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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5388/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 15.5.2024
DA
(Cod. Fisc. cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
rappresentata, difesa e domiciliata dall' avv. Maria Teresa Trevisan;
E
(Cod. Fisc. ), rappresentato, difeso e CP_1 C.F._2
domiciliato dall' avv. Michele Di Piazza;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI.
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) AFFIDO DELLA MINORE - la figlia minore verrà affidata in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione abitativa della medesima con la madre, presso la casa familiare sita in Latisana (UD)
Viale della Stazione n. 3 int. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore, salvo diversi ulteriori accordi tra i genitori ovvero diverse esigenze che le parti si impegnano a comunicare l'uno con l'altro; - entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia e nell'esclusivo interesse di quest'ultima; - i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori concordano che la minore a decorrere dal mese di settembre
2025 verrà inserita nella Scuola per l'Infanzia di Ronchis ove inizierà frequentando la Sezione Asilo Nido a tempo pieno. Al termine di tale percorso scolastico o, all'occorrenza, durante lo stesso, i genitori si impegnano a discutere, valutare e scegliere congiuntamente le modalità di prosecuzione del percorso scolastico della figlia minore, compresa la scelta degli istituti scolastici più adatti a quest'ultima, secondo le capacità,
pagina 2 di 14 l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, e comunque tenendo conto unicamente dell'esclusivo interesse della figlia.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE - quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, disporre che questi la terrà con se': A) 6-12 mesi (o sino alla fine dell'allattamento): le parti concordano che il padre potrà stare liberamente con la figlia, in assenza della madre
–se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire- indicativamente per 2/3 ore al giorno, fintanto che la madre allatterà e ciò per un minimo di tre giorni settimanali (sempre fatti salvi eventuali impegni personali/lavorativi). Al termine dell'allattamento il padre potrà stare liberamente con la bambina, sempre in assenza della madre e se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire, anche per un tempo superiore alle 3 ore giornaliere. In ogni caso, il padre potrà sempre stare liberamente con la figlia alla presenza della madre per il tempo che riterrà opportuno, con orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. B) 1 anno (o dalla fine dell'allattamento) – 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che pernotterà dal padre, a settimane alterne: dal venerdì tardo pomeriggio/sera fino al sabato pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00 o dal sabato tardo pomeriggio/sera fino alla domenica pomeriggio, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore
20.00. Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, potrà stare liberamente con la bambina, anche in assenza della madre, anche durante gli altri giorni della settimana, in orari e giorni da concordare tra le parti. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in ogni caso in orari, giornate e pagina 3 di 14 modalità che le parti concorderanno di volta in volta. C) dopo i 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che, dunque, pernotterà dal padre, a fine settimana alterni: dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00. Inoltre, la bambina, sempre fatti salvi eventuali impegni del padre personali/lavorativi potrà pernottare dallo stesso come segue: - un giorno durante la settimana (di regola il martedì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con il padre;
- due giorni durante la settimana (di regola il martedì ed il venerdì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, e ciò durante il periodo scolastico, mentre nei periodi in cui la figlia minore non frequenterà la scuola, potrà pernottare dal padre tre giorni a settimana (di regola il martedì, il giovedì e il venerdì). Resta sempre ferma la possibilità per il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, di vedere e tenere con sé la bambina in altre giornate durante la settimana, per il tempo che riterrà opportuno, con o senza la presenza della madre, in orari e giorni da concordare tra le parti. D) in ogni caso, dopo la fine dell'allattamento: - Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la bambina trascorra la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bimba per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12. al 31.12) e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio -accompagnandola alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend- nell'anno che trascorrerà con lei la Vigilia di
