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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9648/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 9648/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett. B) del
D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 9648/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Aversa (CE), Parte_1 C.F._1
alla via Leonardo da Vinci, n. 22 presso lo studio dell'Avv. SAGLIOCCO LUCIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del Prefetto p.t., non Controparte_1 P.IVA_1
costituita,
- APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GdP.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in occasione dell'udienza del 20/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 2721/23 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore il 26.06.2023, assumendone l'illegittimità e chiedendone l'integrale riforma.
Più nello specifico, nel giudizio di primo grado, ha convenuto in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione del Prefetto di Napoli n. M_IT PR_NAUTG 00153105 del 29.04.2020, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 1345,01 per violazione dell'art. 192
commi 4 e 7 del Codice della Strada, lamentando l'intempestività del provvedimento impugnato (in quanto adottato ad oltre 3 anni dall'infrazione) nonché la sua illegittimità (per essere stato il imputato per il reato di cui all'art. 337 c.p. per il medesimo fatto per Parte_1
cui si è proceduto anche in via amministrativa) e chiedendone il suo annullamento o in subordine la riduzione della sanzione irrogata.
Si costituiva in detto giudizio la che spiegava le proprie Controparte_1
difese.
Al termine, con la sentenza qui impugnata, il giudice di pace rigettava l'opposizione,
non ritenendo fondate le doglianze di parte ricorrente.
Il primo giudizio ha anzitutto ritenuto di dover rigettare la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale ed ha, in secondo luogo e nel merito, ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, nonostante l'opponente sia stato imputato anche per il delitto p.e p. dall'art. 337 del Codice penale e, di conseguenza, è stato sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. 2608/2018 celebrato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che si è concluso con la sent. n. 959/2020 solo dopo il superamento della messa alla prova ex artt. 168 ter c.p.
e 464 septies c.p.p..
Avverso tale decisione insorge , evidenziando che, per effetto Parte_1
della sentenza del Tribunale penale che ne ha riconosciuto la responsabilità per il fatto ascritto nel capo di imputazione, “ha già “subito” una sanzione (penale), addirittura
limitativa della libertà personale, e non può e non deve subirne altre”.
Non si costituiva la pur regolarmente citata, onde ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20/10/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo giudice riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies, ult. co., c.p.c..
***
L'appello, oltre che tempestivo, è ammissibile in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Esso è tuttavia nel merito infondato.
E' documentalmente provato che il è stato destinatario di Decreto Prefettizio Parte_1
(ord. n. 00153105 del 29.04.2020) emessa a seguito di verbale del 3.03.2017, ove il C.C. -
Sez. Frattamaggiore hanno accertato la violazione, da parte sua, dell'art. 192, commi 4 e 7
c.d.s., per non essersi fermato ad un posto di controllo (nonostante l'ordine di fermarsi con d'ordinanza), nonché che, in seguito, egli è stata contestata la violazione dell'art. 337 CP_2
c.p. poiché, alla guida della propria autovettura, non si fermava all'alt intimato dai C.C. di
Frattamaggiore, causando un rocambolesco inseguimento durato circa 20 minuti e tale da creare una situazione di generale pericolo per gli utenti della strada.
Ciò posto, l'appellante contesta, la violazione dell'art. 192 co. 7° del Codice della
Strada, secondo cui “chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.365 a 5.467”, in quanto, per il medesimo fatto, l'appellante è stato imputato per il reato di cui all'art. 337 c.p..
La tesi è immeritevole di seguito, tenuto conto che la condotta sanzionata in sede penale – ossia la fuga spericolata dell'imputato per oltre 20 minuti – appare ontologicamente diversa da quella punita dall'illecito amministrativo ex art. 192 Codice
della Strada, parimenti contestato all'appellante, che si risolve nella mera disobbedienza all'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale.
L'illecito amministrativo in discorso è infatti volto a sanzionare il comportamento
(non pericoloso) del trasgressore che dopo l'intimazione di fermarsi rivoltagli dal personale della pattuglia dei Carabinieri, con “paletta d'ordinanza”, proseguiva la propria marcia;
al contrario, in sede penale si è ritenuto di dover perseguire l'imputato per la condotta (attiva,
e non meramente passiva) consistente nel percorrere la strada a velocità sostenuta,
provocando un inseguimento durato una ventina di minuti, con grave pericolo per gli utenti della strada e per gli inseguitori.
Le condotte, in quanto, in sé, diverse, non sono tra loro sovrapponibili, con la conseguenza che non appare invocabile il principio di specialità di cui all'art. 9, co. 1°, dalla
L. n. 689 del 1981, a mente del quale “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale”.
Tale ultima disposizione richiede, come è noto, che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta, occorrendo l' “idem factum”, il che è da escludersi nella fattispecie in esame, ove alla mera disobbedienza dell'intimazione di arrestare la guida
(sanzionata dall'illecito amministrativo in discorso) si differenza la vera e propria fuga dell'imputato (perciò perseguito penalmente) con pericolo per i pubblici ufficiali coinvolti e per gli utenti della strada (Cass. pen., n. 15389/2024).
La norma detta una regola generale in tema di concorso apparente tra sanzione penale e sanzione amministrativa.
La giurisprudenza ha enucleato taluni indici per stabilire se ci si trovi al cospetto della Medesima situazione di fatto, astrattamente considerata dalla legge in maniera tassativa e determinata: (1) identità degli elementi costitutivi delle due fattispecie;
(2)
identità dell'ambito soggettivo considerato dalle due norme confluenti sullo stesso fatto;
(3)
identità dell'oggetto giuridico e dell'interesse tutelato dalle norme concorrenti (Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36705 del 04/07/2019).
Tutti elementi che difettano nella fattispecie in esame.
Posto che il principio in questione è volto ad evitare un iniquo “bis in idem”, occorre sempre vedere quale norma si applichi meglio alla fattispecie incriminata, dovendosi ammettere l'applicazione di entrambe quando, nella condotta, è ravvisabile non un solo illecito, bensì due, come nella fattispecie in esame, ove è da escludersi che la condotta integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio possa essere sovrapposta alla mera condotta di guida di una vettura senza il rispetto della intimazioni dei carabinieri, costituente altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell'anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall'art. 337 c.p. (così per consolidata giurisprudenza: Cass. pen., sez.
VI, 27/01/2023, n. 6700 nonché Cass. pen., n. 15389/2024).
Può pertanto riconoscersi nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale un concorso apparente di norme tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 650 c.p. e la violazione amministrativa dall'art. 192, comma primo, cds, risultando del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte (Cass. pen., n.
42951/2016), non potendo per converso scorgersi l' “idem factum” tra tale illecito amministrativo ed il reato di cui all'art. 337 c.p., di cui si discorre nella fattispecie in esame.
Pertanto, la motivazione del primo giudice va certamente corretta nei termini anzidetti.
In ogni caso, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, alla luce della contumacia di parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, alla luce del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza gravata;
- dichiara irripetibili le spese di questo grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di
Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Aversa, 21/10/2025 . Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 9648/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett. B) del
D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 9648/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Aversa (CE), Parte_1 C.F._1
alla via Leonardo da Vinci, n. 22 presso lo studio dell'Avv. SAGLIOCCO LUCIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del Prefetto p.t., non Controparte_1 P.IVA_1
costituita,
- APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GdP.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in occasione dell'udienza del 20/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 2721/23 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore il 26.06.2023, assumendone l'illegittimità e chiedendone l'integrale riforma.
Più nello specifico, nel giudizio di primo grado, ha convenuto in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione del Prefetto di Napoli n. M_IT PR_NAUTG 00153105 del 29.04.2020, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 1345,01 per violazione dell'art. 192
commi 4 e 7 del Codice della Strada, lamentando l'intempestività del provvedimento impugnato (in quanto adottato ad oltre 3 anni dall'infrazione) nonché la sua illegittimità (per essere stato il imputato per il reato di cui all'art. 337 c.p. per il medesimo fatto per Parte_1
cui si è proceduto anche in via amministrativa) e chiedendone il suo annullamento o in subordine la riduzione della sanzione irrogata.
Si costituiva in detto giudizio la che spiegava le proprie Controparte_1
difese.
Al termine, con la sentenza qui impugnata, il giudice di pace rigettava l'opposizione,
non ritenendo fondate le doglianze di parte ricorrente.
Il primo giudizio ha anzitutto ritenuto di dover rigettare la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale ed ha, in secondo luogo e nel merito, ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, nonostante l'opponente sia stato imputato anche per il delitto p.e p. dall'art. 337 del Codice penale e, di conseguenza, è stato sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. 2608/2018 celebrato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che si è concluso con la sent. n. 959/2020 solo dopo il superamento della messa alla prova ex artt. 168 ter c.p.
e 464 septies c.p.p..
Avverso tale decisione insorge , evidenziando che, per effetto Parte_1
della sentenza del Tribunale penale che ne ha riconosciuto la responsabilità per il fatto ascritto nel capo di imputazione, “ha già “subito” una sanzione (penale), addirittura
limitativa della libertà personale, e non può e non deve subirne altre”.
Non si costituiva la pur regolarmente citata, onde ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20/10/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo giudice riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies, ult. co., c.p.c..
***
L'appello, oltre che tempestivo, è ammissibile in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Esso è tuttavia nel merito infondato.
