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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12528 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.2739/2025 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Antonio Mencocco e con questi elettivamente domiciliata in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 –Fabb. 9/B.
RICORRENTE E
e Controparte_1 [...]
dom.ti in Controparte_2 via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di CP_2 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2020/2021 con il CP_1 convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo di €529,31 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €321,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ritualmente notificato in data
2.2.2025 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
e l Controparte_1 Controparte_2 per la provincia di e, premesso di prestare servizio quale docente a CP_2 tempo determinato di scuola primaria presso l'I.C. MA ON di deduceva di aver prestato servizio con contratto a tempo determinato CP_2 come docente nei seguenti periodi :
1. 21/10/2020 al 19/01/2021, presso l'Istituto Comprensivo V.le MA ON con lezioni presso V.le AT .. Deduceva di aver rilevato il mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Conveniva quindi in giudizio il perché venisse Controparte_1 dichiarato il suo diritto alla percezione del retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio prestato nel corso del contratto a tempo determinato sopra richiamato e perché venisse condannato il al Controparte_1 pagamento della citata retribuzione professionale nell'importo specificato in ricorso di €529,62. Deduceva che illegittimamente e in violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, detta retribuzione professionale docenti era stata esclusa dalla amministrazione per le supplenze brevi mentre l'attività svolta dai docenti durante le c.d. supplenze brevi era del tutto analoga a quella svolta dai docenti a tempo indeterminato e dai docenti con supplenze annuali . Avanzava pertanto le richieste sopra indicate.
2.Il e l rimanevano CP_1 Controparte_2 contumaci.
3.Alla udienza del 14.11.2025 la giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti e parte ricorrente specificava che i conteggi si fondavano sulle tabelle allegate ai CCNL applicati e chiedeva termine per note. La causa veniva rinviata alla udienza del 4.12.2025 con termine per note. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4. Sussiste la competenza per territorio del giudice adito avendo parte ricorrente depositato il contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Istituto Compressivo MA ON di dal 16.9.2024 al 30.6.2025 ( allegato CP_2
2 parte ricorrente). Tale documentazione prova che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso un istituto scolastico di con conseguente CP_2 competenza territoriale del tribunale adito. 5.Sempre in via preliminare va precisato che la legittimazione passiva riguarda solo il convenuto secondo i principi enunciati dalla Corte CP_1 di Cassazione che con sentenza n.6372/2011 ha precisato : “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.” Ancora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22429/2024 dell'8.8.2024 ha ulteriormente precisato che l “ Controparte_2 in quanto organo privo di soggettività e appartenente al suddetto , non può CP_1 essere evocato o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di CP_1 lavoro;
vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021, n. 32938) “ La domanda avanzata nei confronti dell
[...]
deve essere rigettata per difetto Parte_2 di legittimazione passiva. 6.Quanto al merito il ricorrente ha provato di aver svolto il servizio con contratto a tempo determinato come docente nel seguente periodo Dal 21.10.2020 al 19.1.2021 per 24 ore settimanali presso IC MA ON di ( allegato 1 e 3 parte ricorrente). CP_2
7.In relazione alla pretesa avanzata dalla ricorrente si osserva che l'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Al riguardo ritiene questa giudice di aderire ai principi esposti dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha precisato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 6293/2020 ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
CP_1
“5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” 8. Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte pertanto il ricorso deve essere accolto con condanna del convenuto al pagamento della CP_1 retribuzione professionale docenti in favore del ricorrente. In ordine al quantum parte ricorrente ha indicato la retribuzione professionale mensile dovuta sulla base delle tabelle allegate ai CCNL di riferimento ed è corretta.
Infatti sulla base dei CCNL applicati la misura della Rpd mensile è così calcolata: a) fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00 ; b) dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50; c) dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50. Tuttavia il calcolo di parte ricorrente non è corretto nepyre nelle note depositate in data 27.11.2025. Infatti se 174,50 è la Rpd mensile, la Rpd giornaliera è 5,81 e non 5,82 come indicato da parte ricorrente ( 174,50/30= 5,81). Contr Pertanto la somma dovuta dal è pari alla somma di €529,31 (così determinata (174,50/30)*91 = 529,31) oltre interessi legali trattandosi di dipendente pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi previsti dalle tabelle stante la natura seriale della questione trattata
.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2020/2021 con il CP_1 convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo di €529,31 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €321,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.2739/2025 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Antonio Mencocco e con questi elettivamente domiciliata in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 –Fabb. 9/B.