Natale. In tutti i giorni in cui la minore pernotterà dal padre sarà cura dello stesso -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- riaccompagnare la minore la mattina successiva a scuola e garantirne la regolare frequentazione scolastica. Durante le vacanze pasquali per la metà
pagina 4 di 14 dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno di verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei Per_1
bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per 2 Per_1
settimane, anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia della figlia;
anche la mamma, durante le vacanze estive, potrà avere con se la figlia in modo esclusivo per 2 settimane anche non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze etc). I prelievi e la restituzione della minore verranno sempre effettuati a cura del padre -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- presso l'abitazione materna o l'istituto scolastico frequentato dalla minore. Nell'ipotesi in cui il padre fosse impossibilitato a prelevare/riaccompagnare la figlia presso la madre o l'istituto scolastico frequentato dalla minore, potrà delegare terze persone di sua fiducia. - Resta comunque inteso tra le parti che anche durante il periodo di allettamento, ogni genitore potrà vedere e tenere con sé la minore durante le singole giornate festive in modo da garantire ad ogni pagina 5 di 14 genitore di poter comunque trascorrere alternativamente con l'altro genitore la singola giornata festiva. - Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti, le quali si impegnano a comunicare per tempo l'un l'altro eventuali problemi urgenti di natura personale/lavorativa che dovessero impedire la frequentazione della figlia. Le parti, inoltre, si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
- Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, a comunicare a mezzo messaggeria, questioni urgenti e non, relative alla figlia minore con riguardo alla sua gestione, alla scuola, alle spese straordinarie, alle visite e all'organizzazione delle stesse e in ogni caso, per tutto quanto afferente alle necessità e ai bisogni della figlia minore . Per_1
3) MANTENIMENTO - il Sig. verserà alla Signora , a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia e sino all' indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita. Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto al CP_1
versamento delle mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo
2025. - l'assegno unico e universale Inps sarà richiesto e percepito in via esclusiva dal genitore collocatario Signora nata a [...] Parte_1
(UD) il 22.09.1998 codice fiscale - le spese C.F._1
straordinarie per la minore, sostenute secondo le modalità previste dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di
Udine, verranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% CP_1
a carico della Signora e verranno rimborsate entro e non oltre 10 Pt_1
giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa. A parziale deroga del
Protocollo previsto dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia del Tribunale
pagina 6 di 14 di Udine (prot. n. 3477/15 Trib. Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti, le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, che dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti, fatta eccezione per quelle aventi carattere di urgenza e/o di necessità di natura medicale, con esclusione di quelle ortodontiche e/o protesiche, le quali, stante l'entità cospicua, dovranno comunque essere concordate tra i genitori prima della loro assunzione. Per tutte le restanti determinazioni previste dal Protocollo succitato (classificazione delle spese, modalità di anticipazione e rimborso, eccetera) le parti vi aderiscono integralmente. - ad eccezione della regola stabilita al punto precedente, le spese straordinarie per la frequentazione dell' asilo nido della minore verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig. e 50% a carico della Signora e verranno rimborsate CP_1 Pt_1
entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa, mentre per gli anni successivi (i costi degli anni successivi per la frequentazione della Sezione Primavera e Scuola dell' Infanzia, fatta eccezione per il caso in cui le stesse dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 varrà la ripartizione 70-30 di cui al punto precedente); - la Signora Pt_1
rinuncia espressamente alla richiesta delle mensilità di mantenimento arretrate precedenti al mese di dicembre 2024 e dichiara che null'altro le è dovuto dal sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia minore CP_1
e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causa e/o titolo da parte del sig. CP_1
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del loro rapporto, la relazione affettiva more uxorio che li aveva visti uniti e dalla quale era nata la figlia (9.5.2024), e Per_1 Parte_1
pagina 7 di 14 hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per CP_1
sentire omologare l'accordo da loro raggiunto alle condizioni indicate nelle superiori conclusioni, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e al contributo economico in suo favore.
