Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 2
Il delitto di falsa testimonianza sussiste anche quando risulti la falsità di una sola fra più circostanze di fatto contestate come facenti parte di un'unica condotta.
Non è configurabile il reato di falsa testimonianza nel caso in cui il soggetto già imputato in procedimento connesso o collegato definito con sentenza irrevocabile, sia esaminato su fatti sui quali non può essere obbligato a deporre, ai sensi del comma quarto dell'art. 197 bis cod. proc. pen. (Nella specie, è stato ritenuta insussistente la falsa testimonianza su fatti che concernevano la propria responsabilità da parte di soggetto che, condannato in via definitiva per reato connesso, nel procedimento a lui relativo aveva negato gli addebiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2012, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 3
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18758/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RI NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/11/2009 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di NI RI propone ricorso avverso la sentenza del 13 novembre 2009 con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.. Secondo la tesi d'accusa l'imputato, nei cui confronti era stata applicata la pena con sentenza divenuta definitiva per i delitti di estorsione e minaccia, nel corso della deposizione resa quale teste ex art. 197 bis cod. proc. Pen., nell'ambito del procedimento instaurato a carico di tale RI per le medesime imputazioni, ha negato la propria responsabilità nell'attività estorsiva, dichiarando di aver avvicinato la vittima esclusivamente per corteggiarla, di non aver mai fatto utilizzare a terzi il proprio telefono cellulare, e di conoscere solo di vista lo RI, elementi tutti risultati falsi sulla base degli accertamenti eseguiti.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza osservando che la fondatezza della contestazione relativa alla pretesa negazione offerta da RI sulla possibile utilizzazione da parte di terzi del suo telefono doveva escludersi per effetto del medesimo accertamento della Corte d'appello, che non aveva tratto le conseguenze dell'inesistenza di tale situazione, accertata sulla base della mancanza di rispondenza tra quanto affermato nel corso delle indagini e quanto riferito nella deposizione, pervenendo all'assoluzione dell'imputato, formulando in argomento una motivazione illogica e contraddittoria, che si contesta con il ricorso.
Si lamenta inoltre l'erronea applicazione della norma incriminatrice, che ha condotto la Corte a valutare inveritiera la versione dei fatti resa dall'interessato sulla sua partecipazione all'illecito, senza tenere conto, da un canto della percezione soggettiva degli eventi, avvenuta in buona fede, dall'altro dell'impossibilità giuridica di trarre elementi di segno diverso a riguardo dalla richiesta di applicazione di pena concordata, cui l'interessato aveva acceduto per definire la sua posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In relazione alla contestazione relativa alla contraddittorietà della motivazione, discendente dalla verificata sussistenza del reato, malgrado l'accertamento in fatto sulla formulazione di una diversa affermazione da parte del RI in ordine all'uso del suo telefono cellulare da parte dei terzi, si deve rilevare che l'accusa è formulata con la specifica indicazione di plurimi particolari forniti nella deposizione resa che si assumono non veritieri, costruzione rispetto alla quale, in considerazione dell'unitarietà spazio-temporale della condotta, spiegata in unica deposizione, l'esclusione della falsità di una di tali affermazioni non imporrebbe quale conseguenza diretta l'esclusione dell'accusa per gli ulteriori elementi non veritieri.
Più delicato invece, ancorché ugualmente non dirimente nel senso auspicato, per quanto si dirà, è il rilevo sollevato anche dal P.g. di udienza, relativo all'individuazione nel capo di imputazione di condotte, ritenute integranti la falsa testimonianza, che tali non potrebbero definirsi, in quanto attinenti alla responsabilità del dichiarante rispetto i fatti oggetto dell'accertamento definitivo a suo carico.
Deve ricordarsi infatti che la novella contenuta nella L. 1 marzo 2011, n. 63, art. 6 nell'introdurre con l'art. 197 bis cod. proc. pen. la nuova figura della persona imputata in procedimento connesso tenuta ad assumere l'ufficio di testimone, ha delimitato in maniera chiara l'ambito dell'obbligo di deposizione sullo stesso gravante, prevedendo al suo comma 4 l'esclusione di tale vincolo in relazione ai fatti rispetto ai quali è stata pronunciata la sua condanna, ove non abbiamo costituito oggetto di ammissione in quel procedimento, o rispetto ai quali egli non abbia fornito alcuna versione;
ciò all'evidente scopo di salvaguardare le esigenze di autodifesa dell'interessato, pur in presenza di un accertamento definitivo della propria responsabilità, che non può costringerlo ad ammettere tale responsabilità, prescindendo da quanto effettivamente accertato nel procedimento a suo carico, in quanto tale ammissione, se risulta irrilevante ai fini penali per l'irrevocabilità della pronuncia, potrebbe assumere effetti deteriori per la sua reputazione, valore anch'esso suscettibile di tutela, sulla base del principio nemo tenetur se detegere.