RICORRENTE E
e Controparte_1 [...]
dom.ti in Controparte_2 via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di CP_2 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2020/2021 con il CP_1 convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo di €529,31 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €321,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ritualmente notificato in data
2.2.2025 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
e l Controparte_1 Controparte_2 per la provincia di e, premesso di prestare servizio quale docente a CP_2 tempo determinato di scuola primaria presso l'I.C. MA ON di deduceva di aver prestato servizio con contratto a tempo determinato CP_2 come docente nei seguenti periodi :
1. 21/10/2020 al 19/01/2021, presso l'Istituto Comprensivo V.le MA ON con lezioni presso V.le AT .. Deduceva di aver rilevato il mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Conveniva quindi in giudizio il perché venisse Controparte_1 dichiarato il suo diritto alla percezione del retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio prestato nel corso del contratto a tempo determinato sopra richiamato e perché venisse condannato il al Controparte_1 pagamento della citata retribuzione professionale nell'importo specificato in ricorso di €529,62. Deduceva che illegittimamente e in violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, detta retribuzione professionale docenti era stata esclusa dalla amministrazione per le supplenze brevi mentre l'attività svolta dai docenti durante le c.d. supplenze brevi era del tutto analoga a quella svolta dai docenti a tempo indeterminato e dai docenti con supplenze annuali . Avanzava pertanto le richieste sopra indicate.
2.Il e l rimanevano CP_1 Controparte_2 contumaci.
3.Alla udienza del 14.11.2025 la giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti e parte ricorrente specificava che i conteggi si fondavano sulle tabelle allegate ai CCNL applicati e chiedeva termine per note. La causa veniva rinviata alla udienza del 4.12.2025 con termine per note. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4. Sussiste la competenza per territorio del giudice adito avendo parte ricorrente depositato il contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Istituto Compressivo MA ON di dal 16.9.2024 al 30.6.2025 ( allegato CP_2
2 parte ricorrente). Tale documentazione prova che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso un istituto scolastico di con conseguente CP_2 competenza territoriale del tribunale adito. 5.Sempre in via preliminare va precisato che la legittimazione passiva riguarda solo il convenuto secondo i principi enunciati dalla Corte CP_1 di Cassazione che con sentenza n.6372/2011 ha precisato : “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.” Ancora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22429/2024 dell'8.8.2024 ha ulteriormente precisato che l “ Controparte_2 in quanto organo privo di soggettività e appartenente al suddetto , non può CP_1 essere evocato o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di CP_1 lavoro;
vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021, n. 32938) “ La domanda avanzata nei confronti dell
[...]
deve essere rigettata per difetto Parte_2 di legittimazione passiva. 6.Quanto al merito il ricorrente ha provato di aver svolto il servizio con contratto a tempo determinato come docente nel seguente periodo Dal 21.10.2020 al 19.1.2021 per 24 ore settimanali presso IC MA ON di ( allegato 1 e 3 parte ricorrente). CP_2
7.In relazione alla pretesa avanzata dalla ricorrente si osserva che l'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Al riguardo ritiene questa giudice di aderire ai principi esposti dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha precisato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 6293/2020 ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
CP_1
“5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” 8. Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte pertanto il ricorso deve essere accolto con condanna del convenuto al pagamento della CP_1 retribuzione professionale docenti in favore del ricorrente. In ordine al quantum parte ricorrente ha indicato la retribuzione professionale mensile dovuta sulla base delle tabelle allegate ai CCNL di riferimento ed è corretta.
Infatti sulla base dei CCNL applicati la misura della Rpd mensile è così calcolata: a) fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00 ; b) dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50; c) dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50. Tuttavia il calcolo di parte ricorrente non è corretto nepyre nelle note depositate in data 27.11.2025. Infatti se 174,50 è la Rpd mensile, la Rpd giornaliera è 5,81 e non 5,82 come indicato da parte ricorrente ( 174,50/30= 5,81). Contr Pertanto la somma dovuta dal è pari alla somma di €529,31 (così determinata (174,50/30)*91 = 529,31) oltre interessi legali trattandosi di dipendente pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi previsti dalle tabelle stante la natura seriale della questione trattata
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2020/2021 con il CP_1 convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo di €529,31 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €321,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso