Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 05/05/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30966 Sent. n. 75/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
TO RE Presidente
ET RE IU
RA De NT IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30966 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
NA AN, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], in proprio ed in qualità di rapp.te legale della soc. American RS s.a.s. di RD AN, C.F./P.IVA 00982100141, con sede legale in Bianzone (SO) alla Via Colombini n. 14
soc. American RS s.a.s. di RD AN, in persona dell’acco-mandatario/rappresentante legale RD AN, C.F./P.IVA 00982100141, con sede legale in Bianzone (SO) alla Via Colombini n. 14, con domicilio digitale PEC 00982100141@impresa.italia.it.
Nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026, con l’assistenza del segretario Irene Laganà, su consenso della Procura erariale, è stata data per letta la relazione di causa e, quindi, è stato udito il Pubblico ministero dott. Francesco Foggia.
AT
Con atto di citazione depositato in Segreteria il 14 ottobre 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la società American RS s.a.s. di RD AN in persona del legale rappresentante p.t. e il legale rappresentante RD AN per «accertare la responsabilità amministrativa dei convenuti, come sopra generalizzati, per i titoli esposti in narrativa e per l’effetto disporre condanna, in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, con sede legale in Roma alla Via Vittorio Veneto n. 33, P.IVA 80230390587, in via solidale per la somma di euro 30.000,00, ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio».
Il Procuratore regionale esponeva che, con nota trasmessa il 21 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6, co. 2, l. n. 97/2001, dal Tribunale di Sondrio, veniva a conoscenza della sentenza del 27 settembre 2022, n. 234, emessa a carico di AN RD. Si trattava di fatti accertati in sede penale suscettibili di valutazione ai fini della responsabilità amministrativa in quanto afferenti a irregolarità nella domanda presentata dalla società convenuta per l'accesso ai finanziamenti correlati all'emergenza da COVID-19, garantiti dal “Fondo di Garanzia P.M.I.” (doc. 1 atto di citazione).
La sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 21 novembre 2023 (doc. 2 atto di citazione) e dagli atti successivamente acquisiti all’istruttoria (doc. 3 atto di citazione), la Procura erariale apprendeva che AN RD, nella qualità di rappresentante legale sia della soc. “American RS S” (doc. 4 atto di citazione) sia della ditta individuale “RD AN”, accedeva, illegittimamente e in assenza dei presupposti, al sostegno alle piccole e medie imprese previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020 e consistente nella garanzia del 100% dei finanziamenti erogati da istituti di credito privato, alle imprese danneggiate dalla pandemia da virus SARS-COV-2.
Nell’atto di citazione la Procura precisava che AN RD, in qualità di rappresentante legale della soc. “American RS S”, in data 20 aprile 2020, presentava presso la filiale BI CA di Tirano la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1-bis d.l. 23/2020 per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla legge, dichiarando ricavi della società, nell’anno 2018, per euro 109.211,00, senza specificare se emergessero dal bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale e allegando una dichiarazione dei redditi in realtà mai presentata all’Agenzia delle Entrate (doc. 5 atto di citazione).
Con modalità similari, in data 1° settembre 2020, AN RD, sempre in qualità di rappresentante legale della soc. “American RS S”, presentava presso la filiale BI CA di Tirano la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1-bis d.l. 23/2020 per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla legge, dichiarando ricavi della società, nell’anno 2019, per euro 181.525,00, senza specificare se emergessero dal bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale e allegando una dichiarazione dei redditi in realtà mai presentata all’Agenzia delle Entrate (doc. 6 atto di citazione).
Conseguentemente a dette condotte AN RD, per il tramite di BI CA, otteneva finanziamenti per complessivi euro 30.000,00, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia per le PMI. Più specificamente, in forza della prima dichiarazione, previo placet del Mediocredito Centrale, riceveva in accredito sul conto corrente della società, in data 8 maggio 2020, la somma di euro 25.000,00; mentre, in forza della seconda dichiarazione, riceveva in accredito sul conto corrente della società, in data 3 dicembre 2020, la ulteriore somma di euro 5.000,00, che gli consentiva di arrivare all’importo massimo previsto dalla legge per questa forma di incentivo statale.