Conseguentemente la precisa delimitazione contenuta nella norma richiamata impone un rigoroso accertamento di fatto per verificare se le accuse poste a carico dell'interessato che hanno delineato l'ambito della falsa testimonianza, secondo l'accusa convalidata dalla pronuncia di condanna, includa le circostanze di fatto che RI aveva negato nel suo procedimento, nel corso del quale egli non si era rifiutato di rispondere, specificandosi in ogni caso che, per effetto della già richiamata unicità e compiuta articolazione della dichiarazione testimoniale resa, potrebbe pervenirsi all'assoluzione dal reato contestato, accogliendo il ricorso, solo ove tutte le affermazioni rese nel procedimento a carico del coimputato riguardino quanto già riferito circa la propria partecipazione al reato nel procedimento a suo carico, o circostanze di fatto su cui manchi l'accertamento di falsità, dovendo in caso contrario escludersi la violazione di legge eccepita in ricorso.
2. Ciò premesso in linea generale passando all'esame della fattispecie l'analisi del capo di imputazione consente di escludere la configurabilità del reato di falsa testimonianza a carico di RI in relazione alle prime due circostanze di fatto in esso richiamate, ove si contesta al RI di aver affermato il falso negando la propria responsabilità nell'episodio estorsivo, riproponendo fa versione dei fatti che lo vedeva vittima di un malinteso, in quanto su tali condotte l'interessato, proprio in ragione del divieto richiamato nell'art. 197 bis c.p.c., comma 4, non poteva esser obbligato a deporre.
Analogamente, sotto un diverso profilo, l'interessato non può ritenersi responsabile del delitto contestato riguardo la negazione della consegna a terzi del proprio telefono cellulare, poiché, al di là della difformità rincontrate tra la verbalizzazione e la contestazione operata dal P.m. nel corso della deposizione, di cui da conto la pronuncia impugnata, che non permette di delimitare compiutamente in fatto la circostanza che si assume falsa, è indubbio che anche tale elemento, contribuendo ad identificare l'autore delle richieste estorsive con l'uso del telefono a sè intestato, costituiva parte delle dichiarazioni sulla propria responsabilità sulle quali, per l'appunto, l'interessato aveva fornito la sua versione dei fatti nella qualità di imputato, rientrante pertanto nella previsione escludente sopra richiamata. A diversa conclusione deve giungersi invece, per quel che attiene l'affermazione pacificamente resa nel corso della deposizione in qualità di teste, ove RI ha dichiarato di conoscere lo RI solo di vista;
ciò in quanto tale indicazione risulta del tutto neutra rispetto alle accuse a proprio carico, attinente la partecipazione ai fatti che, è bene ricordare, condussero all'arresto di RI in flagranza di reato, la cui finalità è la necessità di garantire l'impunità al predetto.
Del resto sulla chiara falsità dell'enunciato, oltre che le circostanziate indicazioni fornite in sentenza, lo stesso ricorrente non propone alcun rilievo nell'atto introduttivo di questo procedimento.
Richiamato quanto accennato in precedenza, in relazione alla consumazione del reato anche ove si verifichi la falsità anche di uno solo degli elementi di fatto contestati, per l'unicità temporale delle azioni contestate (per fattispecie simile Sez. 6, Sentenza n. 2395 del 11/12/1969, dep. 23/02/1970, imp. Ciccarelli, Rv. 114043), tutte singolarmente idonee ad integrare astrattamente la condotta contestata, unicità conclamata di fatto dall'assenza della contestazione del reato commesso in continuazione, e del relativo aumento di pena, deve escludersi che la limitazione della fondatezza dell'accusa nei termini indicati possa avere influenza sull'accertamento di sussistenza del reato, imponendo conseguentemente il rigetto del ricorso;
per l'effetto deve pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012