TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24019
TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di natura procedurale - violazione art. 14 L. 689/1981 per prolungamento abnorme fase preistruttoria e violazione ragionevole durata del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE che esclude l'applicabilità del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 ai procedimenti antitrust, in quanto tale normativa nazionale rischia di pregiudicare l'indipendenza operativa dell'AGCM e l'effettiva applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio effettivo ai propri diritti di difesa derivante da un'eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria.

  • Rigettato
    Vizi ed errori di natura sostanziale nella valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione del mercato rilevante operata dall'AGCM, considerata espressione di valutazione discrezionale sindacabile solo per vizi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. Ha altresì confermato la correttezza dell'acquisizione del materiale probatorio, evidenziando la decisività delle prove esogene e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Ha ritenuto provata l'intesa anticoncorrenziale sulla base di un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, e ha respinto le spiegazioni alternative offerte dalla ricorrente, ritenendole non attendibili a fronte delle prove acquisite. Ha altresì confutato l'argomentazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata impossibilitata a raggiungere accordi anticoncorrenziali, evidenziando le criticità delle gare e la limitazione della platea dei concorrenti.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento abbia adeguatamente motivato sulla gravità e durata della condotta, considerata tra le violazioni più gravi della normativa antitrust. Ha altresì ritenuto che l'AGCM abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare il comportamento collaborativo della ricorrente, non rinvenendo elementi idonei a configurare una circostanza attenuante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24019
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24019
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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