E' documentalmente provato che il è stato destinatario di Decreto Prefettizio Parte_1
(ord. n. 00153105 del 29.04.2020) emessa a seguito di verbale del 3.03.2017, ove il C.C. -
Sez. Frattamaggiore hanno accertato la violazione, da parte sua, dell'art. 192, commi 4 e 7
c.d.s., per non essersi fermato ad un posto di controllo (nonostante l'ordine di fermarsi con d'ordinanza), nonché che, in seguito, egli è stata contestata la violazione dell'art. 337 CP_2
c.p. poiché, alla guida della propria autovettura, non si fermava all'alt intimato dai C.C. di
Frattamaggiore, causando un rocambolesco inseguimento durato circa 20 minuti e tale da creare una situazione di generale pericolo per gli utenti della strada.
Ciò posto, l'appellante contesta, la violazione dell'art. 192 co. 7° del Codice della
Strada, secondo cui “chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.365 a 5.467”, in quanto, per il medesimo fatto, l'appellante è stato imputato per il reato di cui all'art. 337 c.p..
La tesi è immeritevole di seguito, tenuto conto che la condotta sanzionata in sede penale – ossia la fuga spericolata dell'imputato per oltre 20 minuti – appare ontologicamente diversa da quella punita dall'illecito amministrativo ex art. 192 Codice
della Strada, parimenti contestato all'appellante, che si risolve nella mera disobbedienza all'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale.
L'illecito amministrativo in discorso è infatti volto a sanzionare il comportamento
(non pericoloso) del trasgressore che dopo l'intimazione di fermarsi rivoltagli dal personale della pattuglia dei Carabinieri, con “paletta d'ordinanza”, proseguiva la propria marcia;
al contrario, in sede penale si è ritenuto di dover perseguire l'imputato per la condotta (attiva,
e non meramente passiva) consistente nel percorrere la strada a velocità sostenuta,
provocando un inseguimento durato una ventina di minuti, con grave pericolo per gli utenti della strada e per gli inseguitori.
Le condotte, in quanto, in sé, diverse, non sono tra loro sovrapponibili, con la conseguenza che non appare invocabile il principio di specialità di cui all'art. 9, co. 1°, dalla
L. n. 689 del 1981, a mente del quale “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale”.
Tale ultima disposizione richiede, come è noto, che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta, occorrendo l' “idem factum”, il che è da escludersi nella fattispecie in esame, ove alla mera disobbedienza dell'intimazione di arrestare la guida
(sanzionata dall'illecito amministrativo in discorso) si differenza la vera e propria fuga dell'imputato (perciò perseguito penalmente) con pericolo per i pubblici ufficiali coinvolti e per gli utenti della strada (Cass. pen., n. 15389/2024).
La norma detta una regola generale in tema di concorso apparente tra sanzione penale e sanzione amministrativa.
La giurisprudenza ha enucleato taluni indici per stabilire se ci si trovi al cospetto della Medesima situazione di fatto, astrattamente considerata dalla legge in maniera tassativa e determinata: (1) identità degli elementi costitutivi delle due fattispecie;
(2)
identità dell'ambito soggettivo considerato dalle due norme confluenti sullo stesso fatto;
(3)
identità dell'oggetto giuridico e dell'interesse tutelato dalle norme concorrenti (Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36705 del 04/07/2019).
Tutti elementi che difettano nella fattispecie in esame.
Posto che il principio in questione è volto ad evitare un iniquo “bis in idem”, occorre sempre vedere quale norma si applichi meglio alla fattispecie incriminata, dovendosi ammettere l'applicazione di entrambe quando, nella condotta, è ravvisabile non un solo illecito, bensì due, come nella fattispecie in esame, ove è da escludersi che la condotta integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio possa essere sovrapposta alla mera condotta di guida di una vettura senza il rispetto della intimazioni dei carabinieri, costituente altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell'anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall'art. 337 c.p. (così per consolidata giurisprudenza: Cass. pen., sez.
VI, 27/01/2023, n. 6700 nonché Cass. pen., n. 15389/2024).
Può pertanto riconoscersi nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale un concorso apparente di norme tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 650 c.p. e la violazione amministrativa dall'art. 192, comma primo, cds, risultando del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte (Cass. pen., n.
42951/2016), non potendo per converso scorgersi l' “idem factum” tra tale illecito amministrativo ed il reato di cui all'art. 337 c.p., di cui si discorre nella fattispecie in esame.
Pertanto, la motivazione del primo giudice va certamente corretta nei termini anzidetti.
In ogni caso, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, alla luce della contumacia di parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, alla luce del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza gravata;
- dichiara irripetibili le spese di questo grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di
Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Aversa, 21/10/2025 . Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.