitrato libero;
il vincolo per l'amministrazione nasce dalla pronunzia, senza che si debba espletare la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., imponendole la legge di conformarsi ad essa ancorché non abbia efficacia di titolo esecutivo;
manca una previsione normativa di rinvio ad accordi tra le parti circa la determinazione delle regole procedurali che il collegio arbitrale deve applicare, circostanza che può coerentemente trovare ragione nell'applicabilità delle norme del codice di procedura civile;
in linea con le caratteristiche attuali dell'arbitrato rituale, risulta pienamente assicurata la terzietà e imparzialità dell'organo decidente (in questi testuali termini:
Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2000 n. 1251). Nonostante che sulla base della attuale disciplina in materia (cfr. al riguardo l'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha introdotto nel codice di procedura i nuovi 412 ter e quater c.p.c., norme poi modificate dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387) si sia puntualmente osservato in dottrina come allo stato la differenziazione tra l'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale appaia sempre più sfumata (essendosi prevista una fattispecie di arbitrato irrituale che si avvicina a quello rituale anche nei termini della sua efficacia esecutiva) questa Corte condivide, per le ragioni innanzi esposte, la tesi della natura rituale dell'arbitrato ex art. 59 d.lgs. n. 29 del 1993, anche in applicazione della regola più volte ribadita da questa Corte di Cassazione secondo cui la distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale debba essere individuata pure alla luce della legge 5 gennaio 1994 n. 25 attraverso la dicotomia giudizio-contratto, che rispettivamente li qualifica, nel senso che con il primo le parti intendono affidare all'arbitro una funzione sostitutiva di quella propria del giudice mentre con il secondo esse conferiscono al suddetto arbitro il potere di definire la controversia sul piano negoziale con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 23 giugno 1998 n. 6248; Cass. 16 maggio 1997 n. 4347;
Cass. 4 ottobre 1994 n. 8075). Pertanto, il momento genetico dell'arbitrato in oggetto, la mancata qualifica da parte del legislatore dell'arbitrato come irrituale (diversamente da quanto detto nell'art. 412 ter c.p.c.), gli spazi di intervento attribuiti al Presidente del Tribunale nella nomina dei presidenti dei collegi, l'obbligo di conformarsi alla decisione per la sola amministrazione, i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di distribuzione dei provvedimenti disciplinari costituiscono elementi tutti che inducono ad attribuire un carattere rituale all'arbitrato di cui all'art. 59 d.lgs. n. 29/1993, attesa anche la mancata previsione da parte del legislatore di un intervento della contrattazione collettiva o individuale sulle fissazione di regole (procedurali) da osservarsi dagli arbitri, diversamente da quanto viene, invece, contemplato dal disposto dell'art. 59 bis inserito nel d.lgs. n. 29 del 1993 dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998. 5. Dalla riconosciuta natura rituale dell'arbitrato ex art. 59 d.lgs. 29/1993 non consegue però, come si sostiene nel ricorso incidentale,
la competenza - nella presente controversia di impugnativa del lodo arbitrale - del Tribunale in unico grado ex art. 412 quater c.p.c., ma quella della Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 828, comma 1, c.p.c. L'assunto del ricorrente incidentale non può trovare accoglimento perché l'art. 412 ter c.p.c. (secondo cui, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, le parti possono concordemente deferire ad arbitri la controversia a patto che la contrattazione collettiva preveda tale facoltà e disciplini la devoluzione della controversia agli arbitri, le modalità della loro nomina, le forme dell'istruttoria, il termine entro il quale il lodo deve essere emanato e i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri), intitolato "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi", ponendo con il suo chiaro tenore letterale dei limiti che l'interprete non può superare, induce ad accogliere la tesi che la nuova disciplina riguardi gli arbitrati di natura irrituale previsti dalla contrattazione collettiva e non invece quelli previsti e disciplinati dalla legge.
Nè può sostenersi come ha fatto nel suo ricorso il Comune di Torino che il successivo art. 412 quater c.p.c. (secondo cui il lodo arbitrale è impugnabile in un termine molto ristretto davanti al tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, il quale decide in un unico grado, con sentenza soggetta al solo ricorso per cassazione) non contenendo alcun riferimento, ne' nella rubrica nè nel testo, all'arbitrato irrituale sia volto a fissare un criterio generale di competenza che valga in tutti i casi di impugnativa del lodo, a prescindere dalla fonte regolatrice (negoziale o legale) o dalla natura (rituale o irrituale) dell'arbitrato.
Una tale opzione ermeneutica del dato normativo deve escludersi dal momento che un mero confronto della nuova disciplina con quella del codice di procedura civile è sufficiente per evidenziare l'impossibilità di identificare la procedura arbitrale di cui agli artt. 412 ter e quater c.p.c. con quella di origine legale e di carattere rituale e, conseguentemente, l'inammissibilità di ogni scelta interpretativa che intenda scindere il disposto dell'art. 412 quater da quello della norma precedente, riconoscendogli un proprio autonomo (e più esteso) ambito applicativo.
Va evidenziato al riguardo che se si estendesse ad ogni forma di arbitrato in materia di lavoro, e quindi anche all'arbitrato rituale, la disciplina di cui all'art. 412 quater c.p.c. in luogo della lex generalis contenuta degli artt. 829 e ss. c.p.c., sorgerebbero consistenti dubbi di legittimità costituzionale in ragione di un notevole calo di tutele ai danni del lavoratore. Come ha evidenziato autorevole dottrina processualistica, i motivi di impugnazione previsti dall'art. 829 c.p.c. non possono, infatti, considerarsi inclusi nel controllo cui è soggetta, alla stregua della nuova disciplina, la "validità" del lodo, e ciò sì tradurrebbe, appunto, in una consistente diminuzione di garanzie per il lavoratore essendo comunis opinio che il lodo irrituale si mostra più "stabile" - in quanto più difficilmente rimovibile come strumento di regolamentazione della controversia - del lodo rituale, che presenta di contro una più estesa impugnabilità.
