Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 111 Cost. avverso una pronunzia del collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di una pronunzia non avente natura o contenuto giurisdizionali, in quanto emessa da un organo che non può considerarsi giudice.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 05/12/2000 n° 1251Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Giuseppe Cellerino "
" Antonio Lamorgese "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON ND, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio, n. 34, presso l'avv. Guido Romanelli che, unitamente all'avv. Francesco Mondini, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato per legge;
-controricorrente-
per l'annullamento della decisione n. 221 del 20 aprile 1998 della V sezione del Collegio arbitrale di disciplina del Ministero delle finanze. R.G. Sez. n. 969/97;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Guido Romanelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e motivi della decisione.
ND GL ha proposto ricorso per tre motivi domandando la cassazione per violazione di legge e vizi della motivazione della decisione n. 221 del 20 aprile 1998 del Collegio arbitrale di disciplina del Ministero delle finanze, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, inflittagli dall'amministrazione datrice di lavoro. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 C.p.c. E ricorso, che l'GL dichiara proposto ai sensi dell'art 111 Cost., non è ammissibile.
A seguito della riforma attuata con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, i rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, salve le eccezioni espressamente previste, sono regolati contrattualmente (art. 2, comma 3, del decreto).
L'art. 59 dello stesso testo normativo qualifica il potere disciplinare delle amministrazioni nei confronti dei dipendenti "contrattualizzati" quale attività di gestione del rapporto di lavoro che il datore pone in essere ai sensi dell'art. 2106 c.c. e, cioè, come si esprime l'art. 4, comma 2, "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro").
Di conseguenza, la sanzione disciplinare è irrogata mediante negozio giuridico, con il quale viene esercitato il diritto potestativo di incidere sulla sfera giuridica del dipendente, diritto conferito all'amministrazione dalle regole del rapporto (come determinate dal contratto o dalla legge).
Ne consegue certamente l'inapplicabilità del regime proprio degli atti amministrativi e l'inerenza della materia a situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il comma 7 dello stesso articolo 59, per il caso in cui i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, attribuisce al dipendente il potere di impugnare la sanzione disciplinare dinanzi ad un organo denominato "collegio arbitrale di disciplina", composto da rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti, e presieduto da un soggetto estraneo all'amministrazione scelto di comune accordo, o, in mancanza, nominato dal presidente del tribunale, alle cui decisioni l'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi. Invero, l'istituto dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al collegio arbitrale, secondo la disciplina contenuta nell'art 59, commi 7, 8 e 9, d.lgs. n. 29/1993, è caratterizzato da assoluta atipicità e regolato in modo da originare dubbi, anche sistematici, ed incertezze applicative. Probabilmente anche per questa ragione, l'art. 28 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ne dispone la soppressione a far data dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, inserendo l'art. 59-bis nel d.lgs. n. 29/1993, secondo le cui disposizioni devono essere i contratti collettivi ad istituire apposite procedure di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni disciplinari;
in mancanza, le sanzioni possono essere impugnate davanti allo stesso collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970. Le incertezze, a parte altri aspetti (come quello concernente il sistema di designazione dei rappresentanti dei dipendenti), investono innanzi tutto la natura giuridica dell'istituto.
Secondo un'opinione, si tratterebbe puramente e semplicemente di un organo dell'amministrazione - che ha preso il posto delle soppresse commissioni di disciplina e, quindi, la decisione sul ricorso sarebbe imputabile allo stesso datore di lavoro, quale determinazione definitiva in ordine alla sanzione disciplinare. La tesi è funzionale ad eliminare l'anomalia di un arbitrato obbligatorio per una delle parti del rapporto (l'amministrazione), ma riesce difficilmente conciliabile, oltre che con la lettera della disposizione, con l'indipendenza dell'organo, conseguenza del sistema di designazione dei suoi membri e del presidente.
Seguito maggiore ha la tesi secondo la quale nei contratti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è inserita ex lege una clausola compromissoria, secondo uno schema già noto in altri settori dell'ordinamento (es. art. 47, d.p.r. n.1063 del 1962 in tema di lavori pubblici), salvo che i contratti collettivi non contemplino altri sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie nella materia (ancorché forti siano i dubbi di legittimità costituzionale, stante la natura obbligatoria dell'arbitrato per l'amministrazione).