Preso atto che le parti, autorizzate al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, hanno ribadito loro volontà di non riconciliarsi e confermato le conclusioni congiunte di cui in premessa, la causa, una volta acquisito -in data 7.7.2025- il parere del P.M. è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le puntuali pattuizioni intercorse tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della figlia minorenne
. Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., il quale chiesto, Persona_1
invero, che si desse seguito alla richiesta congiunta in oggetto. Di tali condizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti nella causa in oggetto, così provvede:
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, prende atto che l'affidamento ed il mantenimento di sono così disciplinati: Persona_1
1) AFFIDO DELLA MINORE - la figlia minore verrà affidata Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione abitativa della medesima con la madre, presso la casa familiare sita in
Latisana (UD) Viale della Stazione n. 3 int. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore, salvo diversi ulteriori pagina 8 di 14 accordi tra i genitori ovvero diverse esigenze che le parti si impegnano a comunicare l'uno con l'altro; - entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia e nell'esclusivo interesse di quest'ultima; - i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori concordano che la minore a decorrere dal mese di settembre
2025 verrà inserita nella Scuola per l'Infanzia di Ronchis ove inizierà frequentando la Sezione Asilo Nido a tempo pieno. Al termine di tale percorso scolastico o, all'occorrenza, durante lo stesso, i genitori si impegnano a discutere, valutare e scegliere congiuntamente le modalità di prosecuzione del percorso scolastico della figlia minore, compresa la scelta degli istituti scolastici più adatti a quest'ultima, secondo le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, e comunque tenendo conto unicamente dell'esclusivo interesse della figlia.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE - quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, disporre che questi la terrà con sé:
A) 6-12 mesi (o sino alla fine dell'allattamento): le parti concordano che il padre potrà stare liberamente con la figlia, in assenza della madre –se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire-
pagina 9 di 14 indicativamente per 2/3 ore al giorno, fintanto che la madre allatterà e ciò per un minimo di tre giorni settimanali (sempre fatti salvi eventuali impegni personali/lavorativi). Al termine dell'allattamento il padre potrà stare liberamente con la bambina, sempre in assenza della madre e se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire, anche per un tempo superiore alle 3 ore giornaliere. In ogni caso, il padre potrà sempre stare liberamente con la figlia alla presenza della madre per il tempo che riterrà opportuno, con orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta.
B) 1 anno (o dalla fine dell'allattamento) – 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che pernotterà dal padre, a settimane alterne: dal venerdì tardo pomeriggio/sera fino al sabato pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00 o dal sabato tardo pomeriggio/sera fino alla domenica pomeriggio, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore
20.00. Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, potrà stare liberamente con la bambina, anche in assenza della madre, anche durante gli altri giorni della settimana, in orari e giorni da concordare tra le parti. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in ogni caso in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta.
C) dopo i 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che, dunque, pernotterà dal padre, a fine settimana alterni: dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00. Inoltre, la bambina, sempre fatti salvi eventuali impegni del padre personali/lavorativi potrà
pagina 10 di 14 pernottare dallo stesso come segue: - un giorno durante la settimana (di regola il martedì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con il padre;
- due giorni durante la settimana (di regola il martedì ed il venerdì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, e ciò durante il periodo scolastico, mentre nei periodi in cui la figlia minore non frequenterà la scuola, potrà pernottare dal padre tre giorni a settimana (di regola il martedì, il giovedì e il venerdì). Resta sempre ferma la possibilità per il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, di vedere e tenere con sé la bambina in altre giornate durante la settimana, per il tempo che riterrà opportuno, con o senza la presenza della madre, in orari e giorni da concordare tra le parti.
D) in ogni caso, dopo la fine dell'allattamento: - Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la bambina trascorra la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bimba per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12. al 31.12) e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio -accompagnandola alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend- nell'anno che trascorrerà con lei la Vigilia di Natale.
In tutti i giorni in cui la minore pernotterà dal padre sarà cura dello stesso
-eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- riaccompagnare la minore la mattina successiva a scuola e garantirne la regolare frequentazione scolastica. Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il
Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. La
pagina 11 di 14 minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno di verranno trascorsi alternando di anno in anno la Per_1 presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per 2 Per_1 settimane, anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia della figlia;
anche la mamma, durante le vacanze estive, potrà avere con se la figlia in modo esclusivo per 2 settimane anche non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso
(settimana bianca, vacanze etc). I prelievi e la restituzione della minore verranno sempre effettuati a cura del padre -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- presso l'abitazione materna o l'istituto scolastico frequentato dalla minore. Nell'ipotesi in cui il padre fosse impossibilitato a prelevare/riaccompagnare la figlia presso la madre o l'istituto scolastico frequentato dalla minore, potrà delegare terze persone di sua fiducia. - Resta comunque inteso tra le parti che anche durante il periodo di allettamento, ogni genitore potrà vedere e tenere con sé la minore durante le singole giornate festive in modo da garantire ad ogni genitore di poter comunque trascorrere alternativamente con l'altro genitore la singola giornata festiva. - Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti, le quali si impegnano a pagina 12 di 14 comunicare per tempo l'un l'altro eventuali problemi urgenti di natura personale/lavorativa che dovessero impedire la frequentazione della figlia. Le parti, inoltre, si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
- Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, a comunicare a mezzo messaggeria, questioni urgenti e non, relative alla figlia minore con riguardo alla sua gestione, alla scuola, alle spese straordinarie, alle visite e all'organizzazione delle stesse e in ogni caso, per tutto quanto afferente alle necessità e ai bisogni della figlia minore
. Per_1
3) MANTENIMENTO - il Sig. verserà alla Signora , a titolo CP_1 Pt_1
di contributo al mantenimento della figlia e sino all' indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Le parti danno atto che il sig. ha CP_1
già provveduto al versamento delle mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025. - l'assegno unico e universale Inps sarà richiesto e percepito in via esclusiva dal genitore collocatario Signora Pt_1
nata a [...] il [...] codice fiscale
[...] C.F._3
- le spese straordinarie per la minore, sostenute secondo le
[...]
modalità previste dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di Udine, verranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Signora e verranno CP_1 Pt_1
rimborsate entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa. A parziale deroga del Protocollo previsto dall'Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia del Tribunale di Udine (prot. n. 3477/15 Trib.
Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti, le spese pagina 13 di 14 straordinarie a carico di entrambi i genitori, che dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti, fatta eccezione per quelle aventi carattere di urgenza e/o di necessità di natura medicale, con esclusione di quelle ortodontiche e/o protesiche, le quali, stante l'entità cospicua, dovranno comunque essere concordate tra i genitori prima della loro assunzione.
Per tutte le restanti determinazioni previste dal Protocollo succitato
(classificazione delle spese, modalità di anticipazione e rimborso, eccetera) le parti vi aderiscono integralmente. - ad eccezione della regola stabilita al punto precedente, le spese straordinarie per la frequentazione dell' asilo nido della minore verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig. e 50% a carico della Signora e verranno CP_1 Pt_1
rimborsate entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa, mentre per gli anni successivi (i costi degli anni successivi per la frequentazione della Sezione Primavera e Scuola dell' Infanzia, fatta eccezione per il caso in cui le stesse dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 varrà la ripartizione 70-30 di cui al punto precedente); - la Signora rinuncia espressamente alla richiesta Pt_1
delle mensilità di mantenimento arretrate precedenti al mese di dicembre
2024 e dichiara che null'altro le è dovuto dal sig. a titolo di CP_1
mantenimento ordinario per la figlia minore e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causa e/o titolo da parte del sig. CP_1
▪ COMPENSA tra le parti le spese e le competenze del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel. dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5388/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 15.5.2024
DA
(Cod. Fisc. cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
rappresentata, difesa e domiciliata dall' avv. Maria Teresa Trevisan;
E
(Cod. Fisc. ), rappresentato, difeso e CP_1 C.F._2
domiciliato dall' avv. Michele Di Piazza;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI.