Nell’ambito del processo penale, l’odierno convenuto giustificava la propria condotta adducendo la necessità di ripianare ingenti debiti da gioco, determinati da una asserita ludopatia; il Tribunale penale condannava AN RD per il reato p. e p. art. 316-ter c.p., alla pena di mesi quattro di reclusione.
Nel corso dell’istruttoria in sede contabile, la Procura accertava che, alla data del 20 maggio 2025, RD AN non aveva ancora provveduto a restituire il finanziamento ricevuto. In particolare, con nota in pari data, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisava che i due finanziamenti erogati da BI CA (oggi Intesa Sanpaolo) erano stati estinti mediante escussione della garanzia statale, liquidata su disposizione del gestore Medio Credito Centrale Spa nelle date del 10 luglio 2024 e del 26 giugno 2024 (doc. 10 atto di citazione).
La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica degli inviti a dedurre ai presunti responsabili: in data 20 giugno 2025 alla soc. American RS Sas all’indirizzo PEC risultante dalla visura camerale; nonché, a RD AN, la notifica avveniva presso la residenza risultante da certificato anagrafico e si perfezionava per compiuta giacenza in data 3 luglio 2025, ossia dieci giorni dopo la consegna della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), alla data risultante dall’avviso di ricevimento.
Con i predetti inviti a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora delle presunte responsabili ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ..
Gli invitati non presentavano deduzioni, né chiedevano di essere audite ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la società convenuta e il suo legale rappresentante non si costituivano in giudizio.
Nell’udienza del 15 aprile 2026, la Procura insisteva per l’accoglimento delle conclusioni formulate con l’atto di citazione.
TT
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituiti, alle quali l’atto di citazione e il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione risultano regolarmente notificati.
Nel merito, la domanda è fondata.
La motivazione, ai sensi dell’art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., sarà data anche con riferimento al contenuto della citazione.
Ai fini dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte illecite, contestate alle convenute, in relazione all’evento qualificabile come danno erariale.
Prima di esaminare le specifiche condotte illecite, va accertata la sussistenza del rapporto di servizio che radica la giurisdizione della società convenuta che ha percepito contributi pubblici.
La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di giurisdizione è consolidata (Sezioni unite Cass. Sent. n. 363/1969) nell’affermare che, alla stregua del secondo comma dell’art. 103 Cost., la nozione di contabilità pubblica trova la sua qualificazione nella compresenza di due elementi: un danno erariale (c.d. presupposto oggettivo) e l’imputabilità del danno ad un soggetto (persona fisica o giuridica) legato alla Amministrazione pubblica da un rapporto di servizio (c.d. presupposto soggettivo). Il presupposto oggettivo è connesso alla qualificazione pubblica del denaro o del bene in cui si identifica l’evento dannoso, mentre quello soggettivo presuppone la natura pubblica dell’ente al quale l’agente che commette l’illecito è legato da un rapporto di impiego o di servizio.
Il IU della giurisdizione, nel definire il concetto di rapporto di servizio, ha superato il criterio c.d. dell'appartenenza (che ricorre quando c’è un rapporto organico o di pubblico impiego) ed ha adottato un criterio funzionale: ricorre il rapporto di servizio quando la persona fisica o giuridica alla quale si imputa la condotta illecita, anche se estranea all’organico della Amministrazione pubblica, è comunque investita, anche di fatto, di svolgere una determinata attività in favore della medesima Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, «assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata» (cfr. Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006). Infatti, «in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti (…) la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata; così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta. Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti» (Cass., Sez. Un, Ord. n. 25495 del 04/12/2009 che richiama Cass. sez. un. 19815/2008; 14825/2008; 4511/2006).