In ordine alla natura giuridica dell'arbitrato, per l'analogo istituto previsto dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) è prevalsa l'opinione che, malgrado il coinvolgimento di organi pubblici nella fase iniziale del procedimento, si tratti di arbitrato irrituale, essendo questo il sistema di risoluzione delle controversie di lavoro tradizionalmente prescelto dal legislatore (art. 7 l. n. 604/1966; art. 5 l. n. 533/1973). Anche l'arbitrato previsto dall'art. 5 l. 11 maggio 1990 n. 108 (nuova disciplina dei licenziamenti individuali) è stato ricondotto alla Previsione dell'art. 5 l. n. 533/1973 e qualificato irrituale, sul rilievo che la norma dispone che la decisione arbitrale acquisti efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c. e non efficacia di sentenza, come invece stabilito dall'art. 825 - nel testo all'epoca vigente - per l'arbitrato rituale. Irrituale, infine, è espressamente qualificato il nuovo arbitrato disciplinato dall'art. 412-ter c.p.c., introdotto dall'art. 39 d.lgs. 80/98, come modificato dal d.lgs. 387/98. È questa la tesi che ha trovato il consenso dei giudici amministrativi, secondo le cui decisioni, non essendo prevista alcuna procedura per conferire al lodo efficacia di sentenza, si configura un arbitrato irrituale, avente un valore essenzialmente negoziale nell'apprestare una soluzione alla lite tra le parti (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 1997, n. 1374; sez. II, 15 aprile 1998, n. 323). La tesi dell'arbitrato irrituale non tiene, però, in conto sufficiente che l'istituto dell'arbitrato rituale è stato profondamente riformato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25. Tra le innovazioni più significative introdotte dalla riforma, vanno ricordate: la possibilità che la clausola compromissoria sia contenuta anche in un contratto individuale di lavoro, purché l'istituto sia previsto da un contratto collettivo (art. 807 c.p.c. novellato); il procedimento, caratterizzato da libertà di forme e dal diritto delle parti e degli arbitri di organizzarne lo svolgimento, con il limite del rispetto delle regole fondamentali del giudizio civile, tradizionalmente riconducibili al principio del contraddittorio nelle sue varie implicazioni;
l'attribuzione al giudizio degli arbitri degli stessi effetti di una pronuncia giudiziale, vincolando le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, mentre l'exequatur occorre solo ai fini dell'esecuzione forzata, cosicché l'impugnazione - con le limitate possibilità di controllo del giudice statale - è proponibile direttamente contro il lodo;
l'impugnabilità del lodo anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi (art. 829 c.p.c.) Nell'attuale quadro di riferimento normativo, quindi, all'arbitrato contemplato dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 potrebbe fondatamente attribuirsi natura di arbitrato rituale. A tale opzione interpretativa indurrebbero le seguenti considerazioni: il possibile (ma obbligatorio) intervento del presidente del tribunale per la nomina del presidente del Collegio non si concilia con la natura di arbitrato libero;
il vincolo per l'amministrazione nasce dalla pronunzia, senza che si debba espletare la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., imponendole la legge di conformarsi ad essa ancorché non abbia efficacia di titolo esecutivo;
manca una previsione normativa di rinvio ad accordi tra le parti circa la determinazione delle regole procedurali che il collegio arbitrale deve applicare, circostanza che può coerentemente trovare ragione nell'applicabilità delle norme del codice di procedura civile;
in linea con le caratteristiche attuali dell'arbitrato rituale, risulta pienamente assicurata la terzietà e imparzialità dell'organo decidente.
Vi è, infine, l'argomento più forte: quando è una legge, o altro atto autoritativo, a predisporre un arbitrato per la composizione di determinate controversie, non può che trattarsi di arbitrato rituale (cfr. Cass. 20 maggio 1997, n. 4474). Ai fini delle decisione della controversia non è però necessario che la Corte definisca la natura dell'istituto in questione. atteso che, indipendentemente dall'adesione all'una o all'altra delle tesi illustrato, contro le pronunzie del collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 d.lgs. 29 93 non è proponibile il ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 comma secondo Cost., trattandosi di decisioni non aventi natura e contenuto giurisdizionali, essendo emesse da organo il quale, a qualunque tesi si aderisca non può considerarsi "giudice" in senso oggettivo, dal momento che ciò è escluso sia dalla disciplina, sia, soprattutto, dalla circostanza che si tratta di organo non inserito in alcun modo nell'apparato giudiziario ordinario o in quello dei giudici speciali previsti dalla Costituzione.
Le decisioni del collegio, infatti, non si risolvono in decisioni definitive, idonee - cioè - ad assumere un'efficacia analoga a quella del giudicato, posto che contro di esse è sicuramente esperibile il rimedio giurisdizionale.
L'identificazione dei modi concreti della tutela giurisdizionale dipenderà dalla definizione della natura giuridica dell'istituto, giacché la decisione potrà essere contestata dinanzi al giudice amministrativo per quelle emanate fino al 30 giugno 1998 e dinanzi al giudice ordinario per quelle successive (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/98), se si accede alla tesi dell'organo amministrativo, ovvero della pronunzia di arbitri irrituali;
dinanzi alla corte di appello, se la natura è quella dell'arbitrato rituale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione delle finanze le spese del giudizio di cassazione che liquida in L 28.000 nonché in L 2.000.000 (duemilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999