È stato anche osservato, a fondamento della conclusioni cui si è pervenuti, che una generalizzata applicazione degli artt. 412 ter e. quater c.p.c. renderebbe incomprensibile il motivo per cui è stata prevista una particolare modalità del deposito del lodo, per ottenere un risultato già perseguibile per la via tracciata dall'art. 825 c.p.c., ed altrettanto incomprensibile risulterebbe la mancanza di qualsiasi richiamo alle norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato sia in generale sia con particolare riferimento alle controversie di lavoro.
5.1. L'applicabilità degli indicati artt. 412 ter e 412 quater c.p.c. anche al rapporto del pubblico impiego in ragione dell'assoggettabilità delle relative controversie all'arbitrato (rituale o irrituale) sollecita, in relazione alla fattispecie in esame, alcune ulteriori considerazioni destinate a confortare la validità delle argomentazioni sinora svolte.
Come è noto, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive integrazionì e modificazioni, i rapporti individuali di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, salve le eccezioni espressamente previste, sono regolati contrattualmente (art. 2, comma 3, del decreto). L'art. 59, secondo comma, dello stesso testo normativo qualifica il potere disciplinare delle amministrazioni, nei confronti dei dipendenti "contrattualizzati", quale attività di gestione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro pone in essere ai sensi dell'art. 2106 c.c. e, cioè, come si esprime l'art. 4, comma 2, "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".
Di conseguenza, la sanzione disciplinare è irrogata mediante negozio giuridico, con il quale viene esercitato il diritto potestativo di incidere sulla sfera giuridica del dipendente, diritto conferito all'amministrazione dalle regole del rapporto (come determinate dal contratto o dalla legge).
Il comma 7 dello stesso articolo 59 (nel testo sostituito dall'art. 27 del d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546), attribuisce poi al dipendente il potere di impugnare la sanzione disciplinare o facendo ricorso alle procedure a tal fine stabilite dal contratto collettivo ovvero, in difetto di tale disciplina convenzionale, dinanzi ad un organo denominato "collegio arbitrale di disciplina" e radicato presso l'amministrazione datrice di lavoro. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'Amministrazione è tenuta a conformarsi. Durante tale periodo "la sanzione resta sospesa".
Con l'art. 59 bis d.lgs. n. 29 del 1993 - inserito dall'art. 28 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - si è poi introdotta la possibilità del ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato appositamente istituite dai contratti collettivi. nazionali e si è altresì riconosciuta, in assenza di tale istituzione, l'impugnabilità da parte del lavoratore delle sanzioni disciplinari davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del d.lgs. n. 29 del 1993 (aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 80 del 1998) "con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 7, commi 6 e 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300". Orbene, per le numerose ragioni sopra esposte, all'arbitrato disciplinato dall'art. 59 d.lgs. n. 29/1993 va riconosciuta la natura di arbitrato rituale.
A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi in relazione all'arbitrato regolato dal successivo art. 59 bis, dovendosi riconoscere allo stesso la natura di arbitrato irrituale. Come si evince, infatti, dal contenuto dell'art. 412 ter alla contrattazione collettiva è stato demandato in materia di disciplina di arbitrato irrituale quanto con riferimento all'arbitrato rituale viene stabilito con legge. Per di più a dimostrazione della natura irrituale dell'arbitrato ex art. 59 bis milita il richiamo operato da questa norma all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970 diretto a regolare - con riguardo alle sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori privati - una procedura, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, qualificata come di arbitrato irrituale, in linea con un sistema di risoluzione della controversie che trova largo seguito nel settore giuslavoristico (cfr. al riguardo anche art. 7 l. 11 luglio 1966 n. 604; art. 5 l. 11 maggio 1990 n. 108) (in tali sensi vedi in motivazione: Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2000 n. 1251 cit.).
5.2. Corollario della argomentazioni sinora svolte è che essendo irrituale l'arbitrato cui si riferiscono gli artt. 412 ter e quater c.p.c. dette norme vanno applicate a quegli arbitrati aventi natura negoziale (in quanto regolati da accordi o contratti collettivi) e non, invece, agli arbitrati che, come quello di cui all'art. 59 d.lgs. n. 29/1993, hanno come si è avuto occasione più volte di ribadire natura rituale e per i quali l'impugnativa per nullità del lodo è assoggettata alle regole generali di cui di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c. E nella fattispecie in esame - come emerge dagli atti del giudizio e come risulta pacifico tra le parti - si verte proprio in un caso di lodo arbitrale disciplinato alla stregua della disciplina legale dettata dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993. 6. Per concludere, il ricorso principale va accolto mentre va rigettato quello incidentale. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad un nuovo giudice, che si designa della Corte d'appello di Genova, la quale procederà ad un nuovo esame della presente controversia in applicazione del presente principio di diritto: "In ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 ter e quater c.p.c. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi. Ne consegue che gli arbitrati rituali - tra i quali va annoverato pure quello regolato dall'art. 59, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il Tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede (art. 412 quater c.p.c.) ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro (art. 828, comma 1, c.p.c.).
7. Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2002