In buona sostanza, alla luce della nozione di rapporto di servizio latamente inteso, in sede di verifica del c.d. presupposto soggettivo si ritiene che sussista la giurisdizione contabile «anche nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione danneggiata ma legati alla stessa da un rapporto di servizio, che si configura quando una persona fisica od anche giuridica (es. banca tesoriere di un Ente pubblico, società concessionaria per la riscossione), venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario od impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico ed investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di una attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da esserne partecipe. Ad integrare il predetto rapporto è sufficiente, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli ed agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni» (Corte conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 733/05).
In altri termini, «per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la PA, caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto, né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, privata o pubblica» (Cass., sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22513; Cass., sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611; Cass., sez. un., 5 giugno 2000, n. 400). Ne consegue che «l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa - riservata, pur differendo dalla cosiddetta responsabilità formale per gestione diretta o maneggio di pubblico denaro, alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, per quanto concerne gli amministratori e i dipendenti delle Regioni - è individuabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente» (Cass., sez. un., 25 gennaio 2006, n. 1377).
L’evoluzione della nozione di rapporto di servizio si inserisce in una più ampia e generalizzata rivisitazione dell’agire della Pubblica amministrazione che, nell’esercizio delle funzioni che le sono state attribuite per perseguire i fini pubblici, non necessariamente adotta provvedimenti amministrativi, bensì può avvalersi di «modelli procedimentali più vicini al diritto privato» (Cass., Sez. un., ord. 22 dicembre 2003, n. 19667). D’altra parte, questa affermazione di principio delle Sezioni Unite ha trovato conferma nella successiva novella introdotta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 che ha modificato l’art. 1, della legge n. 241/1990, introducendo il comma 1 bis che recita «la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente».
In altri termini, l’affermarsi di modelli privatistici dell’agire della pubblica amministrazione impone anche una rivisitazione della nozione di “attività amministrativa”, intesa secondo una nozione “oggettiva” che consente di qualificare l’attività amministrativa in chiave funzionale, in ragione della pubblica funzione svolta o del pubblico servizio erogato e non in ragione del tipo di atto posto in essere. D’altra parte, gli atti tipici del diritto privato, diversamente dai provvedimenti amministrativi, si connotano per una maggiore duttilità e, quindi, garantiscono una maggiore efficienza dell’azione amministrativa.
La nozione di “rapporto di servizio” riletta, per le ragioni sin qui riportate, in chiave c.d. funzionale (ossia, che prescinde dalla natura del soggetto convenuto in sede contabile e dalla natura degli strumenti di cui si avvale detto soggetto), assume particolare rilievo in tema di danno erariale derivante da illecita erogazione di finanziamenti pubblici: la verifica della sussistenza della giurisdizione contabile non va, quindi, compiuta in ragione del «titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti». Ne consegue che «ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile» (Cass., sez. un., 1° marzo 2006, n. 4511).
Concludendo sul punto, nell'attuale assetto normativo, «il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una P.A. e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno» (Cass., sez. un., ord. 15 febbraio 2007, n. 3367; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14101).
In proposito, si aggiunga che è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio, sia in capo alla Società American RS s.a.s. di RD AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia in capo a RD AN che, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, è la persona fisica che materialmente si è ingerita nel procedimento volto all’ottenimento per accedere al finanziamento garantito da fondi pubblici sottoscrivendone la relativa domanda. In questo senso, la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che «è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria di un contributo quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti» (ex multis ord. n. 15893 del 17/05/2022).
Chiarita la sussistenza della giurisdizione nei confronti di entrambi i convenuti, il Collegio procede all’esame del merito della domanda attorea per vagliarne la sua fondatezza.
I fatti che costituiscono la condotta illecita produttiva del danno erariale sono i seguenti.
In data 20 aprile 2020, AN RD, in qualità di rappresentante legale della soc. “American RS S”, ha presentato presso la filiale BI CA di Tirano, la dichiarazione sostitutiva, prevista dall’art. 1-bis d.l. 23/2020, per l’accesso ai finanziamenti erogati da istituti di credito privato, alle piccole e medie imprese danneggiate dalla pandemia da virus SARS-COV- 19. L’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020 stabiliva che il finanziamento venisse garantito con fondi pubblici nella misura del 100% dei finanziamenti erogati.