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) AFFIDO DELLA MINORE - la figlia minore verrà affidata in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione abitativa della medesima con la madre, presso la casa familiare sita in Latisana (UD)
Viale della Stazione n. 3 int. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore, salvo diversi ulteriori accordi tra i genitori ovvero diverse esigenze che le parti si impegnano a comunicare l'uno con l'altro; - entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia e nell'esclusivo interesse di quest'ultima; - i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori concordano che la minore a decorrere dal mese di settembre
2025 verrà inserita nella Scuola per l'Infanzia di Ronchis ove inizierà frequentando la Sezione Asilo Nido a tempo pieno. Al termine di tale percorso scolastico o, all'occorrenza, durante lo stesso, i genitori si impegnano a discutere, valutare e scegliere congiuntamente le modalità di prosecuzione del percorso scolastico della figlia minore, compresa la scelta degli istituti scolastici più adatti a quest'ultima, secondo le capacità,
pagina 2 di 14 l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, e comunque tenendo conto unicamente dell'esclusivo interesse della figlia.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE - quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, disporre che questi la terrà con se': A) 6-12 mesi (o sino alla fine dell'allattamento): le parti concordano che il padre potrà stare liberamente con la figlia, in assenza della madre
–se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire- indicativamente per 2/3 ore al giorno, fintanto che la madre allatterà e ciò per un minimo di tre giorni settimanali (sempre fatti salvi eventuali impegni personali/lavorativi). Al termine dell'allattamento il padre potrà stare liberamente con la bambina, sempre in assenza della madre e se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire, anche per un tempo superiore alle 3 ore giornaliere. In ogni caso, il padre potrà sempre stare liberamente con la figlia alla presenza della madre per il tempo che riterrà opportuno, con orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. B) 1 anno (o dalla fine dell'allattamento) – 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che pernotterà dal padre, a settimane alterne: dal venerdì tardo pomeriggio/sera fino al sabato pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00 o dal sabato tardo pomeriggio/sera fino alla domenica pomeriggio, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore
20.00. Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, potrà stare liberamente con la bambina, anche in assenza della madre, anche durante gli altri giorni della settimana, in orari e giorni da concordare tra le parti. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in ogni caso in orari, giornate e pagina 3 di 14 modalità che le parti concorderanno di volta in volta. C) dopo i 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che, dunque, pernotterà dal padre, a fine settimana alterni: dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00. Inoltre, la bambina, sempre fatti salvi eventuali impegni del padre personali/lavorativi potrà pernottare dallo stesso come segue: - un giorno durante la settimana (di regola il martedì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con il padre;
- due giorni durante la settimana (di regola il martedì ed il venerdì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, e ciò durante il periodo scolastico, mentre nei periodi in cui la figlia minore non frequenterà la scuola, potrà pernottare dal padre tre giorni a settimana (di regola il martedì, il giovedì e il venerdì). Resta sempre ferma la possibilità per il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, di vedere e tenere con sé la bambina in altre giornate durante la settimana, per il tempo che riterrà opportuno, con o senza la presenza della madre, in orari e giorni da concordare tra le parti. D) in ogni caso, dopo la fine dell'allattamento: - Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la bambina trascorra la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bimba per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12. al 31.12) e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio -accompagnandola alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend- nell'anno che trascorrerà con lei la Vigilia di
Natale. In tutti i giorni in cui la minore pernotterà dal padre sarà cura dello stesso -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- riaccompagnare la minore la mattina successiva a scuola e garantirne la regolare frequentazione scolastica. Durante le vacanze pasquali per la metà
pagina 4 di 14 dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno di verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei Per_1
bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per 2 Per_1
settimane, anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia della figlia;
anche la mamma, durante le vacanze estive, potrà avere con se la figlia in modo esclusivo per 2 settimane anche non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze etc). I prelievi e la restituzione della minore verranno sempre effettuati a cura del padre -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- presso l'abitazione materna o l'istituto scolastico frequentato dalla minore. Nell'ipotesi in cui il padre fosse impossibilitato a prelevare/riaccompagnare la figlia presso la madre o l'istituto scolastico frequentato dalla minore, potrà delegare terze persone di sua fiducia. - Resta comunque inteso tra le parti che anche durante il periodo di allettamento, ogni genitore potrà vedere e tenere con sé la minore durante le singole giornate festive in modo da garantire ad ogni pagina 5 di 14 genitore di poter comunque trascorrere alternativamente con l'altro genitore la singola giornata festiva. - Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti, le quali si impegnano a comunicare per tempo l'un l'altro eventuali problemi urgenti di natura personale/lavorativa che dovessero impedire la frequentazione della figlia. Le parti, inoltre, si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
- Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, a comunicare a mezzo messaggeria, questioni urgenti e non, relative alla figlia minore con riguardo alla sua gestione, alla scuola, alle spese straordinarie, alle visite e all'organizzazione delle stesse e in ogni caso, per tutto quanto afferente alle necessità e ai bisogni della figlia minore . Per_1
3) MANTENIMENTO - il Sig. verserà alla Signora , a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia e sino all' indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita. Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto al CP_1
versamento delle mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo
2025. - l'assegno unico e universale Inps sarà richiesto e percepito in via esclusiva dal genitore collocatario Signora nata a [...] Parte_1
(UD) il 22.09.1998 codice fiscale - le spese C.F._1
straordinarie per la minore, sostenute secondo le modalità previste dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di
Udine, verranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% CP_1
a carico della Signora e verranno rimborsate entro e non oltre 10 Pt_1
giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa. A parziale deroga del
Protocollo previsto dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia del Tribunale
pagina 6 di 14 di Udine (prot. n. 3477/15 Trib. Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti, le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, che dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti, fatta eccezione per quelle aventi carattere di urgenza e/o di necessità di natura medicale, con esclusione di quelle ortodontiche e/o protesiche, le quali, stante l'entità cospicua, dovranno comunque essere concordate tra i genitori prima della loro assunzione. Per tutte le restanti determinazioni previste dal Protocollo succitato (classificazione delle spese, modalità di anticipazione e rimborso, eccetera) le parti vi aderiscono integralmente. - ad eccezione della regola stabilita al punto precedente, le spese straordinarie per la frequentazione dell' asilo nido della minore verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig. e 50% a carico della Signora e verranno rimborsate CP_1 Pt_1
entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa, mentre per gli anni successivi (i costi degli anni successivi per la frequentazione della Sezione Primavera e Scuola dell' Infanzia, fatta eccezione per il caso in cui le stesse dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 varrà la ripartizione 70-30 di cui al punto precedente); - la Signora Pt_1
rinuncia espressamente alla richiesta delle mensilità di mantenimento arretrate precedenti al mese di dicembre 2024 e dichiara che null'altro le è dovuto dal sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia minore CP_1
e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causa e/o titolo da parte del sig. CP_1
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del loro rapporto, la relazione affettiva more uxorio che li aveva visti uniti e dalla quale era nata la figlia (9.5.2024), e Per_1 Parte_1
pagina 7 di 14 hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per CP_1
sentire omologare l'accordo da loro raggiunto alle condizioni indicate nelle superiori conclusioni, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e al contributo economico in suo favore.
