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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Luigi Rinaldi Ferri.
e
, nato in [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rinaldi Ferri.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto dispone di mezzi adeguati.
3) La casa coniugale, sita in Bracciano, via dei Tigli n.4, int.18) rimane assegnata al marito, in quanto la moglie ha deciso di stabilire altrove il proprio domicilio.
4) I coniugi stabiliscono che - fintantoché la casa coniugale non sarà venduta, o locata terzi - il marito pagherà il mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché le spese condominiali ordinarie, e quindi anche per la parte gravante sulla moglie, a titolo di indennizzo di comune accordo stabilito, non richiedibile dal marito in sede di vendita e/o di scioglimento della comproprietà, per il godimento della quota della casa appartenente alla moglie. Le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico dei coniugi al 50% per ciascuno.
5) Quanto alle automobili, e fino a decisione della loro vendita, le spese di riparazione CP_2 CP_3
e di manutenzione graver i in parti uguali, così come in parti uguali sarà pagato il finanziamento Findomestic gravante sulle stesse. 6) Con separato accordo, da sottoscrivere prima o contestualmente alla comparizione dinanzi al Tribunale, i coniugi disciplineranno le condizioni e il noleggio in favore della ASD Arte in Fiera delle attrezzature di Gyrotonic di cui in premessa.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Luigi Rinaldi Ferri.
e
, nato in [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rinaldi Ferri.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto dispone di mezzi adeguati.
3) La casa coniugale, sita in Bracciano, via dei Tigli n.4, int.18) rimane assegnata al marito, in quanto la moglie ha deciso di stabilire altrove il proprio domicilio.
4) I coniugi stabiliscono che - fintantoché la casa coniugale non sarà venduta, o locata terzi - il marito pagherà il mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché le spese condominiali ordinarie, e quindi anche per la parte gravante sulla moglie, a titolo di indennizzo di comune accordo stabilito, non richiedibile dal marito in sede di vendita e/o di scioglimento della comproprietà, per il godimento della quota della casa appartenente alla moglie. Le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico dei coniugi al 50% per ciascuno.
5) Quanto alle automobili, e fino a decisione della loro vendita, le spese di riparazione CP_2 CP_3
e di manutenzione graver i in parti uguali, così come in parti uguali sarà pagato il finanziamento Findomestic gravante sulle stesse. 6) Con separato accordo, da sottoscrivere prima o contestualmente alla comparizione dinanzi al Tribunale, i coniugi disciplineranno le condizioni e il noleggio in favore della ASD Arte in Fiera delle attrezzature di Gyrotonic di cui in premessa.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso