Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10859
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Sentenza 24 luglio 2002

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In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi. Ne consegue che gli arbitrati rituali - tra i quali va annoverato pure quello regolato dall'art. 59 , commi settimo, ottavo e nono del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10859
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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