Preso atto che le parti, autorizzate al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, hanno ribadito loro volontà di non riconciliarsi e confermato le conclusioni congiunte di cui in premessa, la causa, una volta acquisito -in data 7.7.2025- il parere del P.M. è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le puntuali pattuizioni intercorse tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della figlia minorenne
. Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., il quale chiesto, Persona_1
invero, che si desse seguito alla richiesta congiunta in oggetto. Di tali condizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti nella causa in oggetto, così provvede:
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, prende atto che l'affidamento ed il mantenimento di sono così disciplinati: Persona_1
1) AFFIDO DELLA MINORE - la figlia minore verrà affidata Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione abitativa della medesima con la madre, presso la casa familiare sita in
Latisana (UD) Viale della Stazione n. 3 int. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore, salvo diversi ulteriori pagina 8 di 14 accordi tra i genitori ovvero diverse esigenze che le parti si impegnano a comunicare l'uno con l'altro; - entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia e nell'esclusivo interesse di quest'ultima; - i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori concordano che la minore a decorrere dal mese di settembre
2025 verrà inserita nella Scuola per l'Infanzia di Ronchis ove inizierà frequentando la Sezione Asilo Nido a tempo pieno. Al termine di tale percorso scolastico o, all'occorrenza, durante lo stesso, i genitori si impegnano a discutere, valutare e scegliere congiuntamente le modalità di prosecuzione del percorso scolastico della figlia minore, compresa la scelta degli istituti scolastici più adatti a quest'ultima, secondo le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, e comunque tenendo conto unicamente dell'esclusivo interesse della figlia.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE - quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, disporre che questi la terrà con sé:
A) 6-12 mesi (o sino alla fine dell'allattamento): le parti concordano che il padre potrà stare liberamente con la figlia, in assenza della madre –se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire-
pagina 9 di 14 indicativamente per 2/3 ore al giorno, fintanto che la madre allatterà e ciò per un minimo di tre giorni settimanali (sempre fatti salvi eventuali impegni personali/lavorativi). Al termine dell'allattamento il padre potrà stare liberamente con la bambina, sempre in assenza della madre e se gli impegni lavorativi e/o personali glielo dovessero consentire, anche per un tempo superiore alle 3 ore giornaliere. In ogni caso, il padre potrà sempre stare liberamente con la figlia alla presenza della madre per il tempo che riterrà opportuno, con orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta.
B) 1 anno (o dalla fine dell'allattamento) – 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che pernotterà dal padre, a settimane alterne: dal venerdì tardo pomeriggio/sera fino al sabato pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00 o dal sabato tardo pomeriggio/sera fino alla domenica pomeriggio, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore
20.00. Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, potrà stare liberamente con la bambina, anche in assenza della madre, anche durante gli altri giorni della settimana, in orari e giorni da concordare tra le parti. Il diritto di visita potrà comunque essere esercitato anche in termini più ampi, in ogni caso in orari, giornate e modalità che le parti concorderanno di volta in volta.
C) dopo i 3 anni: il padre potrà liberamente tenere con sé la bambina, che, dunque, pernotterà dal padre, a fine settimana alterni: dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio/sera, allorquando verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 20.00. Inoltre, la bambina, sempre fatti salvi eventuali impegni del padre personali/lavorativi potrà
pagina 10 di 14 pernottare dallo stesso come segue: - un giorno durante la settimana (di regola il martedì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con il padre;
- due giorni durante la settimana (di regola il martedì ed il venerdì), nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, e ciò durante il periodo scolastico, mentre nei periodi in cui la figlia minore non frequenterà la scuola, potrà pernottare dal padre tre giorni a settimana (di regola il martedì, il giovedì e il venerdì). Resta sempre ferma la possibilità per il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi/personali, di vedere e tenere con sé la bambina in altre giornate durante la settimana, per il tempo che riterrà opportuno, con o senza la presenza della madre, in orari e giorni da concordare tra le parti.
D) in ogni caso, dopo la fine dell'allattamento: - Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la bambina trascorra la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bimba per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12. al 31.12) e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio -accompagnandola alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel weekend- nell'anno che trascorrerà con lei la Vigilia di Natale.
