Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E N N , IO le 1 a Z 8 A n 9 e R 1 p T - IS 1 a 1 G m - E iste 4 R 2 01 25 1 / 0 A . s D l L a E 3 T e 2 h REPUBBLICA ITALI N . ific E S T E R d o A m LOUTALI NO : LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Sanzioni ammini SEZIONE PRIMA CIVILE 252951e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22365/98 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente 1193/99 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Cron.2661 Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 18/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. 524 00 per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: FALLITERARY ANTO A.G.F. Srl, già A.G.F. SpA, precedentemente 3.1. GEN. 2001 IL CANCELLIERE MA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZI ENZO, giusta procura in calce al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. ARC.CIV - ricorrente per diritti L. 3000 11 31.01-01
contro
IL CANCELLIERE COMUNE DI MILANO;
intimato E VARIE DCV 2000 e sul 2° ricorso n° 01193/99 proposto da: 1872 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, C6063616 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, al Sig. 1220 presso l'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e per diritti L. || 20 FEB 2001- difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e IL CANCELLIERE FRASCHINI ANTONELLA, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO A.G.F. Srl;
- intimato avversO la sentenza n. 2569/98 del Pretore di MILANO, emessa il 09/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la di improcedibilità del ricorso dichiarazione del ricorso previa inefficacia principale, incidentale;
in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi. 2 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 16 gennaio 1998 la A.G. F. s.r.l., già A.G. F. s.p.a. e precedentemente MA s.r.l, proponeva opposizione a 10 ingiunzioni del Comune di Milano di pagamento della somma di lire 100.000 cia- scuna per pretese esposizioni abusive di manifesti pubblicitari su impianti denominati Casko Park e con- 16 del reg. Com. pubbli- seguente violazione dell'art. cità. Deduceva che la società era stata regolarmente autorizzata dal Comune ad installare i manufatti Casko Park con facoltà di utilizzarli a fini pubblicitari dietro semplice presentazione di dichiarazione di pub- blicità, che era stata effettuata con il pagamento delle relative imposte. Il Comune, costituitosi, sosteneva che le affis- sioni effettuate dalla società, prive della prescritta autorizzazione comunale, erano in contrasto con gli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972 e degli artt. 6 e 16 del regolamento comunale per la pubblicità. La dichiarazione di pubblicità prevista dall'art. 21 del d. P. R. citato, presentata dalla società ricorrente, produceva effetti unicamente fiscali, al fine di con- sentire all'ente impositore l'applicazione dell'imposta, ma non esentava dall'obbligo di ottenere 3 apposita autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, prima di effettuare la pubblicità stessa. Inoltre, la società non aveva fornito la documentazione che l'amministrazione aveva espressamente richiesto per l'autorizzazione all'affissione. Con sentenza n. 2569 in data 9-10 luglio 1998, il Pretore di Milano respingeva l'opposizione confermando le ordinanze-ingiunzioni. Osservava: a) che non era sufficiente la presentazione della prescritta dichiarazione seguita dal pagamento dell'imposta, in quanto dall'esame degli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si ricavava la sussistenza di ipotesi di silenzio-assenso, un'unica prevista 21, dall'art. in considerazione delle ridotte dimen- sioni della pubblicità, ipotesi palesemente estranea al caso in esame, soggetto ad un provvedimento auto- rizzativo del Comune a pena di illiceità; b) che non poteva escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, non apparendo scusabile il preteso errore di diritto, atteso che nelle missive del Comune era stata espressamente posta la condizione che i manufatti non fossero utilizzati come veicolo pubblicitario e che da una lettera dell'opponente si ricavavano elementi contrastanti con 5 verosimiglianza della formazione del silenzio- la assenso;
c) che la tesi dell'unicità della violazione era in contrasto con la molteplicità degli abusi in rela- zione alla pluralità delle affissioni;
d) che la particolarità della materia giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza pretorile il Fallimento A.G. F. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 13 --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. --) Il ricorso principale è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso cassazione deve essere depositato nella cancelle- per ria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie, il ricorso, notificato al solo Comu- di Milano il 4 dicembre 1998, è stato depositato ne 5 6 presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 28 dicembre, mentre il suddetto termine di giorni venti scadeva il 24 dicembre 1998, che era un giorno feriale (giovedì) a differenza dei tre giorni immediatamente successivi (venerdì 25, Natale, sabato 26, S. Stefano, e domenica 27). --) Con l'unico mezzo di impugnazione (non condi- zionato) il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Il Pretore aveva compensato le spese di lite per la particolarità della materia, mentre avrebbe dovuto pronunciare condanna della controparte al rimborso delle spese sulla base della soccombenza. -- Il ricorso incidentale è inammissibile. M La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è incen- surabile in sede di legittimità, a meno che la deci- sione del giudice di merito non si fondi sulla indica- zione di ragioni palesemente illogiche e tali da infi- ciare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del compor- tamento delle parti nell'ambito della vicenda proces- suale (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 6 7 n. 319; 13 agosto 1999 n. 8635, 14 giugno 1999 n. 5909). Nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese è stata fondata dal Pretore sulla particolarità della materia, e cioè su un elemento rilevante ai fini della decisione, mentre il ricorrente incidentale non ha nemmeno dedotto profili di illogicità della motiva- zione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- nel dispositivo, vanno poste a carico della ricor- me rente dovendo considerarsi prevalente la sua soccom- benza in relazione all'oggetto dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibi- le il ricorso principale ed inammissibile quello inci- dentale;
condanna il ricorrente al rimborso delle spe- se del giudizio di cassazione, liquidate in lire 33.800 - oltre a lire 700.000 per onorari. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Dot Corrado rnevaleте чению ОМ ШИ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di NuzzoMaria DrNuow Oggi, TL CANCELLIERE- Maria Di Nuzzo 7