Articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 100
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 marzo 1958
Art. 4.
Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958