In tutti i giorni in cui la minore pernotterà dal padre sarà cura dello stesso
-eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- riaccompagnare la minore la mattina successiva a scuola e garantirne la regolare frequentazione scolastica. Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il
Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. La
pagina 11 di 14 minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno di verranno trascorsi alternando di anno in anno la Per_1 presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per 2 Per_1 settimane, anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia della figlia;
anche la mamma, durante le vacanze estive, potrà avere con se la figlia in modo esclusivo per 2 settimane anche non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso
(settimana bianca, vacanze etc). I prelievi e la restituzione della minore verranno sempre effettuati a cura del padre -eventualmente, all'occorrenza, anche per il tramite di terze persone- presso l'abitazione materna o l'istituto scolastico frequentato dalla minore. Nell'ipotesi in cui il padre fosse impossibilitato a prelevare/riaccompagnare la figlia presso la madre o l'istituto scolastico frequentato dalla minore, potrà delegare terze persone di sua fiducia. - Resta comunque inteso tra le parti che anche durante il periodo di allettamento, ogni genitore potrà vedere e tenere con sé la minore durante le singole giornate festive in modo da garantire ad ogni genitore di poter comunque trascorrere alternativamente con l'altro genitore la singola giornata festiva. - Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti, le quali si impegnano a pagina 12 di 14 comunicare per tempo l'un l'altro eventuali problemi urgenti di natura personale/lavorativa che dovessero impedire la frequentazione della figlia. Le parti, inoltre, si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
- Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, a comunicare a mezzo messaggeria, questioni urgenti e non, relative alla figlia minore con riguardo alla sua gestione, alla scuola, alle spese straordinarie, alle visite e all'organizzazione delle stesse e in ogni caso, per tutto quanto afferente alle necessità e ai bisogni della figlia minore
. Per_1
3) MANTENIMENTO - il Sig. verserà alla Signora , a titolo CP_1 Pt_1
di contributo al mantenimento della figlia e sino all' indipendenza economica della stessa la somma mensile di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Le parti danno atto che il sig. ha CP_1
già provveduto al versamento delle mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025. - l'assegno unico e universale Inps sarà richiesto e percepito in via esclusiva dal genitore collocatario Signora Pt_1
nata a [...] il [...] codice fiscale
[...] C.F._3
- le spese straordinarie per la minore, sostenute secondo le
[...]
modalità previste dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di Udine, verranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Signora e verranno CP_1 Pt_1
rimborsate entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa. A parziale deroga del Protocollo previsto dall'Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia del Tribunale di Udine (prot. n. 3477/15 Trib.
Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani delle parti, le spese pagina 13 di 14 straordinarie a carico di entrambi i genitori, che dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti, fatta eccezione per quelle aventi carattere di urgenza e/o di necessità di natura medicale, con esclusione di quelle ortodontiche e/o protesiche, le quali, stante l'entità cospicua, dovranno comunque essere concordate tra i genitori prima della loro assunzione.
Per tutte le restanti determinazioni previste dal Protocollo succitato
(classificazione delle spese, modalità di anticipazione e rimborso, eccetera) le parti vi aderiscono integralmente. - ad eccezione della regola stabilita al punto precedente, le spese straordinarie per la frequentazione dell' asilo nido della minore verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig. e 50% a carico della Signora e verranno CP_1 Pt_1
rimborsate entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della ricevuta di spesa, mentre per gli anni successivi (i costi degli anni successivi per la frequentazione della Sezione Primavera e Scuola dell' Infanzia, fatta eccezione per il caso in cui le stesse dovessero risultare superiori alla somma di euro 800,00 varrà la ripartizione 70-30 di cui al punto precedente); - la Signora rinuncia espressamente alla richiesta Pt_1
delle mensilità di mantenimento arretrate precedenti al mese di dicembre
2024 e dichiara che null'altro le è dovuto dal sig. a titolo di CP_1
mantenimento ordinario per la figlia minore e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causa e/o titolo da parte del sig. CP_1
▪ COMPENSA tra le parti le spese e le competenze del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel. dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
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