Il convenuto ha dichiarato che la società, nell’anno 2018, aveva registrato ricavi per euro 109.211,00, senza specificare se emergessero dal bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale, ma limitandosi ad allegare una dichiarazione dei redditi in realtà mai presentata all’Agenzia delle Entrate (doc. 5 atto di citazione).
In data 1° settembre 2020, il medesimo AN RD nella qualità di rappresentante legale della soc. “American RS S”, ha presentato, presso la filiale BI CA di Tirano, la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1-bis d.l. 23/2020 per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla legge, dichiarando ricavi della società, nell’anno 2019, per euro 181.525,00, senza specificare se emergessero dal bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale e allegando una dichiarazione dei redditi in realtà mai presentata all’Agenzia delle Entrate (doc. 6 atto di citazione).
Le descritte condotte hanno consentito a AN RD di ottenere da BI CA finanziamenti per complessivi euro 30.000,00, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia per le PMI. Finanziamenti così accreditatiPiù specificamente, in forza della prima dichiarazione, previo placet del Mediocredito Centrale, riceveva finanziamenti così accreditati: un accredito di euro 25.000,00 sul conto corrente della società, in data 8 maggio 2020, e, il successivo 3 dicembre 2020, un accredito di euro 5.000,00, sempre sul conto corrente della società.
I fatti, sin qui descritti, sono stati accertati e sono passato in giudicato in sede penale (sentenza del 27 settembre 2022, n. 234, emessa dal Tribunale di Sondrio, confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 21 novembre 2023 (doc. nn. 1 e 2 atto di citazione).
Nel corso dell’istruttoria in sede contabile, la Procura ha, altresì, accertato l’attualità del danno erariale: alla data del 20 maggio 2025, RD AN non aveva ancora provveduto a restituire il finanziamento ricevuto. In particolare, con nota in pari data, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che i due finanziamenti erogati da BI CA (oggi Intesa Sanpaolo) sono stati estinti mediante escussione della garanzia statale, liquidata su disposizione del gestore Medio Credito Centrale Spa nelle date del 10 luglio 2024 e del 26 giugno 2024 (doc. 10 atto di citazione).
La Procura deduce, altresì, che la mendacità della dichiarazione sull’entità dei ricavi indicati per gli anni 2018 e 2019 è provata dalla circostanza fattuale che la Guardia di Finanza, dalla consultazione della banca dati SER.PI.CO. in uso alla Forza di polizia, ha verificato che la società destinataria dei finanziamenti in discorso non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini dell’imposta sui redditi, ai fini IVA e come sostituto d’imposta.
Alla luce di detta circostanza fattuale allegata, questo Collegio non può che ritenere provata dell’illiceità della condotta sin qui descritta in quanto dichiarare falsamente di aver registrato ricavi è rilevante ai fini del calcolo dell’entità del finanziamento garantito, considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020, la misura massima dello stesso è pari al 2% del fatturato indicato. In altri termini, la società convenuta, poiché negli anni 2018 e 2019 non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, non sarebbe stata nemmeno legittimata a chiedere i finanziamenti garantiti da fondi pubblici.
L’elemento soggettivo doloso si desume dalle modalità poste in essere: l’indicazione di dati bilancio inesistenti.
In conclusione, questo Collegio accertati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo - contabile, accoglie la domanda azionata dalla Procura erariale di condanna in solido della società American RS s.a.s. di RD AN, in persona del legale rappresentante p.t., e il legale rappresentante RD AN al pagamento , in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, della somma di euro 30.000,00, rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento.
Sulla somma così rivalutata andranno altresì corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza e sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico dei convenuti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna in solido American RS s.a.s. di RD AN in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA 00982100141) e NA AN (C.F. [...]) al pagamento, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), della somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre interessi e rivalutazione da calcolare come indicato in parte motiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 151,19 (centocinquantuno/19).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
L’estensore Il Presidente RA De NT TO RE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 05/05/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente