CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14388/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nicchio Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032949089001 REGISTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
insistono su quanto riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820140032949089/001, richiamata nel sollecito di pagamento n. 02820259004915347000, per un importo complessivo di € 1.775,17 relativo alla tassa di registro per trasferimento immobili dell'anno 1993.
La ricorrente ha rinvenuto il sollecito nella propria cassetta postale il 19 maggio 2025 e ha eccepito la totale illegittimità della pretesa tributaria per mancata notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione e per carenza di motivazione.
Nel ricorso, la difesa ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziando che il sollecito di pagamento non rientra tra gli atti obbligatoriamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ma può essere contestato qualora sia sotteso a una cartella illegittima.
Ha sostenuto che la mancata notifica della cartella e degli atti precedenti ha impedito alla contribuente di esercitare il diritto di difesa, configurando un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.
c., poiché alla data del rinvenimento del sollecito non risultava alcun atto interruttivo.
La ricorrente ha contestato anche la carenza di legittimazione passiva, affermando di non aver mai ricevuto comunicazioni relative al tributo richiesto e di non aver trovato la cartella impugnata nemmeno nella comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata “Rottamazione-quater”.
Ha denunciato la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per difetto di motivazione, poiché la cartella non indicava l'immobile oggetto di tassazione, limitandosi a riportare l'importo richiesto senza elementi essenziali per l'identificazione del bene. Ha chiesto alla Corte di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dall'esecuzione forzata.
Infine, la ricorrente ha presentato istanza di riesame in autotutela all'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'annullamento dell'atto per i motivi esposti.
La Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando integralmente le doglianze e sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile ai sensi degli artt. 19
e 21 del D.Lgs. 546/1992.
Ha sostenuto che la cartella era stata regolarmente notificata il 17 ottobre 2014 e che la contribuente aveva avuto piena conoscenza del debito, avendo ricevuto un'intimazione di pagamento il 13 giugno 2018 e presentato più volte dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata nel 2017, 2018, 2019 e 2023, con pagamento di alcune rate.
Tali atti, secondo l'Ufficio, hanno interrotto la prescrizione e costituito riconoscimento del debito, rendendo definitiva la pretesa e precludendo ogni contestazione successiva.
Ha inoltre richiamato la normativa emergenziale che ha sospeso i termini di prescrizione durante la pandemia, escludendo che il termine decennale previsto dall'art. 78 del DPR 131/1986 fosse maturato. In merito alla carenza di motivazione, l'Ufficio ha affermato che l'obbligo era stato assolto mediante il richiamo alla cartella sottostante, come previsto dalla giurisprudenza, e che il sollecito di pagamento, quale atto vincolato e prodromico all'esecuzione, non richiede ulteriori dettagli.
Ha citato pronunce della Cassazione che considerano sufficiente l'indicazione del numero della cartella e dei tributi dovuti. Ha inoltre sostenuto che l'istanza di sospensione fosse priva dei presupposti di legge, non essendo dimostrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
L'Ufficio ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del DPR 602/1973 è equiparabile all'avviso di mora e rientra tra gli atti tassativamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa e preclude la possibilità di eccepire vizi della cartella o la prescrizione maturata prima della sua notifica.
Ha citato le recenti sentenze n. 6436/2025 e n. 20476/2025, che hanno confermato tale principio, superando l'orientamento che riteneva facoltativa l'impugnazione del sollecito.
In conclusione, la Direzione Provinciale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.
c., ritenendo la lite temeraria e strumentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La resistente ADE, nel costituirsi, ha documentato non solo la notifica dell'atto presupposto espressamente richiamato (cartella di pagamento), ma, altresì, la notifica di ulteriore intimazione di pagamento;
ha, inoltre, documentato che i ruoli esattoriali della cartella in oggetto era stati oggetto di plurime istanze di rottamazione, poi concretamente non onorate dalla contribuente.
Da ciò deriva l'infondatezza del ricorso, fondato essenzialmente sull'omessa notifica di atti prodromici, nonché della formulata eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle era incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Suprema Corte, in modo estremamente netto, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte di Cassazione non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Pertanto la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE, che si liquidano in euro
500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14388/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nicchio Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140032949089001 REGISTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
insistono su quanto riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820140032949089/001, richiamata nel sollecito di pagamento n. 02820259004915347000, per un importo complessivo di € 1.775,17 relativo alla tassa di registro per trasferimento immobili dell'anno 1993.
La ricorrente ha rinvenuto il sollecito nella propria cassetta postale il 19 maggio 2025 e ha eccepito la totale illegittimità della pretesa tributaria per mancata notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione e per carenza di motivazione.
Nel ricorso, la difesa ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziando che il sollecito di pagamento non rientra tra gli atti obbligatoriamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ma può essere contestato qualora sia sotteso a una cartella illegittima.
Ha sostenuto che la mancata notifica della cartella e degli atti precedenti ha impedito alla contribuente di esercitare il diritto di difesa, configurando un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.
c., poiché alla data del rinvenimento del sollecito non risultava alcun atto interruttivo.
La ricorrente ha contestato anche la carenza di legittimazione passiva, affermando di non aver mai ricevuto comunicazioni relative al tributo richiesto e di non aver trovato la cartella impugnata nemmeno nella comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata “Rottamazione-quater”.
Ha denunciato la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per difetto di motivazione, poiché la cartella non indicava l'immobile oggetto di tassazione, limitandosi a riportare l'importo richiesto senza elementi essenziali per l'identificazione del bene. Ha chiesto alla Corte di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dall'esecuzione forzata.
Infine, la ricorrente ha presentato istanza di riesame in autotutela all'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'annullamento dell'atto per i motivi esposti.
La Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando integralmente le doglianze e sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile ai sensi degli artt. 19
e 21 del D.Lgs. 546/1992.
Ha sostenuto che la cartella era stata regolarmente notificata il 17 ottobre 2014 e che la contribuente aveva avuto piena conoscenza del debito, avendo ricevuto un'intimazione di pagamento il 13 giugno 2018 e presentato più volte dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata nel 2017, 2018, 2019 e 2023, con pagamento di alcune rate.
Tali atti, secondo l'Ufficio, hanno interrotto la prescrizione e costituito riconoscimento del debito, rendendo definitiva la pretesa e precludendo ogni contestazione successiva.
Ha inoltre richiamato la normativa emergenziale che ha sospeso i termini di prescrizione durante la pandemia, escludendo che il termine decennale previsto dall'art. 78 del DPR 131/1986 fosse maturato. In merito alla carenza di motivazione, l'Ufficio ha affermato che l'obbligo era stato assolto mediante il richiamo alla cartella sottostante, come previsto dalla giurisprudenza, e che il sollecito di pagamento, quale atto vincolato e prodromico all'esecuzione, non richiede ulteriori dettagli.
Ha citato pronunce della Cassazione che considerano sufficiente l'indicazione del numero della cartella e dei tributi dovuti. Ha inoltre sostenuto che l'istanza di sospensione fosse priva dei presupposti di legge, non essendo dimostrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
L'Ufficio ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del DPR 602/1973 è equiparabile all'avviso di mora e rientra tra gli atti tassativamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini determina la cristallizzazione della pretesa e preclude la possibilità di eccepire vizi della cartella o la prescrizione maturata prima della sua notifica.
Ha citato le recenti sentenze n. 6436/2025 e n. 20476/2025, che hanno confermato tale principio, superando l'orientamento che riteneva facoltativa l'impugnazione del sollecito.
In conclusione, la Direzione Provinciale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.
c., ritenendo la lite temeraria e strumentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La resistente ADE, nel costituirsi, ha documentato non solo la notifica dell'atto presupposto espressamente richiamato (cartella di pagamento), ma, altresì, la notifica di ulteriore intimazione di pagamento;
ha, inoltre, documentato che i ruoli esattoriali della cartella in oggetto era stati oggetto di plurime istanze di rottamazione, poi concretamente non onorate dalla contribuente.
Da ciò deriva l'infondatezza del ricorso, fondato essenzialmente sull'omessa notifica di atti prodromici, nonché della formulata eccezione di prescrizione, tenuto conto che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle era incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Aggiunge, inoltre, la Suprema Corte, in modo estremamente netto, che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte di Cassazione non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Pertanto la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE, che si liquidano in euro
500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)